Costituzione società  semplice e conferimento dei soci

di Nicola Santangelo

Pubblicato 16 Settembre 2011
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:39

La società  semplice è la forma più elementare di organizzazione societaria dove due o più persone conferiscono beni e servizi per l'esercizio in comune di un'attività  economica allo scopo di dividerne gli utili. La semplicità  di questa forma societaria, disciplinata dagli articoli dal 2251 al 2290 del codice civile, è data prevalentemente dalla limitata presenza di formalismi al momento della costituzione e dalla flessibilità  della struttura che permette ai soci di stipulare patti in deroga alla maggior parte delle regole stabilite dal codice civile in modo da adattare lo schema societario alle esigenze concrete.

I soci, al fine di divenire tali, hanno l'obbligo di eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. Con il termine conferimento si intendono le prestazioni patrimoniali eseguite dai soci in favore della società . L'insieme dei conferimenti costituisce il patrimonio sociale. Il bene conferito cessa di essere di titolarità  del socio e passa in quella della società . In base al valore del bene conferito il socio riceve una quota di partecipazione.

La quota di partecipazione è solitamente espressa in percentuale e va calcolata rapportando i singoli conferimenti con il valore complessivamente conferito. Si pensi ad esempio ai signori Rossi, Bianchi e Verdi che decidono di costituire una società  semplice. Il socio Rossi conferisce un immobile valutato 50.000 euro; il socio Bianchi conferisce macchinari valutati 25.000 euro; il socio Verdi conferisce denaro contante per 15.000 euro. Pertanto la quota di partecipazione del socio Rossi si dovrà  calcolare nel seguente modo:
50.000 / 90.000 = 0,56.
Ciò vuol dire che la quota di partecipazione di Rossi è pari al 55,56%. Alla stessa maniera saranno calcolate la quota del socio Bianchi (pari al 27,78%) e quella del socio Verdi (pari al 16,66%).

I conferimenti possono essere denaro contante, beni, crediti o servizi ossia l'obbligo da parte del socio di prestare la propria attività  lavorativa a favore della società . E' importante sottolineare che la costituzione della società  semplice deve necessariamente avvenire per iscritto (atto pubblico o scrittura privata) quando si conferiscono in proprietà  beni immobili o altri diritti reali immobiliari ovvero si conferisce il godimento degli stessi beni a tempo indeterminato o comunque per un periodo eccedente i nove anni. Inoltre, nel caso di conferimento beni immobili, l'articolo 2643 del codice civile impone di procedere alla trascrizione del contratto nel registro pubblico immobiliare.