Sono in procinto di installare un condizionatore nell’appartamento che occupo con contratto di locazione. Se l’apparecchio sarà installato con pompa di calore, avrò diritto al Bonus 50% o almeno al 36%? E’ necessaria la pompa di calore per la detrazione? Si tratta di spese di manutenzione ordinaria o straordinaria?
Sì, il bonus condizionatori le spetta anche se occupa l’appartamento con un contratto di locazione, ma nella misura del 36% delle spese e non del 50%. L’aliquota maggiorata è riservata a chi è proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile adibito ad abitazione principale, e il contratto di affitto non attribuisce un diritto di questo tipo. La pompa di calore è invece un requisito indispensabile, perché è la tecnologia che porta l’apparecchio dentro gli interventi di risparmio energetico agevolati. Quanto alla qualificazione dei lavori, l’installazione di uno split non ha bisogno di essere manutenzione straordinaria per essere detraibile.
Pompa di calore necessaria per la detrazione
Un climatizzatore che produce solo aria fredda non dà diritto ad alcuna detrazione edilizia. La norma di riferimento è l’art. 16-bis, comma 1, lettera h), del DPR n. 917/1986, che agevola le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici: la Guida dell’Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni edilizie include espressamente tra gli interventi ammessi le pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti e l’eventuale adeguamento dell’impianto. L’apparecchio deve quindi essere una pompa di calore reversibile, capace di riscaldare d’inverno oltre che di raffrescare d’estate. Restano esclusi in ogni caso i condizionatori portatili.
L’inquilino si ferma al 36%
La detrazione per i condizionatori a pompa di calore ha oggi due aliquote. Per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 la misura ordinaria è il 36% in dieci quote annuali su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, elevata al 50% quando gli interventi sono realizzati dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità adibita ad abitazione principale: lo prevede l’art. 1, comma 22, della Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), che ha prorogato di un anno l’impianto della L. n. 207/2024.
Il chiarimento è arrivato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025, secondo cui la maggiorazione non si applica né al familiare convivente né al detentore dell’immobile, cioè al locatario e al comodatario. Chi si trova in queste posizioni applica il 36% sulle spese del 2025 e del 2026 e il 30% su quelle del 2027.
Nell’appartamento locato il 50% non lo recupera nessuna delle due parti: lei ha l’abitazione principale ma non il diritto reale, il proprietario ha il diritto reale ma per lui quell’immobile non è abitazione principale. Chiedere al proprietario di intestarsi la spesa non migliorerebbe l’esito.
| Situazione dell’immobile e del contribuente | Detrazione sulle spese 2026 |
|---|---|
| Proprietario o usufruttuario che vi ha l’abitazione principale | 50% su massimo 96.000 euro |
| Inquilino o comodatario, anche se vi ha l’abitazione principale | 36% su massimo 96.000 euro |
| Proprietario di un immobile locato a terzi o di una seconda casa | 36% su massimo 96.000 euro |
Su una spesa di 3.000 euro fra apparecchio e installazione, il 36% vale 1.080 euro di detrazione, recuperati in dieci quote annuali da 108 euro. Con l’aliquota maggiorata sarebbero stati 1.500 euro, cioè 150 euro l’anno: il differenziale sui dieci anni è di 420 euro. Se il suo reddito complessivo supera i 75.000 euro entra in gioco anche il coefficiente riduttivo degli oneri detraibili introdotto dall’art. 16-ter del TUIR, che abbassa l’importo effettivamente recuperabile.
Detrazione split anche senza lavori edilizi
L’installazione di uno split a pompa di calore non ha bisogno di essere qualificata come manutenzione straordinaria per accedere al beneficio: la lettera h) dell’art. 16-bis del TUIR stabilisce che gli interventi di risparmio energetico possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, purché si acquisisca idonea documentazione che attesti il risparmio conseguito. In concreto è sufficiente la scheda tecnica dell’apparecchio rilasciata dal produttore, da conservare insieme alle fatture.
C’è però un effetto collaterale da mettere in conto. Il Bonus Mobili ed elettrodomestici, che consente di detrarre il 50% su un tetto di 5.000 euro, presuppone un intervento di recupero edilizio vero e proprio, riconducibile alle lettere b), c) o d) dell’art. 16-bis. Un’installazione qualificata solo come intervento di risparmio energetico non apre quel diritto: se sta valutando anche l’acquisto di grandi elettrodomestici, la strada del Bonus Mobili non è percorribile in mancanza di lavori di ristrutturazione edilizia in corso.
Se l’apparecchio che sta valutando è di classe elevata e va a sostituire integralmente un impianto di riscaldamento esistente, prima di procedere verifichi anche la via dell’Ecobonus, disciplinato dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013: i requisiti tecnici sono più stringenti, l’aliquota per il detentore è la stessa e la scelta fra i due canali va fatta una volta sola, senza possibilità di cumulo sulla medesima spesa.
Gli adempimenti per l’inquilino
Nel caso di un detentore dell’immobile gli adempimenti da rispettare sono questi:
- il consenso scritto del proprietario all’esecuzione dei lavori, che può essere formalizzato anche dopo l’avvio dell’installazione purché prima della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si porta la spesa in detrazione;
- il pagamento tramite bonifico parlante, con la causale che richiama l’art. 16-bis del DPR n. 917/1986, il numero e la data della fattura, il suo codice fiscale come beneficiario della detrazione e la partita IVA dell’installatore;
- la trasmissione dei dati all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, adempimento che spetta a lei e non al proprietario, sul portale dedicato ai bonus fiscali;
- l’indicazione in dichiarazione dei dati catastali dell’immobile e degli estremi di registrazione del contratto di locazione, che è il titolo che le attribuisce la detenzione.
Sull’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA vale una precisazione utile: con la Risoluzione n. 46/E del 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mancato invio non comporta la perdita del diritto alla detrazione per gli interventi rientranti nel bonus casa. L’adempimento va comunque eseguito, e conservare la ricevuta di trasmissione evita contestazioni in sede di controllo.
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