Chi ristruttura o riqualifica edifici esistenti nell’ambito del nuovo Piano Casa può aumentare le volumetrie fino al 35% procedendo con la sola SCIA, senza la necessità del permesso di costruire — a condizione che almeno il 70% degli alloggi venga destinato all’edilizia convenzionata. La misura è contenuta nel DL 66/2026, in vigore dall’8 maggio e all’esame della Camera per la conversione entro il 6 luglio.
I programmi del Piano Casa per l’edilizia convenzionata
Gli articoli 9 e 10 del decreto disciplinano i programmi infrastrutturali di edilizia integrata: interventi misti destinati a chi non ha diritto agli alloggi popolari ma non riesce a sostenere i prezzi di mercato. Almeno il 70% dell’investimento complessivo va destinato all’edilizia convenzionata e il restante 30% può essere ceduto sul libero mercato. I prezzi vengono fissati con accordi comunali sulla base dei parametri OMI e devono essere inferiori ai valori di mercato di almeno il 33%. Il vincolo di destinazione dura almeno 30 anni, trascritto nei registri immobiliari.
Due agevolazioni operative completano il quadro: la superficie destinata all’edilizia convenzionata non concorre al calcolo della Superficie Lorda dell’intervento, e gli onorari notarili per compravendite e locazioni connesse sono ridotti del 50%.
Rigenerazione e volumetrie: le regole del 35% con la SCIA
Il decreto dà la precedenza al recupero del patrimonio esistente in aree già urbanizzate o urbanizzabili. Per gli interventi di rigenerazione, riuso, riqualificazione e ristrutturazione, i privati possono ampliare le volumetrie fino al 35% — soglia mutuata dalla disciplina degli studentati. La quota aggiuntiva va destinata interamente all’edilizia convenzionata.
Sul piano procedurale, l’ampliamento si avvia con la SCIA, accompagnata da conferenze di servizi accelerate, deroghe agli strumenti urbanistici, facilitazioni nei cambi di destinazione d’uso e la possibilità di ridurre i requisiti minimi su superfici e altezze interne.
Per gli investimenti esteri superiori a un miliardo di euro è prevista la nomina di un Commissario straordinario con poteri derogatori sulla pianificazione urbanistica e competenza per il rilascio di un provvedimento autorizzativo unico.
Requisiti ISEE e soglie di reddito per alloggi calmierati
L’accesso agli alloggi convenzionati è riservato a chi dimostra un’ISEE entro le soglie previste. Gli oneri su base annua per l’acquisto o la locazione ai valori di mercato devono essere superiori al 30% del reddito medio disponibile; il reddito non può superare di oltre cinque volte l’importo degli stessi oneri. Se i requisiti mancano al momento della stipula, il contratto è nullo.
In caso di locazione, se i requisiti economici vengono superati per due anni consecutivi, le parti possono convertire il canone ai valori di mercato; in assenza di accordo opera la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Rientrano nella platea anche studenti fuori sede e lavoratori del settore privato che si trasferiscono per ragioni professionali con spese a carico del datore di lavoro, inclusi i lavoratori stagionali.