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Regime impatriati 2026: tutti i nuovi requisiti per le agevolazioni fiscali

di Anna Fabi

12 Marzo 2026 10:40

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Regime impatriati 2026: imponibile al 50% o 40%, tabella 3/6/7 anni, casistiche AdE aggiornate, chi è escluso, procedura e vecchio regime.

Il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati – tra i temi più complessi della fiscalità internazionale applicata alle persone fisiche – incamera nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.
Per chi ha trasferito la residenza fiscale in Italia dal 1° gennaio 2024, la disciplina di riferimento è l’articolo 5 del decreto legislativo 209/2023, modificato dalla legge 132/2025: il beneficio consente di tassare solo il 50% del reddito da lavoro per cinque anni e si applica a dipendenti e autonomi con elevata qualificazione, nel limite di 600.000 euro annui di reddito agevolabile. Diverso, invece, il quadro per chi era già rientrato entro il 2023, che continua a seguire le regole del vecchio regime.
Spieghiamo in dettaglio tutte le regole e i casi particolari.

Che cos’è il regime impatriati e a chi si applica

Il regime impatriati è uno strumento di fiscalità internazionale pensato per attrarre in Italia lavoratori qualificati che abbiano risieduto all’estero per un periodo minimo. Non si tratta di un’esenzione totale dal prelievo IRPEF, ma di una riduzione della base imponibile: solo una quota del reddito entra nel calcolo dell’imposta, con un risparmio che può superare i 10.000 euro annui già a partire da redditi medi. Il beneficio è temporaneo — cinque anni, senza possibilità di proroga nel regime nuovo — e decade se il lavoratore non mantiene la residenza fiscale in Italia per il periodo minimo richiesto.

La norma di riferimento

Il testo vigente è l’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in vigore dal 29 dicembre 2023 per i trasferimenti di residenza a partire dal 1° gennaio 2024. La norma è stata successivamente modificata dall’articolo 22 della legge 23 settembre 2025, n. 132, che ha affinato alcuni requisiti temporali e introdotto precisazioni sul trattamento dei lavoratori autonomi. Chi ha trasferito la residenza in Italia entro il 31 dicembre 2023 rimane sotto il vecchio regime dell’articolo 16 del decreto legislativo 147/2015, con le sue condizioni più favorevoli.

Chi può accedervi

Il regime si applica alle persone fisiche che producono in Italia i seguenti tipi di reddito:

  • i redditi da lavoro dipendente e quelli assimilati, comprese le collaborazioni coordinate e continuative, sono agevolabili se prodotti da attività svolta prevalentemente nel territorio italiano;
  • i redditi da lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni sono agevolabili alle stesse condizioni, purché l’attività non sia svolta in forma di impresa individuale;
  • i redditi di ricercatori e docenti restano agevolabili anche con il regime separato dell’articolo 44 del decreto legge 78/2010, che può in alcuni casi coesistere con il regime impatriati per redditi di natura diversa.

La platea comprende sia cittadini italiani iscritti all’AIRE che intendono rientrare, sia cittadini stranieri che si trasferiscono in Italia per la prima volta o dopo un lungo periodo di residenza estera.

Chi resta escluso

L’esclusione più rilevante rispetto al vecchio regime riguarda i redditi d’impresa: la nuova norma non si applica a chi rientra per svolgere attività imprenditoriale, poiché i redditi d’impresa individuale sono espressamente fuori dal perimetro agevolabile. Sono inoltre esclusi:

  • i contribuenti forfettari non possono accedere al regime impatriati in modo contestuale, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, e devono scegliere quale dei due regimi applicare;
  • i funzionari e gli agenti dell’Unione Europea e degli organismi internazionali soggetti a statuto fiscale speciale sono esclusi, con l’eccezione degli ex dipendenti di istituzioni non classificabili come organismi UE — come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, chiarito con interpello 264/2025;
  • i tirocinanti, anche se retribuiti, non hanno diritto all’agevolazione perché il tirocinio non configura un rapporto di lavoro agevolabile ai sensi della norma, come precisato in specifici chiarimenti dell’Agenzia;
  • chi è privo di comprovata qualificazione o specializzazione richiesto dalla normativa non può accedere al regime, indipendentemente dalla durata della permanenza estera.

I requisiti per accedere nel 2026

I requisiti sono tutti cumulativi: è sufficiente che uno solo non sia soddisfatto per perdere integralmente il diritto all’agevolazione. L’Agenzia delle Entrate li ha ribaditi in numerose risposte a interpello nel 2025 e nel 2026, chiarendo che la valutazione è sempre sostanziale e mai meramente formale.

Residenza fiscale estera: il requisito centrale

Il lavoratore non deve essere stato residente fiscale in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento. La residenza fiscale si determina in base all’articolo 2 del TUIR, che dal 2024 valorizza in modo più marcato criteri sostanziali come il domicilio — inteso come centro degli interessi personali e familiari — e la presenza fisica, non solo la mera iscrizione anagrafica.

