Tratto dallo speciale:

Pensioni di reversibilità: requisiti, importi, soglie di reddito e quote ai superstiti

di Anna Fabi

Pubblicato 11 Settembre 2026
Aggiornato 13 Settembre 2026 07:35

logo PMI+ logo PMI+
Il taglio scatta oltre 23.862,15 euro di reddito personale e la decurtazione non può superare i redditi che la provocano: quote, calcolo e domanda INPS

La pensione ai superstiti è la prestazione che l’INPS eroga ai familiari di un pensionato o di un lavoratore assicurato dopo il decesso, in una quota percentuale del trattamento che il defunto percepiva o avrebbe maturato. Ne hanno diritto il coniuge e i figli e, in loro assenza, genitori, fratelli e sorelle a carico, con importi che variano secondo la composizione del nucleo superstite e i redditi personali del beneficiario. Le soglie oltre le quali l’assegno subisce una decurtazione sono rideterminate ogni anno con la rivalutazione degli importi INPS, mentre la giurisprudenza costituzionale ha fissato un limite massimo alla decurtazione stessa.

In sintesi:

  • il trattamento minimo INPS 2026 è di 611,85 euro mensili, pari a 7.954,05 euro annui su tredici mensilità, secondo la circolare INPS 19 dicembre 2025, n. 153;
  • la pensione di reversibilità non subisce riduzioni fino a 23.862,15 euro di reddito personale annuo del beneficiario;
  • oltre quella soglia la decurtazione è del 25%, sale al 40% oltre 31.816,20 euro e al 50% oltre 39.770,25 euro;
  • la Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 2022, n. 162, ha vietato decurtazioni superiori all’ammontare dei redditi che le determinano, principio recepito dall’INPS con la circolare 22 dicembre 2023, n. 108;
  • il figlio studente universitario conserva la quota con un reddito da lavoro annuo entro 10.340,27 euro nel 2026.

Pensione di reversibilità e indiretta: i due trattamenti ai superstiti

La pensione di reversibilità spetta ai familiari di chi era già titolare di pensione diretta di vecchiaia, anticipata, di anzianità, di inabilità o di invalidità, oppure ne aveva in corso la liquidazione. La pensione indiretta riguarda invece i familiari di un assicurato deceduto prima del pensionamento, a condizione che avesse maturato i requisiti contributivi richiesti.

I familiari di un lavoratore deceduto accedono alla prestazione se l’assicurato poteva far valere almeno una delle due anzianità contributive seguenti:

  • quindici anni di assicurazione e contribuzione, ovvero 780 contributi settimanali;
  • cinque anni di assicurazione e contribuzione, ovvero 260 contributi settimanali, di cui almeno tre anni o 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso.

I superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità sono considerati superstiti di assicurato e percepiscono quindi la pensione indiretta, con il computo dei periodi in cui il familiare deceduto ha percepito l’assegno.

Importi pensione ai superstiti: quote per coniuge, figli e familiari

Al coniuge solo spetta il 60% della pensione del defunto, quota che sale all’80% in presenza di un figlio e al 100% con due o più figli. Le percentuali si applicano alla pensione già liquidata al dante causa o a quella che gli sarebbe spettata, e la somma delle quote non supera in nessun caso il 100%.

Le aliquote di reversibilità variano secondo i beneficiari che concorrono alla prestazione:

Beneficiari Quota della pensione del defunto
Coniuge solo 60%
Coniuge e un figlio 80%
Coniuge e due o più figli 100%
Un figlio senza coniuge 70%
Due figli senza coniuge 80%
Tre o più figli senza coniuge 100%
Un genitore 15%
Due genitori 30%
Un fratello o una sorella 15%
Due fratelli o sorelle 30%
Tre fratelli o sorelle 45%
Quattro fratelli o sorelle 60%
Cinque fratelli o sorelle 75%
Sei fratelli o sorelle 90%
Sette o più fratelli o sorelle 100%

Soglie di reddito 2026 che riducono la pensione di reversibilità

Nel 2026 la reversibilità è cumulabile per intero con redditi personali del beneficiario fino a 23.862,15 euro annui, pari a tre volte il trattamento minimo. Oltre quella soglia l’assegno subisce una riduzione crescente, secondo la tabella F allegata all’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Le soglie si calcolano sul trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che per il 2026 è di 7.954,05 euro su tredici mensilità. I valori aggiornati e quelli definitivi dell’anno precedente sono riportati nell’allegato 2 alla circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025.

