Il vincolo di mantenimento degli investimenti per il credito d’imposta ZES è pari a 5 anni per tutti oppure è limitato a 3 anni per le PMI?
Il vincolo di mantenimento previsto dalla normativa italiana è di 5 anni per tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione aziendale. Vale per il vecchio credito d’imposta ZES (operativo fino al 31 dicembre 2023) e per il nuovo credito ZES Unica introdotto dall’art. 16 del DL 124/2023, prorogato dalla Legge di Bilancio 2026 fino al 31 dicembre 2028.
A livello europeo sarebbe è prevista una deroga per le PMI, con riduzione a 3 anni. Tuttavia nella norma italiana non vi è un riferimento esplicito al recepimento di tale semplificazione. Spieghiamo bene.
Vincolo di mantenimento per gli investimenti ZES
La norma italiana stabilisce che, se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione i beni agevolati vengono dismessi, ceduti a terzi o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta decade e le somme fruite devono essere restituite.
La deroga a 3 anni per le PMI: da dove viene
La riduzione del vincolo a 3 anni per le piccole e medie imprese non è prevista dalla legge italiana, ma deriva dal Regolamento UE n. 651/2014 (GBER — General Block Exemption Regulation), che disciplina gli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno. Per gli aiuti regionali agli investimenti, il GBER consente agli Stati membri di applicare un periodo di mantenimento ridotto a 3 anni per le PMI in luogo dei 5 anni previsti per le grandi imprese.
Poiché il credito ZES Unica è concesso nel quadro della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel rispetto del GBER, la deroga comunitaria è teoricamente applicabile. Tuttavia non è automatica: la sua operatività dipende dal recepimento esplicito nella normativa attuativa nazionale e dalla corretta classificazione dell’impresa come PMI ai sensi della raccomandazione UE 2003/361/CE.
La norma di riferimento — l’art. 16 del DL 124/2023, convertito con la L. 191/2023 e prorogato dalla L. 199/2025 — non prevede però alcuna deroga esplicita per le PMI. Il periodo di mantenimento obbligatorio è uniforme: cinque anni dall’entrata in funzione del bene agevolato, indipendentemente dalla dimensione dell’impresa. La decadenza dal beneficio è totale: in caso di dismissione anticipata, le somme compensate vanno restituite integralmente, maggiorate di interessi e sanzioni.
Il rischio di applicarla senza verifica
Un’impresa che cede o dismette un bene agevolato nel quarto anno ritenendo di rientrare nella deroga, senza aver verificato i presupposti normativi e la propria classificazione dimensionale, rischia la decadenza totale dal beneficio con obbligo di restituzione delle somme compensate maggiorate di interessi e sanzioni.
Prima di fare affidamento sulla riduzione a 3 anni è quindi indispensabile verificare con un consulente esperto in agevolazioni fiscali sia la corretta qualificazione dell’impresa come PMI sia l’effettiva applicabilità della deroga al caso specifico.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi