Bonus Energia: oggi più semplice la detrazione del 55%

di Noemi Ricci

Pubblicato 22 Ottobre 2009
Aggiornato 10 Febbraio 2023 16:12

Dopo mesi di attesa, questa estate un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha semplificato la normativa sugli incentivi fiscali per il risparmio energetico, riducendo gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti e confermando l’incumulabilità  tra la detrazione IRPEF/IRES del 55% e il premio aggiuntivo previsto per gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti.

Stiamo parlando del DM 6 agosto 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2009), sulle “disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente” entrato in vigore l’11 ottobre 2009, modificando il DM 19 febbraio 2007.

Sul fronte degli adempimenti, l’asseverazione del tecnico abilitato attestante la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti dalla norma può essere, in alternativa:

  • sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità  al progetto delle opere realizzate, obbligatoria in base all’articolo 8, comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
  • esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, depositata in duplice copia presso le amministrazioni competenti assieme alla denuncia di inizio lavori dal proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge 10/1991.

In caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi, è stato eliminato l’obbligo di allegare le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità  del prodotto alla certificazione del produttore sul rispetto dei requisiti minimi.

Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, è sufficiente l’attestato di partecipazione a uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario, dunque non è più necessario produrre la certificazione di qualità  del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato.

Per gli impianti fotovoltaici, infine, le detrazioni Irpef o Ires del 55% non sono cumulabili con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell’energia di cui all’art. 7 del DM 19 febbraio 2007 sul Conto Energia, come già  chiarito nella risoluzione delle Entrate 20 maggio 2008, n. 207/E.