Tra i correttivi inseriti nel Decreto Fiscale 2026 ce n’è anche uno che riguarda una specifica platea di contribuenti: quella di chi trasferisce la residenza in Italia e valuta quale regime fiscale utilizzare. Il DL 38/2026 interviene infatti sul rapporto tra neo-residenti e lavoratori impatriati: dal periodo d’imposta 2027 vieta in modo espresso la possibilità di cumulare i due benefici.
Il regime impatriati resta quello introdotto dal Dlgs n. 209/2023 per i rientri dal 2024, ma cambia sistema il coordinamento con l’articolo 24-bis del TUIR. Vediamo tutto.
Decreto fiscale: stop al cumulo dal 2027
L’articolo 2 del decreto-legge n. 38/2026 aggiorna il comma 154 della legge n. 232/2016 e inserisce accanto al vecchio articolo 16 del Dlgs n. 147/2015 anche l’articolo 5 del Dlgs n. 209/2023. Tradotto in termini pratici, il regime dei neo-residenti dell’articolo 24-bis del TUIR non sarà più cumulabile né con il vecchio regime impatriati né con quello nuovo.
La nuova clausola si applica ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2027. Per i trasferimenti precedenti resta il quadro normativo già esistente, mentre dal 2027 il divieto viene riallineato anche alla disciplina entrata in vigore dal 2024.
Il vuoto normativo aperto dal 2024
Il neo-residente paga un’imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera, mentre il nuovo impatriato ottiene un abbattimento del reddito di lavoro prodotto in Italia. Su questa diversità di base imponibile si erano affacciate letture favorevoli alla coesistenza dei due regimi. Il DL fiscale interviene proprio su questo punto e sbarra la porta per il futuro.
Il divieto di cumulo era già scritto in norma per il vecchio regime impatriati, perché il richiamo riguardava l’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015. Quando però il legislatore ha introdotto il nuovo regime con il Dlgs n. 209/2023, quel rinvio non è stato aggiornato subito.
Neo-residenti e impatriati per platee diverse
Il regime dei neo-residenti, disciplinato dall’articolo 24-bis del Tuir, è costruito per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dopo essere stato non residente per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti. Il meccanismo non alleggerisce il reddito di lavoro italiano, ma sostituisce l’Irpef ordinaria sui redditi di fonte estera con un’imposta forfetaria annuale.
Il regime impatriati segue invece una logica diversa. Il beneficio riguarda il reddito di lavoro prodotto in Italia. È questa distanza strutturale fra i due strumenti che aveva reso il tema del cumulo così delicato sul piano interpretativo.
Nuovo regime impatriati del Dlgs 209/2023
Per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal 1° gennaio 2024, la disciplina di riferimento è l’articolo 5 del Dlgs n. 209/2023. Il beneficio ordinario consiste nel far concorrere al reddito complessivo il 50% del reddito di lavoro prodotto in Italia per cinque periodi d’imposta.
La quota imponibile scende al 40% in presenza di almeno un figlio minorenne residente in Italia durante il periodo agevolato. Il nuovo regime introduce anche un tetto di 600.000 euro annui di reddito agevolabile, esclude i redditi d’impresa individuale e richiede, oltre al trasferimento della residenza, un periodo minimo di permanenza all’estero che può essere di tre, sei o sette anni a seconda del rapporto con il datore di lavoro o con il gruppo.
Il nuovo impianto è stato pensato in modo più selettivo. La platea è centrata su dipendenti, assimilati e autonomi qualificati, il beneficio dura cinque anni e non prevede l’estensione automatica che aveva reso molto più attrattivo il vecchio regime.
Vecchio regime impatriati del Dlgs 147/2015
Per chi era già rientrato in Italia entro il 31 dicembre 2023 continua a valere il vecchio regime dell’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015. Qui il trattamento era più generoso: l’abbattimento dell’imponibile arrivava al 70% e nelle regioni del Mezzogiorno poteva salire al 90%, senza il limite annuo di 600.000 euro oggi previsto.
Un’altra differenza pesa molto nelle scelte di lungo periodo. Il vecchio regime consentiva, al ricorrere di determinate condizioni, una proroga per un ulteriore quinquennio previo versamento di un’imposta sostitutiva. Il nuovo regime, invece, si ferma al primo ciclo di cinque anni e non replica quella struttura.
Le differenze a confronto
La distanza fra i due regimi si vede meglio mettendo in fila i punti essenziali:
| Profilo | Vecchio regime impatriati |
|---|---|
| norma di riferimento | articolo 16 del Dlgs n. 147/2015. |
| trasferimenti agevolati | fino al 31 dicembre 2023. |
| misura del beneficio | abbattimento del 70%, che arrivava al 90% nel Mezzogiorno. |
| limite annuo | nessun tetto annuo espresso. |
| durata | cinque periodi d’imposta. |
| estensione nel tempo | possibile proroga per altri cinque anni, con condizioni e costo dedicati. |
| requisito di residenza estera | impianto meno restrittivo e più favorevole rispetto al regime attuale. |
| Profilo | Nuovo regime impatriati |
|---|---|
| norma di riferimento | articolo 5 del Dlgs n. 209/2023; |
| trasferimenti agevolati | dal 1° gennaio 2024; |
| misura del beneficio | imponibile al 50%, oppure al 40% con figlio minorenne residente in Italia; |
| limite annuo | reddito agevolabile entro 600.000 euro; |
| durata | cinque periodi d’imposta; |
| estensione nel tempo | non prevista; |
| requisito di residenza estera | tre, sei o sette anni a seconda dei casi; |
Trasferimenti nel 2026 e dal 2027
Chi trasferisce la residenza fiscale in Italia nel 2026 resta fuori dalla modifica introdotta dal Decreto Fiscale, perché la nuova clausola di non cumulabilità è stata espressamente rinviata ai soggetti che si spostano dal periodo d’imposta 2027.
Dal 2027, invece, il quadro sarà più lineare. Il regime dei neo-residenti non potrà essere affiancato né al nuovo regime impatriati né a quello storico del 2015.
Per chi sta valutando il trasferimento, questo significa che la scelta del beneficio da utilizzare dovrà essere fatta in modo ancora più accurato, partendo dalla natura dei redditi, dalla data del rientro e dalla disciplina realmente applicabile al proprio caso.