La proposta EU Inc., presentata dalla Commissione europea il 18 marzo 2026 nell’ambito del cosiddetto “28° regime”, nasce da una constatazione ormai evidente: per molte imprese innovative il mercato unico esiste come spazio commerciale, ma non ancora come spazio pienamente semplice in cui costituirsi, raccogliere capitali, assumere talenti e crescere oltre confine. Bruxelles interviene ora perché la competitività europea dipende anche dalla capacità di ridurre la frammentazione regolatoria che separa i 27 ordinamenti nazionali e rende più costoso scalare in Europa rispetto ad altri mercati.
Una forma giuridica europea opzionale
L’EU Inc. si inserisce in questo contesto come una forma giuridica europea opzionale. Non sostituisce le società nazionali, come la S.r.l. italiana, la GmbH tedesca o la SAS francese, ma affianca loro un modello armonizzato, pensato soprattutto per startup, scaleup e PMI innovative con vocazione transfrontaliera. La logica è semplice: offrire a chi nasce o cresce in Europa un contenitore societario riconoscibile, digitale e leggibile in tutti gli Stati membri.
Costituzione online in 48 ore a 100 euro
Il cuore della proposta è la semplificazione. La costituzione dovrebbe avvenire online, tramite un’interfaccia europea, entro 48 ore e con un costo massimo di 100 euro quando si utilizzano i modelli standard. A questo si aggiungono l’assenza di un capitale minimo sostanziale, la trasmissione “una tantum” delle informazioni alle autorità competenti, il registro digitale delle azioni, le procedure online per i trasferimenti e la digitalizzazione di molti adempimenti del ciclo di vita societario. In prospettiva, l’impresa non dovrebbe più ripetere le stesse comunicazioni a registri, autorità fiscali, previdenziali o antiriciclaggio, ma beneficiare di un flusso amministrativo più coordinato.
Da mosaico nazionale a scelta armonizzata
La novità rispetto al passato non è soltanto tecnologica, ma sistemica. Finora una società che voleva espandersi in più Paesi dell’Unione doveva spesso adattarsi a un mosaico di regole, prassi notarili, requisiti documentali e schemi di governance differenti. L’EU Inc. prova a trasformare questo percorso in una scelta opzionale armonizzata: chi resta ancorato al mercato nazionale potrà continuare a usare le forme tradizionali; chi invece nasce con ambizione europea potrà valutare uno strumento più coerente con una crescita cross-border.
I vantaggi per startup e PMI innovative
Per startup e PMI innovative il potenziale è rilevante. Una forma europea standardizzata può rendere più immediata la lettura della società da parte di investitori, fondi esteri, business angel e partner industriali. La possibilità di gestire azioni dematerializzate, categorie di azioni con diritti diversi, strumenti convertibili, warrant e meccanismi assimilabili ai SAFE può facilitare round di finanziamento e cap table più articolate. Anche lo schema comune per le stock option, con tassazione differita al momento della vendita delle azioni, può aiutare le imprese giovani ad attrarre competenze qualificate quando la liquidità iniziale è limitata.
L’impatto per l’Italia e i territori
L’impatto potenziale riguarda anche l’Italia e i territori. Per un ecosistema composto da molte PMI, startup tecnologiche, università, incubatori e distretti produttivi, un veicolo europeo più comprensibile per investitori e talenti internazionali può aumentare l’attrattività senza imporre necessariamente il trasferimento della sede fuori dal Paese. Una società innovativa italiana che vende, assume o raccoglie capitali in più Stati membri potrebbe ridurre alcune frizioni amministrative, presentarsi con una governance più “investor-ready” e rendere più leggibile il proprio progetto a livello europeo.
Perché i benefici non sono automatici
I benefici, tuttavia, non sono automatici. La proposta non è ancora diritto vigente e dovrà essere negoziata da Parlamento europeo e Consiglio. Inoltre, l’EU Inc. non cancella la rilevanza dei diritti nazionali: fiscalità, lavoro, previdenza, antiriciclaggio, contabilità e procedure concorsuali continueranno a richiedere coordinamento con lo Stato di registrazione e con i Paesi in cui l’impresa opera. La scelta dell’EU Inc. non potrà quindi essere trattata come una scorciatoia universale, ma come una decisione strategica da valutare rispetto a modello di business, piani di fundraising, mercati target, composizione del team e incentivi nazionali eventualmente applicabili.
Un ulteriore rischio è l’eccesso di semplificazione percepita. Costituire una società in 48 ore non significa essere pronti a ricevere investimenti qualificati. Statuto, patti parasociali, diritti dei soci, vesting dei founder, clausole di exit, proprietà intellettuale e compliance restano passaggi decisivi. Nei primi anni, inoltre, servirà tempo perché banche, investitori, notai, consulenti, autorità e tribunali sviluppino prassi comuni su una forma societaria nuova.
Le tre condizioni per la competitività europea
La vera domanda, dunque, non è se l’EU Inc. sia una soluzione perfetta, ma se possa ridurre abbastanza attriti da rendere l’Europa più competitiva per chi innova. La risposta dipenderà da tre condizioni: un testo finale chiaro, un’attuazione realmente digitale e un coordinamento efficace con i diritti nazionali. Se queste condizioni saranno rispettate, il 28° regime potrà diventare non solo una semplificazione formale, ma un fattore concreto di attrattività, crescita e permanenza in Europa per le società innovative.
Di Francesca Pasqualin, partner Adacta Tax & Legal