Guida cartelle esattoriali: pagamento, prescrizione e ricorso

di Roberto Grementieri

24 Agosto 2015 09:05

Guida alla cartella esattoriale: oggi parliamo di pagamento, sospensione, rateizzazione, prescrizione e ricorso.

Pagamento della cartella

Come si paga una cartella esattoriale? La cartella contiene uno o più bollettini di versamento precompilati, denominati RAV, utilizzabili esclusivamente se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica della cartella. I bollettini possono essere utilizzati presso gli sportelli dell’Agente di riscossione senza alcuna commissione aggiuntiva, oppure presso qualsiasi sportello bancario, ufficio postale e tabaccai abilitati, normalmente dietro il pagamento di una commissione. I versamenti con i bollettini RAV possono essere effettuati anche tramite i siti web e i call center di Equitalia o attraverso il servizio homebanking fornito dalla propria banca o da Poste italiane.

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Sospensione della riscossione

La richiesta di pagamento può essere sospesa in via amministrativa, giudiziale e nelle particolari condizioni elencate nella direttiva di Equitalia del 6 maggio 2010, anche dagli Agenti di riscossione. In forza di tale direttiva si può direttamente chiedere a Equitalia la sospensione del pagamento quando il contribuente ha già pagato le somme indicate in cartella prima della formazione del ruolo, oppure se la Commissione Tributaria ha accolto il ricorso si è ottenuto lo sgravio o la sospensione amministrativa o giudiziale, indipendentemente dal fatto che l’Agente di riscossione abbia o meno ricevuto la comunicazione dell’Ente o la notifica giudiziaria. In questi casi è sufficiente consegnare il modello di autodichiarazione compilato, fornito dallo stesso Agente di riscossione. La sospensione, inoltre, è disposta dall’Ente creditore d’ufficio o su richiesta del contribuente, in attesa della pronuncia dell’Ente sulla domanda di sgravio o che la Commissione Tributaria emetta la sentenza sul ricorso. La sospensione può avvenire anche giudizialmente, ovvero su ordine del Giudice (tributario o amministrativa), su richiesta del contribuente. In questo caso è necessario che il debitore sia in grado di dimostrare l’apparente (o presunta) illegittimità dell’addebito e il pericolo di danno grave e irreparabile che avrebbe dal pagamento alla cartella.

Rateizzazione della cartella esattoriale

Su richiesta del contribuente, l’agente di riscossione può concedere una dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili (sei anni) nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Secondo la prassi in essere è possibile rateizzare la somma in caso di:

  • carenza temporanea di liquidità;
  • crisi aziendale di natura transitoria;
  • trasmissione ereditaria del debito iscritto a ruolo;
  • contestuale scadenza di obbligazioni pecunarie;
  • precaria situazione reddituale.

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A seguito dell’istanza del debitore, l’Agente di riscossione trasmette al contribuente una comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, indicando il responsabile. L’accettazione o meno della richiesta dovrà essere comunicato e motivato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. A questo punto, il contribuente avrà ulteriori dieci giorni per avanzare le proprie osservazioni, a seguito dei quali l’Agente comunicherà la propria decisione definitiva. Se la rateizzazione viene accolta, la risposta dell’Agente contiene anche il piano di rientro con le rate (tutte di pari importo, tranne la prima contenente pure le spese e gli interessi di mora) e le loro scadenze. In caso di debito inferiore a 5.000 euro, l’Agente di riscossione concede la rateizzazione sulla base di una semplice autocertificazione del contribuente e per un massimo di 18 rate per debiti fino a 2.000 euro; un massimo di 24 rate per debiti fino a 3.500 euro; un massimo di 36 rate per debiti fino a 5.000. Per importi superiori a 5.000 euro ma entro i 10.000 euro, la verifica dovrà essere semplificata, mentre per quelli superiori sono previsti accertamenti. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate il debitore cade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e la somma residua è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in una unica soluzione.

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Annullamento del debito

Se il contribuente ritiene che la richiesta contenuta nella cartella non sia dovuta, oltre all’azione giudiziaria, può rivolgersi all’Ente creditore per ottenere il cosiddetto sgravio, cioè un provvedimento che annulla, in tutto o in parte, l’ordine di riscuotere la somma indicata in cartella. Le eventuali contestazioni possono essere effettuate anche mediante richiesta di autotutela all’Ente creditore (e non all’Agente di riscossione) titolare della pretesa debitoria, senza alcun termine di scadenza. L’Ufficio dell’Ente, dopo le verifiche necessarie, se riscontra la fondatezza della pretesa del contribuente adotta un provvedimento di sgravio che verrà comunicato all’Agente di riscossione.

Ricorso al Giudice

Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento presentando, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso all’Autorità giudiziaria. Come detto, la cartella esattoriale rappresenta lo strumento mediante il quale l’Agente intraprende la procedura di riscossione delle somme dovute, mediante la sua notifica. Essa, pertanto, è un titolo esecutivo, la cui impugnazione può avvenire, generalmente, per vizi formali o di notifica. L’eventuale accoglimento del ricorso, quindi, non impedisce all’Agente di riscossione di notificare un’altra cartella esattoriale per la medesima somma di denaro, salvo che il contribuente possa ancora agire per contestare la fondatezza dell’importo a lui chiesto.

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Facciamo un esempio.

Supponiamo che Tizio abbia ricevuto una multa per omessa precedenza.
Il verbale viene regolarmente notificato, ma Tizio decide di non pagarlo e neppure propone ricorso innanzi al Giudice di Pace. Trascorsi i 60 giorni previsti dalla legge, il verbale è divenuto un titolo esecutivo. Il Comune, pertanto, trasmette il ruolo all’Agente di riscossione, il quale agisce contro Tizio con una cartella esattoriale notificata erratamente. L’automobilista potrà agire in giudizio contro la cartella per il vizio della notifica. In questo caso, l’accoglimento da parte del Giudice delle doglianze di Tizio non impedirà all’Agente di notificargli una successiva cartella esattoriale, poiché il titolo (ovvero la ragione) della somma richiesta (ovvero la correttezza della sanzione) non può essere più oggetto di decisione da parte del Giudice: in altre parole è passata in giudicato nel momento in cui Tizio non si è opposto al verbale notificato. Nel caso, invece, in cui il verbale non sia stato notificato correttemente, allora il conducente potrà, opponendosi alla cartella, contestare anche la correttezza della sanzione irrogata. Oltre alle ipotesi indicate (vizi formali e di notifica, vizi di notifica dell’atto precedente alla cartella esattoriale), il contribuente potrà proporre ricorso in caso di: prescrizione della somma dovuta; errore nel computo delle spese e degli interessi (in questi casi, però, l’opposizione avrà per oggetto la corretta quantificazione della somma dovuta e non l’obbligo di corrisponderla).

Termine di prescrizione

Il termine di prescrizione varia dal tipo di tributo che viene riscosso.
A titolo esemplificativo, indicando i soli tributi/sanzioni più diffusi possiamo affermare che le sanzioni amministrative, comprese le multe elevate in forza del Codice della strada, si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data dell’infrazione (in caso di corretta notifica del verbale, il termine decorre dalla data della notifica dello stesso). I tributi locali (ICI, TARSU, TOSAP, ect.) si prescrivono invece in cinque anni dalla notifica dell’avviso di accertamento e in tre anni dalla notifica della cartella esattoriale.