Artigiani e commercianti: focus sui rimborsi IRAP

di Roberto Grementieri

Pubblicato 22 Ottobre 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

Anche i commercianti e artigiani possono chiedere il rimborso IRAP qualora risultino privi di autonoma organizzazione, ossia nel caso in cui non abbiano dipendenti e utilizzino beni strumentali ridotti.

Ciò è quanto detto dall’ordinanza n. 15249/2010 della Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di pronunciarsi in merito a queste nuove categorie dopo aver esaminato negli anni scorsi la non spettanza IRAP per i professionisti.

Seguendo, dunque, una linea interpretativa ormai consolidata con le sentenze delle Sezioni Unite depositate il 26 maggio 2009 (sentenze della Corte di Cassazione SS. UU. n.12108/2009 e n.12111/2009), la Suprema Corte ha riconosciuto che può essere assente il requisito dell'autonoma organizzazione anche quando l'attività  in questione è produttiva di reddito d'impresa.

D'altronde, la stessa Cassazione aveva già  ribadito in passato (ossia nei contenziosi relativi all'ILOR) un concetto fondamentale, sottolineando che non è la oggettiva natura dell'attività  svolta a essere alla base dell'imposta ma il modo in cui la stessa viene svolta.

Alla luce di ciò, è importante per il piccolo commerciante e per l'artigiano capire come muoversi per ottenere il rimborso dell'imposta versata in questi anni.
La norma a cui occorre fare riferimento è sicuramente l'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602.

Tale disposizione prevede che “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento, istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento“.

A questo punto, una volta presentata l'istanza, il comportamento del contribuente sarà  diverso a seconda dell'atteggiamento dell'Agenzia delle Entrate.
Infatti, mentre nel caso di esplicito rifiuto questo dovrà  essere impugnato in Commissione Tributaria Provinciale nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica, ben diversa è la situazione nel caso di mancata risposta dell'ufficio.
In quest'ultimo caso il ricorso è proponibile solo dopo il novantesimo giorno dal deposito della domanda e fino alla prescrizione del diritto.