UNICO SC e interessi passivi

di Roberto Grementieri

Pubblicato 8 Novembre 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

Secondo quanto previsto dall’art. 96 T.U.I.R., le società  di capitali, gli enti pubblici e privati residenti nel territorio dello Stato esercenti attività  commerciale e enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato relativamente alle attività  commerciali svolte nello stesso per il tramite di stabili organizzazioni possono dedurre gli interessi passivi fino a concorrenza di quelli attivi e per l’eccedenza negativa nel limite del 30% del ROL.

Ai fini della compilazione del modello UNICO SC 2010, nel rigo RF16, va indicato l’importo degli interessi passivi indeducibili e, a tal fine, deve essere compilato anche l’apposito prospetto compreso tra i righi RF118 e RF121.

Tale prospetto deve essere compilato solamente dai soggetti a deducibilità  ordinaria, indicando nel rigo RF118:
a) nella colonna 1, l’importo corrispondente agli interessi passivi;
b) nella colonna 2, l’importo degli interessi attivi;
c) nella colonna 3, il minor importo tra quelli indicati nelle colonne 1 e 2, corrispondente all’ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili;
d) nella colonna 4, l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nei precedenti periodi d’imposta;
e) nella colonna 5, l’eventuale eccedenza degli interessi passivi corrispondente alla somma dell’importo indicato nella precedente colonna 4 e dell’importo risultante dalla differenza, se positiva, tra gli importi di cui alle predette colonne 1 e 2.

Nel rigo RF119, invece:
a) nella colonna 1, l’importo corrispondente al ROL;
b) nella colonna 2, va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica di cui alla colonna 1.

A tal fine, qualora sia stata compilata la colonna 5 del rigo RF118, occorre riportare il minore tra l’importo indicato nella predetta colonna 5 ed il 30% di cui a colonna 1 del presente rigo aumentato di 5.000 euro, che, per il presente periodo d’imposta, costituisce il limite di deducibilità  degli interessi passivi.

L’importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza nel limite dell’importo del 30% del ROL può essere dedotto nel periodo indicando l’ammontare nel rigo RF54 col codice 13.

Continuando con il precedente esempio di calcolo, supponendo che la società  in questione abbia un ROL pari a 30.000 euro, nel rigo RF120:
a) nella colonna 2 va indicato l’ammontare relativo al ROL eccedente l’importo che è stato utilizzato, pari alla differenza, se positiva, tra il 30% dell’importo di colonna 1 del rigo RF119 e l’importo di colonna 5 del rigo RF118.

Rigo RF121:
b) nella colonna 3 va indicato l’importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili rispetto al 30% del ROL, pari alla differenza, se positiva, tra gli importi indicati in colonna 5 del rigo RF118 e in colonna 2 del rigo RF119. L’ammontare degli interessi passivi di periodo indeducibili è pari alla differenza, se positiva, tra l’importo indicato nella presente colonna 3, e l’importo indicato in colonna 4 del rigo RF118. Il suddetto importo va riportato nel rigo RF16 (variazione in aumento).