Assegno e soglie si muovono con lo stesso indice, perché i limiti sono multipli del trattamento minimo e seguono la sua rivalutazione. Chi affianca alla reversibilità una pensione diretta conserva quindi la propria posizione nelle fasce, mentre chi percepisce redditi da lavoro o da capitale cresciuti oltre l’indice di perequazione può attraversare una soglia e subire la decurtazione per la prima volta.

Reddito annuo 2026 Riduzione
Fino a 23.862,15 euro Nessuna
Oltre 23.862,15 e fino a 31.816,20 euro 25%
Oltre 31.816,20 e fino a 39.770,25 euro 40%
Oltre 39.770,25 euro 50%

Concorrono al calcolo tutti i redditi assoggettabili a IRPEF, comprese le pensioni diritte del superstite, i redditi da lavoro dipendente e autonomo e i fabbricati tassati in via ordinaria. Sono esclusi la pensione ai superstiti stessa, il TFR e le competenze arretrate soggette a tassazione separata.

Le riduzioni non si applicano quando nel nucleo familiare del titolare sono presenti figli minori, studenti o inabili al lavoro: in quel caso l’assegno spetta nella quota piena a prescindere dal reddito del coniuge superstite.

Il tetto massimo per la decurtazione

La decurtazione effettiva della pensione di reversibilità non può superare l’ammontare dei redditi aggiuntivi che la determinano. La Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 2022, n. 162, ha dichiarato illegittimo il combinato disposto del terzo e quarto periodo dell’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995 e della connessa tabella F, nella parte in cui non prevedeva quel limite. L’INPS ha recepito il principio con la circolare n. 108/2022, avviando il riesame d’ufficio delle posizioni interessate.

Accanto a quel tetto opera una seconda tutela, prevista dallo stesso comma 41: il trattamento risultante dal cumulo tra reddito e pensione ridotta non può scendere sotto quello che spetterebbe al beneficiario se il suo reddito fosse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente. È la regola che protegge chi supera la soglia di poco, e che i simulatori online quasi sempre ignorano.

Un esempio di calcolo chiarisce l’effetto. Si consideri un coniuge solo, superstite di un pensionato con assegno da 1.500 euro lordi mensili: la quota teorica è 900 euro al mese, cioè 11.700 euro annui su tredici mensilità. Con un reddito personale di 24.000 euro il beneficiario si colloca nella seconda fascia e subirebbe una riduzione del 25%, pari a 2.925 euro annui, con pensione ridotta a 8.775 euro.

La garanzia della fascia precedente impone però il confronto con lo scenario in cui il reddito fosse fermo a 23.862,15 euro: in quel caso nessuna riduzione, pensione piena a 11.700 euro e trattamento complessivo di 35.562,15 euro. Poiché il complessivo calcolato con il taglio pieno si ferma a 32.775 euro, l’assegno viene elevato fino a 11.562,15 euro annui, poco meno di 890 euro al mese. La decurtazione effettiva scende così da 2.925 a 137,85 euro annui, esattamente l’eccedenza del reddito sopra la soglia.

Reversibilità al coniuge separato, divorziato e unito civilmente

Il coniuge separato ha diritto alla pensione ai superstiti in ogni caso, anche con addebito o per colpa e senza assegno alimentare. L’INPS ha allineato la propria prassi all’orientamento della Cassazione con la circolare n. 19/2022, superando il paragrafo 2.1 della circolare n. 185/2015 nella parte che subordinava il diritto alla titolarità dell’assegno alimentare. Il coniuge divorziato accede alla prestazione al ricorrere di tre condizioni congiunte previste dall’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898: titolarità di un assegno divorzile periodico riconosciuto giudizialmente, assenza di nuove nozze, inizio del rapporto assicurativo del defunto anteriore alla sentenza di scioglimento del matrimonio.

Quando concorrono ex coniuge e vedovo o vedova, la ripartizione della quota è stabilita dal Tribunale. La Corte costituzionale, con sentenza 4 novembre 1999, n. 419, ha indicato la durata dei rispettivi matrimoni come criterio centrale, cui si affiancano in funzione correttiva le condizioni economiche delle parti, l’entità dell’assegno divorzile e l’eventuale convivenza prematrimoniale.

Il partner dell’unione civile è equiparato al coniuge in materia previdenziale ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. Il diritto si perde con le nuove nozze, che danno luogo alla liquidazione in capitale di due annualità della pensione in pagamento.

