Nel percorso di rientro in Italia dei lavoratori impatriati, uno dei nodi più delicati riguarda le pause lavorative maturate all’estero. In particolare, l’aspettativa retribuita solleva dubbi frequenti: interrompe il requisito di permanenza fuori dai confini nazionali o consente comunque l’accesso al regime agevolato?
La risposta dell’Amministrazione finanziaria chiarisce un punto rilevante per molti lavoratori rientrati o in procinto di rientrare: l’aspettativa non preclude l’accesso al beneficio, purché siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla normativa.
L’aspettativa non interrompe il diritto al regime impatriati
Con la risposta a interpello n. 317 del 23 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime agevolato per i lavoratori impatriati, disciplinato dal D.Lgs. 209/2023, non introduce limitazioni specifiche in presenza di periodi di aspettativa.
La sospensione del rapporto di lavoro, anche se retribuita, non incide automaticamente sulla possibilità di accedere al regime, a condizione che venga rispettato il requisito centrale previsto dalla norma: la permanenza all’estero per almeno tre periodi d’imposta.
Il requisito della residenza estera resta centrale
Il chiarimento dell’Agenzia non modifica l’impianto del nuovo regime impatriati, che resta ancorato alla durata effettiva della residenza fiscale fuori dall’Italia. Il periodo minimo richiesto è pari a tre anni, indipendentemente dalla presenza di aspettative o sospensioni contrattuali.
L’elemento determinante non è quindi la continuità lavorativa, ma la continuità della residenza fiscale estera, che deve risultare coerente e documentabile.
Quando i tempi si allungano: il ruolo del datore di lavoro
Il periodo minimo di permanenza all’estero può aumentare in presenza di specifiche situazioni legate al datore di lavoro. In particolare:
- il requisito sale a sei periodi d’imposta se il lavoratore rientra in Italia per operare a favore dello stesso soggetto o gruppo per cui lavorava all’estero, senza precedenti impieghi in Italia;
- il periodo si estende a sette periodi d’imposta se il lavoratore era già stato impiegato in Italia presso lo stesso datore o gruppo prima del trasferimento all’estero.
In questi casi, l’aspettativa non assume rilievo autonomo, ma viene assorbita nella valutazione complessiva del rapporto tra lavoratore, datore e continuità dell’attività.
Un chiarimento rilevante per i rientri programmati
Il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate assume particolare rilevanza per chi ha pianificato il rientro in Italia dopo periodi di distacco, aspettativa o sospensione concordata del rapporto di lavoro.
La possibilità di accedere al regime agevolato non viene compromessa dalla pausa lavorativa in sé, ma resta subordinata alla corretta gestione della residenza fiscale e alla coerenza temporale dei requisiti richiesti dalla norma.