Il trattamento integrativo IRPEF fino a 100 euro al mese, se non è stato erogato in busta paga ai lavoratori dipendenti, può essere recuperato nel 730/2026 in fase di dichiarazione dei redditi. Il riferimento per il recupero dell’ex Bonus Renzi è il rigo C14 del Quadro C, che da quest’anno accoglie anche le nuove agevolazioni per la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro dipendente.
Recupero del Bonus IRPEF in dichiarazione dei redditi
Il Bonus IRPEF fruito durante l’anno è indicato nel rigo C14 del quadro C. Se il datore di lavoro lo ha applicato in misura inferiore a quella spettante, oppure ha riconosciuto il trattamento senza erogarlo, l’importo può essere recuperato con il 730 e portato a conguaglio nel prospetto di liquidazione.
Il meccanismo funziona anche in senso opposto. Se dal calcolo finale emerge un trattamento integrativo superiore a quello dovuto, il modello 730 espone la somma da restituire. Chi sa già di superare le soglie o di avere più rapporti di lavoro può valutare la rinuncia al Bonus Renzi, così da evitare recuperi nel conguaglio fiscale.
Trattamento integrativo nel rigo C14 del 730/2026
Nel 730/2026 il rigo C14 si trova nella Sezione V del Quadro C, dedicata alla riduzione della pressione fiscale. Chi presta l’assistenza fiscale, oppure la procedura della precompilata, ricalcola il beneficio sulla base dei redditi complessivi e delle detrazioni risultanti dalla dichiarazione.
La compilazione parte dai dati della Certificazione Unica 2026. Le prime colonne del rigo C14 riguardano il trattamento integrativo, mentre le successive servono a raccordare le altre misure fiscali riconosciute in busta paga nel 2025.
| Colonne al rigo C14 | Informazione da riportare | Campo della CU 2026 |
|---|---|---|
| colonna 1 | codice del trattamento integrativo | 390 |
| colonna 2 | importo erogato dal sostituto d’imposta | 391 |
| colonne 3 e 4 | quote esenti per docenti, ricercatori e impatriati | 463 |
| colonne da 5 a 8 | dati sul reddito da lavoro dipendente e sui giorni di detrazione | 718, 719, 720 e 721 |
| colonne 9 e 10 | somma esente collegata al taglio del cuneo fiscale | 724 e 725 |
Se nel campo 390 della CU è indicato il codice 1, significa che il datore di lavoro ha riconosciuto e corrisposto il trattamento integrativo, anche solo in parte. Se è indicato il codice 2, il beneficio è stato riconosciuto senza pagamento oppure escluso in busta paga. In questo secondo caso la colonna 2 del rigo C14 va lasciata vuota.
Nella colonna 2 si riporta solo l’importo effettivamente erogato dal sostituto d’imposta, indicato nel campo 391 della CU. L’importo riconosciuto senza pagamento, presente nel campo 392, non va inserito nel modello 730.
Calcolo e requisiti per il Bonus IRPEF in busta paga
Il trattamento integrativo IRPEF spetta ai titolari di redditi da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati. Il beneficio arriva a 1.200 euro annui, pari a 100 euro al mese, ed è rapportato ai giorni di lavoro.
- Con reddito complessivo fino a 15.000 euro, il trattamento spetta se l’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente e assimilati supera la detrazione da lavoro dipendente, diminuita di 75 euro e rapportata al periodo di lavoro nell’anno.
- Con reddito complessivo tra 15.000 euro e 28.000 euro, il trattamento può essere riconosciuto solo se la somma di specifiche detrazioni supera l’imposta lorda. In questo caso l’importo è pari alla differenza tra detrazioni e imposta, entro il limite massimo di 1.200 euro annui.
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Ai fini del reddito complessivo rilevano anche la quota esente dei redditi agevolati per docenti, ricercatori e impatriati, i redditi dei fabbricati assoggettati a cedolare secca e le mance tassate con imposta sostitutiva. Il reddito va invece considerato al netto dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Beneficiari del trattamento integrativo IRPEF
Il trattamento integrativo riguarda i lavoratori dipendenti e alcune categorie con redditi assimilati, compresi i percettori di indennità di disoccupazione o ammortizzatori sociali quando ricorrono le condizioni fiscali previste.
Sono esclusi dal beneficio i pensionati e i contribuenti che superano la soglia dei 28.000 euro per il trattamento integrativo. Per i redditi più alti entrano in gioco, quando spettanti, le ulteriori detrazioni legate alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.
Il beneficio richiede inoltre capienza fiscale: chi rientra nella no tax area, con imposta lorda azzerata dalla detrazione da lavoro dipendente, non matura il diritto al trattamento integrativo.
Conguaglio Bonus IRPEF da 100 euro
Nel cedolino paga la voce è indicata come trattamento integrativo ai sensi dell’articolo 1 del DL 3/2020. Il sostituto d’imposta lo riconosce in via automatica e ne verifica la spettanza in sede di conguaglio. Poiché il datore di lavoro conosce solo i dati disponibili in busta paga, la verifica finale avviene spesso con il conguaglio di fine anno in busta paga oppure con il 730, quando il contribuente ha più CU, altri redditi o detrazioni non considerate durante l’anno.
Quando il trattamento integrativo risulta non spettante, il recupero segue una regola specifica: se l’importo supera 60 euro, la trattenuta viene effettuata in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che recepisce il conguaglio. Nel 730, invece, il debito confluisce nel risultato della dichiarazione e segue le modalità di pagamento o trattenuta previste dal modello.
Se dal 730 emerge un credito, il rimborso viene riconosciuto dal sostituto d’imposta in busta paga oppure dall’Agenzia delle Entrate nei casi di dichiarazione senza sostituto. Le tempistiche seguono il calendario dei rimborsi IRPEF da Modello 730/2026.
Come è cambiato nel tempo il Bonus Renzi
Il Bonus Renzi da 80 euro, introdotto dal DL 66/2014, è stato sostituito dal trattamento integrativo previsto dal DL 3/2020, convertito dalla Legge 21/2020. Dal 2021 il beneficio può arrivare a 1.200 euro annui (100 euro al mese) per i lavoratori che rispettano le soglie reddituali e le condizioni di capienza fiscale. L’evoluzione del beneficio può essere riassunta così:
- nel 2014 il Bonus Renzi è stato introdotto con importo annuo pari a 640 euro per i dipendenti entro le soglie di reddito previste;
- dal 2015 il credito è salito a 960 euro annui ed è stato applicato come misura stabile in busta paga;
- dal 2020 il DL 3/2020 ha trasformato il bonus nel trattamento integrativo fino a 100 euro al mese;
- dal 2022 la Legge di Bilancio ha ridisegnato le soglie, con beneficio pieno fino a 15.000 euro e possibile riconoscimento parziale fino a 28.000 euro.