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Sospensione mutuo prima casa anche per imprenditori

di Barbara Weisz

3 Giugno 2020 17:10

Allargamento a imprenditori individuali e piccoli imprenditori, pratiche più veloci con silenzio assenso Consap: novità sospensione mutuo prima casa, legge di conversione dl Liquidità imprese.

Estesa a imprenditori individuali e piccoli la sospensione della rate del mutuo prima casa, con meccanismo di silenzio assenso Consap fino al 31 dicembre 2021: sono le novità sull’accesso al Fondo Gasparrini previste dalla legge di conversione del decreto Liquidità Imprese, approvata dalla Camera e in discussione al Senato (da approvarsi entro l’8 giugno, nuove modifiche renderebbero necessario un nuovo passaggio in seconda lettura a Montecitorio).

L’estensione agli imprenditori va a modificare il Cura Italia (articolo 54, comma 1, lettera a, dl 18/2020), prevedendo che fino al 17 dicembre 2020 abbiano diritto alla sospensione delle rate, oltre a lavoratori autonomi e professionisti, anche gli imprenditori individuali e i piccoli imprenditori come definiti dall’articolo 2083 del codice civile. Quindi:

  • coltivatori diretti,
  • artigiani,
  • piccoli commercianti
  • chi esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Restano gli altri requisiti previsti dal Cura Italia, in base a cui bisogna aver registrato un calo del fatturato pari ad almeno il 33%, determinato da chiusura o restrizione dell’attività in seguito alle disposizioni anti-Covid 19, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda oppure nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.

Per quanto riguarda invece il silenzio assenso, Consap (gestore del Fondo) – ricevuta dalla banca la domanda di sospensione – ha 20 giorni di tempo per fare l’istruttoria e comunicare l’esito alla banca. Decorso inutilmente questo termine, la domanda si intende comunque accolta. Questo regola vale fino al 31 dicembre 2020 e si applica alle domande presentate alla banca a partire dal 28 marzo 2020. In caso di esito negativo dell’istruttoria, la banca può riavviare l’ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

Ricordiamo che la sospensione del mutuo prima casa si può chiedere fino a un massimo di 18 mesi.

Fino al prossimo 17 dicembre 2020, in base a quanto previsto dal decreto attuativo del Cura Italia, c’è una deroga alla regola in base alla quale si possono chiedere al massimo due sospensioni, sempre che il totale non superi i 18 mesi: è possibile ottenere la sospensione delle rate per ulteriori 18 mesi, senza tener conto di eventuali precedenti proroghe, a condizione che al momento di presentazione dell’istanza sia ripreso da tre mesi il regolare ammortamento delle rate.