Convocazione assemblea nelle società  di capitali

di Nicola Santangelo

Pubblicato 4 Maggio 2011
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

E’ obbligatorio convocare l'assemblea qualora, in caso di perdite, il capitale sociale si riduce di oltre un terzo del suo valore: è quanto dettato dall'articolo 2446 del codice civile per le società  di capitali.

Nello specifico, obbligati a rispettare l'adempimento normativo sono gli amministratori o il consiglio di gestione.

Tuttavia, a seguito dell'inerzia di tali soggetti, il collegio sindacale deve convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. In tal caso il collegio dovrà  esprimere le proprie osservazioni in merito alla relazione fatta dagli amministratori sulla situazione patrimoniale aggiornata della società .

Il dovere di convocare l'assemblea va rispettato anche nei casi in cui la perdita, ancorché non superiore a un terzo del capitale sociale, sia sufficiente a ridurre il capitale al di sotto del minimo legale fissato in 10.000 euro per le società  a responsabilità  limitata e in 120.000 euro per le società  per azioni.

Tale circostanza è regolamentata dall'articolo 2447 del codice civile, il quale stabilisce che gli amministratori o il consiglio di gestione – ovvero il consiglio di sorveglianza in caso di inerzia dei due organi precedenti – devono convocare l'assemblea senza indugio affinché si deliberi la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento del medesimo ad un valore non inferiore al minimo o la trasformazione della società  (ad esempio da S.p.A. a S.r.l.) ovvero lo scioglimento della società .
Quest'ultima alternativa si rende necessaria quando la perdita subita rappresenta una circostanza tale da precludere la regolare prosecuzione dell'attività  dell'impresa.

C'è, comunque, da considerare che la mancata adozione dei provvedimenti necessari a far fronte alla diminuzione delle perdite di oltre un terzo del capitale sociale costituisce danno per la società  al punto tale da giustificare la revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario come stabilito dall'articolo 2409 del codice civile.