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Assunzioni agevolate: novità INPS-CNO

di Anna Fabi

Pubblicato 6 Marzo 2018
Aggiornato 2 Ottobre 2018 10:56

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Le novità in tema di assunzioni agevolate ed i chiarimenti INPS emersi dal tavolo tecnico con i consulenti del lavoro.

Si è tenuto nei giorni scorsi il Tavolo Tecnico INPS-CNO (Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro) dal quale sono emersi diversi chiarimenti in merito alle novità per le assunzioni agevolate introdotte dai recenti interventi normativi.

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Assunzioni agevolate

Il CNO ha elaborato un documento contenente tutte le informazioni relative all’esito del colloquio, con particolare attenzione alle indicazioni dell’Istituto Nazionale di previdenza in merito a:

  • la circolare sull’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2018, sulla norma – modificata dal comma 109 della Legge 205/2017 – relativa al rilascio del certificato di agibilità per le imprese dello spettacolo dove al momento è stato aperto un tavolo di confronto fra INPS e Ministeri del Lavoro e dello Sport a fronte delle incertezze emerse soprattutto sul fronte del lavoro autonomo, dove non si comprende soprattutto il riferimento ai rapporti superiori a trenta giorni;
  • le assunzioni con apprendistato di soggetti in disoccupazione e mobilità ai sensi dell’art. 47 comma 4 del D. Lgs. n. 81/2015;
  • l’inquadramento previdenziale delle scuole edili dal settore terziario alle attività ausiliarie dell’edilizia: viene ribadito che tale trasferimento d’inquadramento non incide sull’applicazione del CCNL aziendale che, pertanto, rimane nel settore terziario per quelle scuole edili che non si erano uniformate al CCNL dell’edilizia.;
  • il versamento a previdenza complementare del TFR maturato dopo il 2007: viene chiarito che che la legge che ha istituito il Fondo di tesoreria (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 755 e seguenti), non prevede altra motivazione allo smobilizzo del TFR, rispetto alla liquidazione per cessazione del rapporto di lavoro o all’anticipazione dello stesso nei casi previsti dall’art. 2120 c.c.;
  • le subdeleghe dei Consulenti del Lavoro, confermando il controllo dell’INPS, con verifica dell’Unilav o Uniemens, sull’effettiva instaurazione di un rapporto di dipendenza per i soggetti che sono stati subdelegati alle attività di intermediario con l’Istituto dai Consulenti del lavoro;
  • le società sportive dilettantistiche confermando che è possibile dal 1° gennaio 2018 lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro mediante costituzione di una società in una delle forme previste dal Titolo V del Libro V e offre indicazioni, relativamente ai divieti e ai trattamenti previdenziali, sulle collaborazioni coordinate e continuative.

Esonero contributivo

La bozza della circolare INPS relativa all’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2018, pari al 50% dei contributi dovuti, nel limite di 250 euro, con un tetto annuo di  3.000 euro, si mostra alquanto complessa a fronte del censimento di ben 11 combinazioni possibili dovute al cumulo con i bonus Sud e Neet, di cui ai decreti direttoriali Anpal, n. 2 e 3 del 2 gennaio 2018. Nel dettaglio l’esonero contributivo in esame è suddivisibile in tre fattispecie:

  • ordinaria;
  • per l’apprendistato (che decorre dopo il 12 mese successivo alla conferma
    del rapporto di lavoro);
  • per le assunzioni in alternanza scuola-lavoro.

I consulenti del lavoro sottolineano poi che:

La combinazione con i decreti Anpal, inoltre, comporta il rispetto della regola del De Minimis, o del regolamento comunitario n. 651/2014 che, a sua volta, si sdoppia a seconda se l’età dell’assunto è inferiore o superiore a 25 anni.

L’esonero contributivo di cui al comma 100 e ss. della Legge di Bilancio 2018, non necessiterà di alcun codice di autorizzazione, mentre i bonus dell’Anpal transiteranno sulla procedura Diresco, presente nel portale INPS. Preventivamente all’assunzione sarà possibile interrogare l’utility dell’INPS, che permetterà di accertare il requisito dell’assenza di precedenti assunzioni a tempo indeterminato. L’Istituto ribadisce che il valore di tale informazione, nonostante provenga da una pubblica amministrazione, sarà puramente informativo e non certificatorio. Questo perché nonostante la ricognizione sui vari archivi, è possibile che il lavoratore abbia instaurato nella sua storia qualche rapporto di lavoro non censibile (vds. eventuali prestazioni di lavoro effettuate all’estero). Nel caso di recuperi dello sgravio la cui applicazione era stata basata sull’informazione rilasciata dall’INPS, poi rilevatasi errata, il quantum non sarà gravato da sanzioni civili, ma solo da interessi legali.