L’iscrizione all’AIRE è un elemento rilevante ma non sufficiente: se un soggetto risulta iscritto all’AIRE ma mantiene in Italia il centro dei propri interessi vitali, l’Amministrazione finanziaria può contestare la residenza fiscale estera. Allo stesso modo, chi non è iscritto all’AIRE ma dimostra con documentazione concreta di aver effettivamente risieduto all’estero può comunque accedere al beneficio. Il periodo minimo di residenza estera — tre anni nel caso standard — si estende a sei o sette anni in specifiche situazioni legate al datore di lavoro, illustrate nella sezione dedicata alla regola dei 3, 6 e 7 anni.

Elevata qualificazione o specializzazione: cosa rileva

Il lavoratore deve possedere requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dalla legislazione europea recepita nell’ordinamento italiano. Il riferimento normativo è l’articolo 27-quater del Testo unico sull’immigrazione (decreto legislativo 286/1998), che individua due canali alternativi:

  • il possesso di un titolo di istruzione superiore — laurea triennale o magistrale, anche conseguita all’estero se riconosciuta equivalente — soddisfa il requisito in via automatica;
  • il possesso di una qualifica professionale di livello tecnico-superiore elencata nell’articolo 27-quater, supportata da documentazione sull’esperienza lavorativa maturata, consente l’accesso anche in assenza di laurea.

Su quest’ultimo punto l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con le risposte a interpello 71/E e 74/E del 12 marzo 2025: un lavoratore con significativa esperienza nel settore del Project Management, privo di laurea ma con un percorso professionale documentabile, può soddisfare il requisito tramite la seconda via. La valutazione è concreta e caso per caso: non basta la generica anzianità lavorativa, occorre dimostrare la natura tecnico-specialistica del profilo.

Attività prevalentemente svolta in Italia

L’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio italiano. Il criterio della prevalenza significa fisicamente in Italia per più di 183 giorni all’anno (184 negli anni bisestili). I giorni trascorsi all’estero per trasferte, missioni o periodi in presenza presso clienti o datori esteri non contano come attività svolta in Italia: un lavoratore che superi i 182 giorni lavorando fisicamente fuori dal territorio italiano perde il requisito per quell’anno d’imposta.

Impegno di permanenza in Italia

Il lavoratore deve impegnarsi a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni dalla data di trasferimento. Non si tratta di un obbligo formale da dichiarare preventivamente, ma di un vincolo sostanziale: se la residenza viene trasferita nuovamente all’estero prima del compimento del quarto anno, il regime decade e le imposte risparmiate vengono recuperate dall’Amministrazione finanziaria con l’aggiunta di interessi e sanzioni.

Quanto dura il regime

Il regime si applica per cinque periodi d’imposta a partire da quello in cui viene trasferita la residenza fiscale in Italia. Non è prevista alcuna proroga: al termine del quinquennio il reddito torna a essere tassato integralmente secondo le regole IRPEF ordinarie.

Fa eccezione un meccanismo transitorio previsto per i soli trasferimenti avvenuti nell’anno 2024: in quel caso è possibile ottenere un’estensione di tre periodi d’imposta aggiuntivi — per un totale di otto anni — se il contribuente è diventato proprietario di un immobile residenziale adibito ad abitazione principale in Italia, a condizione che l’acquisto sia avvenuto entro il 31 dicembre 2023 o nei dodici mesi precedenti al trasferimento. Questo meccanismo non si applica ai trasferimenti avvenuti nel 2025 o negli anni successivi.

L’agevolazione fiscale: come si calcola il risparmio IRPEF

Il beneficio consiste in una riduzione della base imponibile IRPEF: solo una quota del reddito entra nel calcolo dell’imposta, il resto è fiscalmente irrilevante ai fini dell’IRPEF ordinaria. I contributi previdenziali e il calcolo dell’ISEE non sono invece influenzati dalla misura.

Imponibile al 50%: la regola base

Nel caso standard il reddito agevolabile concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%. Se un lavoratore percepisce 60.000 euro di reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia, solo 30.000 euro entrano nel calcolo dell’IRPEF. Il risparmio varia in funzione del livello di reddito e dell’aliquota marginale applicabile: con un reddito di 60.000 euro la riduzione di imposta è nell’ordine degli 11.000-13.000 euro annui, a seconda delle detrazioni spettanti.

Imponibile al 40% con figli minorenni

La base imponibile scende al 40% del reddito agevolabile nei seguenti casi: il lavoratore si trasferisce in Italia con almeno un figlio minorenne che risieda nel territorio italiano durante il periodo di fruizione del regime; oppure nasce un figlio o viene adottato un minorenne nel corso del quinquennio agevolato, con il figlio residente in Italia. Il beneficio del 40% si mantiene per tutto il periodo residuo del regime anche se il figlio raggiunge la maggiore età prima del termine del quinquennio.

