
Con la Circolare n. 13 del 23 dicembre, l’INPS detta istruzioni e scadenze per i sostituti d’imposta che devono effettuare le operazioni di conguaglio nella busta paga dei lavoratori, anche per quanto riguarda gli elementi variabili della retribuzione.
Ma non solo: nel dettaglio, vengono illustrate le modalità di rendicontazione delle seguenti casistiche.
- Elementi variabili della retribuzione
- Massimale contributivo e pensionabile
- Contributo IVS 1%
- Conguaglio contributi sui compensi ferie fruite
- Fringe benefits esenti fino a 258,23 euro (516,46 euro per il 2020)
- Auto aziendali ad uso promiscuo
- Prestiti ai dipendenti
- Conguaglio versamenti quote TFR al Fondo Tesoreria
- Rivalutazione TFR conferito al Fondo Tesoreria
- Gestione operazioni societarie.
- Recupero contributo di solidarietà 10% su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare.
=> Come leggere la busta paga: guida alle retribuzioni
Scadenze per sostituti d’imposta
- I conguagli si possono effettuare con le denunce di competenza dei mesi di dicembre 2020 (scadenza pagamento 16 gennaio 2021) e gennaio 2021 (scadenza pagamento 16 febbraio 2021).
- Tali conguagli possono riguardare anche il TFR, nel qual caso si potrà utilizzare anche la denuncia di febbraio 2021 (scadenza pagamento 16 marzo 2021).
- Resta fermo l’obbligo di versamento o recupero dei contributi sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2021.