Online il modulo per destinare o meno il TFR al Fondo Pensione, come si compila

di Barbara Weisz

6 Luglio 2026 09:00

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Sul Portale della Previdenza Complementare è disponibile il modello provvisorio per scegliere dove destinare il TFR: fac-simile e opzioni per ogni profilo.

Dal 1° luglio 2026, per il TFR dei nuovi assunti del settore privato è prevista l’adesione automatica al fondo pensione di categoria, salvo scelta diversa entro 60 giorni. Per modificare le opzioni di conferimento delle quote di accantonamento e della contribuzione a proprio carico, il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul Portale della Previdenza Complementare il modello provvisorio per la destinazione del TFR, con una sezione rivolta ai lavoratori di prima assunzione ed una a quelli che hanno già un fondo pensione attivo. In sintesi:

  • il modello provvisorio è utilizzabile dal 1° luglio 2026 in attesa di quello ufficiale adottato con decreto interministeriale Lavoro-MEF;
  • la compilazione è riservata ai lavoratori assunti dal 1° luglio 2026, di prima assunzione oppure non di prima assunzione se hanno conferito il TFR alla previdenza complementare;
  • la scelta va comunicata entro 60 giorni dalla data di assunzione, oltre i quali l’adesione automatica al fondo è definitiva;
  • la disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 1, commi 204-205, della Legge 199/2025, che ha modificato l’articolo 8 del d.lgs. 252/2005;
  • le regole applicative sono quelle fissate dalle direttive Covip del 19 giugno 2026, che sostituiscono la deliberazione del 24 aprile 2008.

Il modello provvisorio pubblicato dal Ministero del Lavoro

La bozza ministeriale del modulo documenta la consegna dell’informativa obbligatoria e registra la scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR. Vale in via transitoria, nelle more del modello ufficiale che sarà approvato con decreto interministeriale dei ministeri del Lavoro e dell’Economia. Il lavoratore indica anzitutto se si trova alla prima assunzione oppure no, e compila la sezione corrispondente. Dalla distinzione dipendono le scelte ammesse e la stessa possibilità di mantenere il TFR in azienda.

Le opzioni nel modulo per i lavoratori di prima assunzione

La sezione per i lavoratori di prima assunzione raccoglie la scelta sulla destinazione del TFR maturando entro 60 giorni dall’assunzione, secondo l’adesione automatica introdotta dall’articolo 8, commi 7-bis e seguenti, del d.lgs. 252/2005 (aggiunti dall’articolo 1, comma 204, della legge 199/2025). Le scelte esprimibili sono quattro:

  • il conferimento del TFR alla forma pensionistica di destinazione automatica prevista dal contratto collettivo, con l’indicazione della percentuale;
  • il diniego al versamento del contributo a proprio carico alla forma di destinazione automatica, ammesso solo se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale;
  • il conferimento esplicito del TFR a una forma di previdenza complementare scelta dal lavoratore, con la denominazione del fondo e la percentuale;
  • il diniego al conferimento del TFR alla previdenza complementare, con il trattamento regolato dall’articolo 2120 del codice civile ed eventuale versamento al Fondo Tesoreria INPS.

Una percentuale di conferimento inferiore al 100% è ammessa solo se prevista dagli accordi o dal contratto collettivo applicabile.

Fac-simile del modulo ministeriale per la destinazione del TFR dei lavoratori di prima assunzione

Il modulo per chi firma un nuovo contratto senza essere alla prima assunzione

Chi non è alla prima assunzione e viene assunto dal 1° luglio 2026 compila comunque il modulo, dichiarando la propria posizione previdenziale: da quella dichiarazione dipende se opera o meno l’adesione automatica (articolo 8, comma 9-bis, del d.lgs. 252/2005). Il termine per la scelta è di 60 giorni dalla data della nuova assunzione.

Se il lavoratore ha già in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare con conferimento, totale o parziale, del TFR, indica a quale forma destinare il TFR maturando, con la relativa percentuale, scegliendo tra quella di destinazione automatica e un fondo diverso. Senza una scelta entro i 60 giorni aderisce automaticamente alla forma collettiva prevista dagli accordi. Il versamento del contributo a proprio carico non è obbligatorio se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale (articolo 8, comma 9-bis, del d.lgs. 252/2005, che rinvia all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995).

Se il lavoratore dichiara di non avere un’adesione alla previdenza complementare alimentata dal TFR, l’adesione automatica non opera: il TFR è regolato dall’articolo 2120 del codice civile e, dove previsto, versato al Fondo Tesoreria INPS (articolo 1, commi 755 e 756, della legge 296/2006). Il lavoratore conserva il diritto di destinare il TFR maturando a un fondo pensione in un momento successivo, con un’adesione volontaria.

Sezione del modulo TFR per i lavoratori non di prima assunzione

Compilazione del modulo e consegna al datore di lavoro

Il modulo compilato va consegnato al datore di lavoro, che lo acquisisce insieme all’informativa e ne conserva copia controfirmata. La procedura segue tempi precisi:

  1. al momento dell’assunzione il datore consegna al lavoratore l’informativa sugli accordi applicabili e il modulo di destinazione del TFR;
  2. il lavoratore ha 60 giorni per compilarlo e indicare la propria scelta, oppure per comunicare la rinuncia all’adesione automatica;
  3. il datore acquisisce il modulo e rilascia al lavoratore una copia controfirmata;
  4. in assenza di scelta entro i 60 giorni scatta l’adesione automatica, con versamenti dal mese successivo e recupero delle quote dalla data di assunzione.

Superati i 60 giorni senza rinuncia, il conferimento del TFR al fondo è definitivo e non più revocabile.

Domande frequenti sul modulo di destinazione del TFR

Chi deve compilare il modulo di destinazione del TFR?

Lo compilano i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026: quelli di prima assunzione e quelli non di prima assunzione che hanno già in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare con conferimento del TFR. La consegna avviene al momento dell’assunzione, insieme all’informativa obbligatoria prevista dall’articolo 8, comma 8, del d.lgs. 252/2005.

Un lavoratore assunto prima del 1° luglio 2026 deve compilarlo?

No. Per chi è stato assunto fino al 30 giugno 2026 continua ad applicarsi il silenzio-assenso semestrale previgente, con i sei mesi per la scelta sulla destinazione del TFR. Il nuovo modulo riguarda le assunzioni dal 1° luglio 2026.

Chi è escluso dall’adesione automatica al fondo pensione?

Sono esclusi i lavoratori domestici e i dipendenti pubblici, i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni e i rapporti che cessano prima dei 60 giorni. Tra i lavoratori non di prima assunzione, non rientrano nell’automatismo chi ha riscattato integralmente la posizione o chi era iscritto a un fondo senza conferimento del TFR.

Un lavoratore che resta nella stessa azienda deve compilare il modulo?

No. Il modulo si consegna solo in occasione di una nuova assunzione. Chi prosegue lo stesso rapporto di lavoro non rientra nell’adesione automatica e non ha alcun termine di 60 giorni. Per destinare il TFR maturando a un fondo pensione può aderire in forma volontaria in qualsiasi momento; la scelta di mantenerlo in azienda è sempre revocabile (quella opposta è invece irrevocabile).