Figli superstiti, limiti di età e reddito da lavoro compatibile

I figli minorenni alla data del decesso hanno sempre diritto alla quota, senza condizioni ulteriori. I figli riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso conservano il diritto a qualsiasi età (la reversibilità ai figli disabili hanno diritto alla pensione di reversibilità senza limiti di età se manca un coniuge in vita) mentre per i figli studenti il limite è di ventuno anni in caso di scuola media o corso di formazione professionale e di ventisei anni con reversibilità agli universitari, entro la durata legale del corso.

Lo svolgimento di attività lavorativa non estingue il diritto del figlio studente se il reddito annuo si mantiene sotto il trattamento minimo maggiorato del 30%, secondo il paragrafo 5 della circolare INPS n. 185/2015. Il limite è di 10.340,27 euro per il 2026 e di 10.197,46 euro per il 2025.

L’INPS considera equiparati ai figli le seguenti categorie di superstiti:

  • figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto;
  • figli del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
  • figli non riconoscibili per i quali il defunto era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall’articolo 279 del codice civile;
  • figli non riconoscibili che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno vitalizio ai sensi degli articoli 580 e 594 del codice civile;
  • figli nati dal precedente matrimonio del coniuge;
  • minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;
  • nipoti minori, anche senza affidamento formale, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti;
  • figli postumi, nati entro il trecentesimo giorno dalla data di decesso del padre, con decorrenza della contitolarità dal primo giorno del mese successivo alla nascita.

Nipoti, genitori, fratelli e sorelle a carico del defunto

I genitori superstiti accedono alla prestazione in assenza di coniuge e figli aventi diritto, a condizione che abbiano compiuto sessantacinque anni, non siano titolari di altra pensione e risultassero a carico del lavoratore deceduto. In mancanza anche dei genitori il diritto passa ai fratelli celibi e alle sorelle nubili inabili al lavoro, non titolari di pensione e a carico del defunto.

Un caso a sé riguarda i nipoti orfani inabili conviventi con i nonni. La Corte costituzionale, con sentenza n. 88/2022, ha dichiarato illegittimo l’articolo 38 del d.P.R. n. 818/1957 nella parte in cui escludeva dai destinatari diretti della pensione ai superstiti i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti. L’INPS ha dato attuazione alla pronuncia con la circolare 7 maggio 2024, n. 64, riesaminando su richiesta le domande già respinte.

Indennità una tantum e indennità per morte senza diritto a pensione

Quando i requisiti per la pensione ai superstiti mancano, la normativa prevede due prestazioni sostitutive alternative fra loro. La prima riguarda i superstiti di un assicurato nel regime retributivo o misto, la seconda quelli di chi sarebbe stato liquidato interamente con il sistema contributivo.

L’indennità per morte spetta in assenza del diritto alla pensione indiretta se nei cinque anni anteriori al decesso risulta versato o accreditato almeno un anno di contribuzione. L’importo è pari a quarantacinque volte l’ammontare dei contributi base versati in favore dell’assicurato.

L’indennità una tantum è disciplinata dall’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e spetta ai superstiti dell’assicurato il cui trattamento sarebbe stato liquidato esclusivamente con il sistema contributivo. L’importo si ottiene moltiplicando l’assegno sociale mensile, pari a 546,24 euro nel 2026, per il numero delle annualità di contribuzione accreditata, con calcolo proporzionale alle settimane coperte per i periodi inferiori all’anno.

La somma è ripartita fra i beneficiari con gli stessi criteri della pensione ai superstiti. Se a uno di essi l’indennità non spetta, perché destinatario di rendita INAIL o titolare di redditi oltre i limiti, l’intero importo è ripartito fra gli altri aventi titolo.

Domanda di pensione ai superstiti e decorrenza assegno

La domanda si presenta esclusivamente per via telematica, tramite il portale INPS con credenziali digitali personali, il Contact Center o un patronato. Può essere inoltrata in qualsiasi momento dopo il decesso, purché entro dieci anni: oltre quel termine i ratei non riscossi cadono in prescrizione ai sensi dell’articolo 2946 del codice civile.

La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell’assicurato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Per il coniuge superstite l’Istituto rende disponibile una domanda precompilata nell’area riservata MyINPS.

Per stimare l’assegno di partenza su cui applicare le quote conviene passare dal calcolo della pensione, che restituisce l’importo lordo del trattamento diretto e permette di verificare in quale fascia di reddito si collocherà il superstite. Le condizioni di accesso e la modulistica sono riepilogate nella scheda del servizio INPS.