Per i docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020, il regime previsto dall’art. 44 del DL 78/2010 è soggetto a proroga ma con regole specifiche. Con la risposta n. 80 del 18 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come si verifica il requisito sui figli per accedervi ed escludere così dalla base imponibile il 90% degli emolumenti da lavoro dipendente o autonomo (sfruttando una misura più favorevole rispetto al regime impatriati ordinario).
Regime impatriati docenti e ricercatori: tabella proroghe
Il regime dell’art. 44 si rivolge a docenti e ricercatori rientrati in Italia che abbiano svolto attività all’estero per almeno due anni continuativi. Per chi si è trasferito prima del 2020, la durata base del beneficio è di quattro periodi d’imposta. Il Decreto Crescita (DL 34/2019) ha poi introdotto la possibilità di estendere il periodo agevolabile a seconda della situazione familiare e patrimoniale, previo esercizio di un’opzione e versamento di un’imposta sostitutiva:
- 6 anni totali in assenza dei requisiti aggiuntivi;
- 8 anni totali in presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, oppure per chi acquista un’unità immobiliare residenziale in Italia;
- 11 anni totali in presenza di almeno due figli minorenni o a carico;
- 13 anni totali in presenza di almeno tre figli minorenni o a carico.
L’opzione si esercita versando tramite modello F24 un’imposta sostitutiva pari al 10% dei redditi agevolati dell’anno precedente (ridotta al 5% per chi ha almeno tre figli e ha acquistato casa in Italia).
=> Impatriati docenti e ricercatori: agevolazioni per assegni esentasse
Opzione di rinnovo e numero di figli
Il caso analizzato nella risposta AdE n. 80/2026 riguarda un professore universitario rientrato in Italia nel 2019, esercitando nel 2023 l’opzione per estendere il beneficio a otto anni. Il contribuente riteneva che la nascita successiva, ma nel medesimo periodo d’imposta, di un secondo figlio consentisse di accedere direttamente alla proroga da undici anni.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito invece he il requisito relativo al numero dei figli deve essere posseduto al momento dell’esercizio dell’opzione, che coincide con il versamento dell’imposta sostitutiva. La nascita avvenuta dopo il pagamento — anche nello stesso anno — non retroagisce sull’opzione già esercitata. Il professore ha quindi diritto all’estensione a otto anni, e non undici.
Con un nuovo figlio entro giugno le proroghe si accorpano
La risposta contiene tuttavia un’importante precisazione. Se il figlio successivo nasce prima della scadenza del 30 giugno — termine entro cui deve essere versata l’imposta sostitutiva per la proroga — le due estensioni possono essere “accorpate” in un unico versamento, evitando duplicazioni di costo. In questo caso il contribuente può accedere direttamente alla durata superiore senza dover esercitare una seconda opzione separata.
Nuova opzione per estendere il periodo agevolato
La nascita del secondo figlio, pur non potendo modificare retroattivamente l’opzione già esercitata, consente comunque di esercitare una nuova opzione per passare da otto agli undici anni di agevolazione. Nel caso in oggetto, il termine per farlo è il 30 giugno 2027, cioè entro l’anno successivo alla conclusione degli otto periodi agevolati derivanti dalla prima opzione.
Lo stesso meccanismo si applicherebbe nell’eventualità di un terzo figlio: la durata potrebbe ulteriormente estendersi a tredici anni complessivi, con aliquota ridotta al 5%. Il principio del progressivo allungamento del periodo agevolabile — già chiarito dalla risoluzione AdE n. 8/2026 — si applica quindi anche ai docenti e ricercatori rientrati prima del 2020.