Il decreto n. 112 del 2008 ha previsto che l'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro, motivato da ragioni giustificatrici di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, è possibile anche nel caso in cui queste ragioni siano riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro; è sufficiente, pertanto, che sussista una ragione di carattere oggettivo, cioè effettiva e comprovabile, anche se legata all'ordinaria attività del datore di lavoro.
In deroga al limite di durata massima di 36 mesi, inoltre, la legge prevede che possa essere stipulato un ulteriore contratto a termine fra gli stessi soggetti contraenti, per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante sindacale.
Un'ulteriore deroga è stata consentita alla contrattazione collettiva, fornendo un'ampia delega per modificare il dettato normativo: la durata della proroga, firmata di fronte alla Direzione Provinciale del Lavoro, può andare da otto a dodici mesi, a seconda del contratto collettivo nazionale.
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che si applica al tetto dei 36 mesi anche la norma in base alla quale il contratto si può protrarre per altri venti giorni oltre la scadenza pattuita, con il riconoscimento delle dovute compensazioni economiche.
Per quantificare i periodi di lavoro a tempo determinato non coincidenti con uno o più mesi, il periodo di 30 giorni viene considerato convenzionalmente equivalente a un mese.
La norma stabilisce anche un diritto di precedenza in caso di assunzione a tempo indeterminato per il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi.
Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso, e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il diritto di precedenza è previsto anche nell'ambito delle attività stagionali, con una disciplina particolare rispetto alle altre tipologie di aziende. La norma prevede, infatti, che il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
La particolarità risiede nel fatto che il diritto scatta indipendentemente dalla durata di ciascun contratto a termine avviato, quindi anche in caso di contratti inferiori a sei mesi.