Sblocco crediti PA e prestiti PMI: l’ABI indica le procedure

di Barbara Weisz

Pubblicato 31 Maggio 2012
Aggiornato 9 Ottobre 2014 09:58

Sblocco crediti PA e prestiti PMI: dettagli operativi, tempistiche e requisiti di accesso ai due plafond da 10 miliardi di euro ciascuno previsti da altrettanti protocolli ABI.

Con due diversi plafond da 10 miliardi di euro l’uno (per un totale di 20 miliardi) il sistema delle banche in Italia mette a disposizione delle PMI nuova liquidità per anticipare i crediti derivanti dai ritardo nei pagamenti della PA e per finanziare gli investimenti delle piccole e medie aziende.

Si tratta dei fondi sbloccati dai due protocolli sottoscritti il 22 maggio scorso dall’ABI e dalle associazioni imprenditoriali a margine della firma dei 4 decreti ministeriali per la certificazione e compensazione dei crediti della PA con i debiti fiscali delle imprese.

Scarica il Testo dei due protocolli ABI

Appena pubblicati i 4 decreti, le banche potranno comunicare la propria adesione all’ABI e rendere gli accordi operativi entro 30 giorni. Vediamo come funzionano operativamente i due protocolli.

Smobilizzo crediti PA

Il primo protocollo ABI – Imprese serve a «supportare le PMI che soffrono dei ritardi di pagamento del cliente pubblico», un nuovo passo dopo la moratoria dei debiti delle piccole e medie imprese di febbraio 2012.

L’intesa istituisce un plafond chiamato “Crediti PA” da 10 miliardi di euro – formato da importi attivati sulla base della provvista messa a disposizione da Banca centrale europea (BCE), dalla Cassa depositi e prestiti (Cdp) o attraverso altri canali di finanziamento – servirà a «praticare all’impresa condizioni vantaggiose di accesso al credito».

REQUISITI PER LE IMPRESE

Queste le caratteristiche delle PMI che possono accedere al plafond “Crediti PA”:

  • PMI che operano in Italia, definite dalla normativa comunitaria, di tutti i settori.
  • PMI che al momento della domanda non presentano stati di “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni”, né procedure esecutive in corso.
  • Per imprese con esposizioni scadute/ sconfinamenti da oltre 90 giorni, fino a un massimo di 180 giorni, la banca può comunque valutare la realizzazione dell’operazione se il ritardo nel pagamento dell’impresa è imputabile al mancato incasso dei crediti PA per i quali si richiede l’attivazione del plafond.

REQUISITI SUI CREDITI

  • I crediti che possono essere smobilizzati (cioè si può chiedere il relativo prestito) devono essere certificati come certi, liquidi ed esigibili, ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, comma 3, e delle modifiche e integrazioni previste dai decreti dello scorso 22 maggio. A questo proposito, si ricorda che i primi due decreti ministeriali riguardano proprio la certificazione dei crediti, verso l’amministrazione centrale (compresi gli enti pubblici nazionali) e verso Regioni ed enti locali (comprese le Asl).
  • Possono essere smobilizzati  anche i crediti certificati per i quali non è prevista la data di pagamento. In questo caso, l’anticipazione può essere effettuata per 12 mesi, a condizione che l’impresa sia “in bonis“, non abbia ritardi di pagamento, e che il Fondo di garanzia per le PMI rilasci una garanzia rinnovabile per ulteriori sei mesi nel caso in cui nel frattempo non avvenga il pagamento.

CREDITO CONCESSO

L’anticipazione del credito non potrà essere inferiore al 70% dell’ammontare del credito che l’impresa vanta nei confronti della PA e la durata sarà coerente con la data di pagamento prevista (al netto di eventuali debiti rilevati nella certificazione).

L’accordo precisa che le banche, nella gestione dell’esposizione complessiva dell’impresa, «terranno in adeguata considerazione la circostanza che il rischio di credito» di queste operazioni è «anche riconducibile alla PA debitrice».

Una precisazione importante: questi “prestiti” non andranno a intaccare l’ammontare delle linee di credito che la banca ha già concesso all’impresa: «le banche manterranno le linee di credito concesse all’impresa, evitando di computare le anticipazioni per la quota garantita dal Fondo o da altro garante equivalente, ai fini della determinazione della propria esposizione complessiva nei confronti dell’impresa». Questo, a due condizioni:

  • I crediti anticipati non devono essere stati già considerati dalla banca ai fini di precedenti operazioni di finanziamento.
  • Nella certificazione deve essere presente la data di pagamento.

