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Sospensione mutuo prima casa, come funziona

di Barbara Weisz

Pubblicato 26 Marzo 2020
Aggiornato 30 Marzo 2020 14:10

Platea, validità, semplificazioni, domanda, decreto attuativo: come ottenere la sospensione delle rate del mutuo prima casa di lavoratori e professionisti.

In arrivo il decreto attuativo per la sospensione delle rate sul mutuo prima casa acceso da lavoratori dipendenti, parasubordinati autonomi e liberi professionisti, per un periodo mimo di 18 mesi e senza presentare l’ISEE, in considerazione dell’emergenza Coronavirus.

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Novità normative

Le novità relative alla sospensione del mutuo sono contenute in due diversi provvedimenti sull’emergenza Coronavirus.

  • Per quanto riguarda l’allargamento della platea, il dl 9/2020, con l’articolo 26 ha previsto che possano accedere al Fondo di Solidarietà per i mutui di acquisto prima casa i lavoratori dipendenti o parasubordinati, e in genere tutti coloro ai quali viene sospeso o ridotto l’orario di lavoro per almeno 30 giorni. Prima erano ammessi solo coloro che perdevano involontariamente un lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, un lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia, oppure nei casi di morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
  • Il Cura Italia (dl 18/2020), con l’articolo 54, ha inserito invece autonomi e liberi professionisti con un calo del fatturato successivo al 21 febbraio 2020, che una riduzione di almeno il 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019 a causa del coronavirus.

Riguarda autonomi e liberi professionisti «che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus».

 

Durata delle novità

  • L’estensione ai casi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario per almeno trenta giorni è strutturale (inserita la lettera c-bis) all’articolo 2, comma 479, della legge 244/2007, norma che istituisce la possibilità di sospendere il mutuo).
  • L’estensione ad autonomi e professionisti vale invece solo fino al 17 dicembre, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo prevista dalla legge 244/2007.
  • Stesso discorso per la sospensione delle rate senza presentare l’ISEE: vale solo per nove mesi.

Allungamento rate mutuo

C’è anche un’altra misura strutturale, introdotta dal Cura Italia per chi chiede l’allungamento del piano di ammortamento del mutuo: la richiesta viene presentata allo stesso intermediario bancario o finanziario che ha concesso il mutuo, il quale provvede ora al pagamento del 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Prima, invece, la banca pagava un onere pari al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro.

Per il momento, le altre regole restano le stesse precedentemente previste: la sospensione del pagamento delle rate non può essere chiesta per più di due volte, per un periodo massimo di 18 mesi. Se quindi il titolare di mutuo aveva già chiesto una sospensione di 18 mesi (ricadendo in una delle fattispecie già previste), adesso non ha il diritto a chiedere un ulteriore periodo. Se invece aveva sospeso il mutuo per un periodo inferiore, ad esempio per 12 mesi e con un’unica richiesta, adesso può presentare una seconda domanda, per ulteriori 6 mesi.

Il decreto attuativo sulla sospensione mutui prima casa potrebbe tuttavia intervenire su questo aspetto, introducendo condizioni migliorative rispetto alla norma primaria.

Per presentare la domanda, Consap (concessionaria servizi assicurativi pubblici) sta predisponendo un apposito modulo, che sarà disponibile dopo il provvedimento ministeriale. La domanda, lo ricordiamo si presenta alla banca, che poi gira la comunicazione a Consap per ottenere la sospensione del mutuo.