Il regime fiscale impatriati si può applicare anche in caso di trasferimento in Italia di lavoratori in smart work alle dipendenze di un’azienda estera senza sedi operative in Italia. Con la risposta a interpello n. 82 del 20 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate conferma la compatibilità purché l’attività sia prestata prevalentemente nel territorio dello Stato. Il chiarimento è in linea con l’orientamento già espresso per il vecchio regime e con i precedenti interpelli 2/2026 e 596/2021.
La presenza il Italia di figli minori consente poi di godere di un’agevolazione potenziata, anche se la loro residenza risulta è precedente a quella del lavoratore che rientra in patria.
Impatriati iscritti AIRE in smart work e figli già in Italia
Il caso sottoposto all’Agenzia riguarda un cittadino italiano iscritto all’AIRE che intende trasferire in Italia la residenza fiscale nel 2026, continuando a lavorare per un datore di lavoro estero che non ha sede né presenza operativa in Italia. Il contribuente dichiara elevata qualificazione professionale e ha figli minori già residenti in Italia con il coniuge.
Il doppio quesito: la continuità del rapporto con il medesimo datore estero e il lavoro in smart working possono costituire cause ostative all’accesso al regime? La presenza di figli minori già residenti in Italia (ma trasferitisi prima del contribuente) consente l’applicazione dell’imponibile ridotto al 40%?
Lavoro agile e stesso datore estero non sono cause ostative
L’Agenzia delle Entrate conferma la compatibilità tra regime impatriati e smart working con impresa estera a condizione che l’attività sia prestata prevalentemente dal territorio italiano. Per il lavoro dipendente, il reddito si considera prodotto in Italia quando la prestazione è svolta nel territorio dello Stato per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco dell’anno, indipendentemente dalla sede del datore o dal luogo di pagamento della retribuzione.
Il criterio di collegamento è la territorialità della prestazione e non la residenza del datore. In assenza di un sostituto d’imposta italiano, l’agevolazione potrà essere fruita direttamente in dichiarazione dei redditi.
Beneficio potenziato con figli minori: le due questioni aperte
Il regime prevede una riduzione più favorevole per chi ha figli: l’imponibile scende dal 50% al 40% in presenza di almeno un figlio minore residente in Italia durante il periodo di fruizione. Il beneficio si applica anche in caso di nascita o adozione di un minore nel corso del quinquennio agevolato.
L’interpello 82/2026 chiarisce due aspetti che nella prassi generavano dubbi. Il primo: i figli già residenti in Italia prima del trasferimento del contribuente danno comunque diritto all’imponibile ridotto, purché la residenza italiana dei figli sia mantenuta durante il periodo agevolato.
Non rileva quindi il fatto che il loro rientro sia avvenuto — come nel caso in esame — un anno prima, a seguito del trasferimento della madre. Il secondo: il successivo raggiungimento della maggiore età da parte dei figli durante il quinquennio non comporta la perdita del beneficio già maturato, che resta valido fino al termine del periodo agevolato.