COME OTTENERE IL CREDITO

Le modalità tecniche per accedere ai crediti sono tre:

  1. Sconto pro soluto, con l’impresa che cede il proprio credito alla banca.
  2. Anticipazione con cessione del credito, anche in forma di sconto pro solvendo, dove l’impresa non esce di scena ma resta a garanzia del credito.
  3. Anticipazione senza cessione del credito, con l’impresa che si impegna a dare alla banca mandato irrevocabile all’incasso del credito vantato nei confronti della PA e con necessaria copertura del Fondo di garanzia per le PMI o di un altro garante equivalente.

CONDIZIONI DEL CREDITO

I tassi di interesse/sconto sono determinati sulla base di due elementi:

  • Costo della provvista per la banca, equivalente al costo di accesso effettivo per la banca alla provvista BCE nel corso della Long Term Refinancing Operation, e quindi pari al tasso di riferimento principale della BCE, maggiorato di uno spread in una forchetta tra 80 e 137 punti base.
  • Spread in funzione della qualità dell’impresa, del garante e della struttura/tipologia dell’operazione.

Comunque sia, per garantire la chiarezza nei confronti dell’impresa, la banca comunicherà alla stessa il tasso di interesse finito e l’esatto ammontare delle due componenti che lo determinano, quindi appunto il costo della provvista e lo spread dell’impresa.

Le banche che aderiscono all’accordo (di cui ancora non c’è l’elenco perché non sono ancora stati pubblicati i 4 decreti ministeriali, che avranno allegati i moduli di richiesta di adesione) sono tenute a pubblicare sul proprio sito l’esatto ammontare del plafond che mettono a disposizione.

Non sono previste forme di automatismo nella concessione del credito alle aziende, si proseguirà a una classica istruttoria. Le banche possono naturalmente offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall’accordo (peggiorative, invece, non si può).

TEMPISTICHE

Le imprese devono fare domanda entro il 31 dicembre 2012. Le banche che intendono aderire devono comunicarlo all’ABI attraverso l’apposito modulo in attesa di pubblicazione, rendendo poi operativo l’accordo entro 30 giorni dall’adesione. L’ABI si impegna a informare le imprese sulle banche aderenti.

Entro il 15 dicembre 2012 le parti valutano l’opportunità di una proroga dell’iniziativa.

Plafond Progetti investimenti Italia

Il secondo protocollo mette a disposizione un altro plafond da ulteriori 10 miliardi di euro per l’anticipazione dei crediti della PA, ma serve a finanziare PMI che registrano temporanee problemi di liquidità, rimborso dei prestiti bancari e accesso a nuove forme di finanziamento.

Il plafond deriva da risorse BCE e dalla convenzione tra ABI e Cdp (dieci miliardi per il finanziamento delle PMI, di cui otto per operazioni di incremento del capitale circolante e di finanziamento dei progetti di investimento).

REQUISITI E ADESIONE

Le  imprese che possono accedere al plafond “Progetti investimenti Italia” e le tempistiche e modalità previste sono le PMI di tutti i settori, operanti in Italia e senza posizioni debitorie (sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti), né procedure esecutive in corso.

Possono essere oggetto del finanziamento tutti gli investimenti in beni materiali e immateriali che servono all’attività d’impresa, diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa stessa.
Possono essere finanziati anche gli investimenti avviati nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda.

La finalità di investimento deve essere mantenuta per tutta la durata del finanziamento.

Le imprese devono presentare la richiesta di finanziamento entro il 31 dicembre 2012, utilizzando il modulo delle singole banche sulla base del modello che sarà elaborato dall’ABI. La banca risponde entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazione aggiuntive eventualmente richieste.

CONDIZIONI DEL PRESTITO

Il tasso d’interesse è determinato da due elementi:

  • Costo della provvista per la banca:
    • per finanziamenti uguali o inferiori ai tre anni è indicativamente pari al costo effettivo di accesso per la banca alla provvista Bce (tasso di rifinanziamento principale maggiorato di uno spread fra gli 80 e i 137 punti base).
    • Per finanziamenti di durata superiore ai tre anni, il costo della provvista è pari a quello praticato alla banca dalla Cdp sulla specifica durata, rilevato al momento della stupula del contratto di finanziamento con la PMI.
  • Spread in funzione della qualità dell’impresa.

Anche in questo caso, la banca comunica all’impresa il tasso di interesse finito e le due componenti che lo determinano.

Le banche pubblicheranno sul proprio sito il proprio plafond. Possono naturalmente fare condizioni migliorative rispetto a quelle previste dal protocollo. La trattativa è comunque individuale, non si prevedono automatismi.

Sul finanziamento possono essere acquisite garanzie dal Fondo di Garanzia per le PMI, dall’ISMEA, dalla Sace, dai Confidi. In questo caso la banca comunicherà la riduzione del tasso di interesse reso possibile grazie alla presenza della garanzia.