Il tetto dei 600.000 euro annui

L’agevolazione si applica fino a un massimo di 600.000 euro di reddito agevolabile per ciascun periodo d’imposta. I redditi che eccedono questa soglia sono tassati ordinariamente. Si tratta di un limite introdotto dal D.Lgs. 209/2023, assente nel vecchio regime: per la grande maggioranza dei lavoratori è privo di effetti pratici, ma diventa rilevante per manager e professionisti con redditi molto elevati.

I contributi previdenziali restano invariati

La riduzione della base imponibile IRPEF non incide sul calcolo dei contributi previdenziali INPS. I contributi — sia la quota a carico del lavoratore sia quella a carico del datore — continuano a essere calcolati sull’intero imponibile previdenziale. Il netto in busta migliora per effetto delle minori ritenute IRPEF, ma la posizione contributiva del lavoratore rimane intatta, così come il reddito che rileva ai fini dell’ISEE.

I periodi minimi di residenza all’estero: la regola dei 3, 6 e 7 anni

Il periodo minimo di residenza fiscale all’estero non è fisso: varia in funzione del rapporto con il datore di lavoro per cui si lavora dopo il rientro in Italia. La distinzione è introdotta dalla norma per evitare che il regime venga usato come leva di ottimizzazione fiscale da parte di grandi gruppi che spostano i propri dipendenti tra sedi diverse.

Caso Anni minimi all’estero Esempio pratico
Rientro con nuovo datore di lavoro (diverso da quello estero) o avvio di attività autonoma 3 periodi d’imposta Una lavoratrice che ha lavorato tre anni in Germania per una banca tedesca e rientra in Italia con contratto presso una società non collegata soddisfa il requisito.
Rientro per lavorare a favore dello stesso datore o dello stesso gruppo estero, senza aver mai lavorato in Italia per quel soggetto in precedenza 6 periodi d’imposta Un manager che ha lavorato sei anni nella sede parigina di un gruppo multinazionale e viene riassegnato alla sede italiana soddisfa il requisito se non aveva mai lavorato per lo stesso gruppo in Italia prima del trasferimento estero.
Rientro per lavorare a favore dello stesso datore o dello stesso gruppo estero, avendo già lavorato in Italia per quel soggetto prima del trasferimento 7 periodi d’imposta Un dipendente che aveva lavorato due anni a Milano per una multinazionale, poi si è trasferito all’estero per la stessa azienda e vuole rientrare nella sede italiana, deve aver maturato sette anni di residenza estera.

Il computo avviene per periodi d’imposta interi. La cosa che rileva, ha ribadito l’Agenzia delle Entrate, è la continuità della residenza fiscale estera, non quella del rapporto di lavoro: una pausa lavorativa o un’aspettativa non interrompono il conteggio se la residenza fiscale estera è rimasta invariata nel periodo.

Casistiche e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 2025-2026

Tra il 2025 e i primi mesi del 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un numero significativo di risposte a interpello che hanno chiarito aspetti controversi del nuovo regime. Le principali sono raccolte di seguito.

Smart working con datore estero

Con la risposta a interpello n. 2/E del 12 gennaio 2026, l’Agenzia ha confermato che il regime impatriati è compatibile con il lavoro da remoto per un datore di lavoro estero, a condizione che l’attività sia prestata prevalentemente dal territorio italiano. Il criterio di collegamento è la territorialità della prestazione, non la residenza del datore: se il lavoratore svolge la propria attività dalla propria abitazione in Italia per oltre 183 giorni all’anno, il requisito è soddisfatto indipendentemente da dove abbia sede l’azienda. Quando il datore estero non ha struttura fiscale in Italia e non può operare come sostituto d’imposta, l’agevolazione viene recuperata dal lavoratore in sede di dichiarazione dei redditi.

Frontalieri

Con la risposta a interpello n. 12/E del 20 gennaio 2026, l’Agenzia ha chiarito che anche chi ha lavorato all’estero come frontaliero può accedere al regime impatriati al rientro in Italia. Il pregresso da frontaliere non preclude il beneficio: la norma guarda alla residenza fiscale estera, non al luogo fisico in cui veniva svolta l’attività lavorativa all’estero. Se il lavoratore era residente fiscalmente oltre confine per il numero di anni richiesto, l’agevolazione è accessibile. Occorre però applicare la regola dei sei o sette anni se il rientro avviene con lo stesso datore di lavoro.

Aspettativa retribuita

Con la risposta a interpello n. 317 del 23 dicembre 2025, l’Agenzia ha precisato che un periodo di aspettativa retribuita durante la permanenza estera non interrompe il requisito di residenza e non preclude l’accesso al beneficio. La sospensione del rapporto di lavoro, anche se retribuita, non ha effetti sul computo del periodo minimo richiesto, purché durante l’aspettativa il lavoratore abbia mantenuto la residenza fiscale all’estero in modo coerente e documentabile.

Collaborazione con il precedente datore mantenuta al rientro

Con la risposta a interpello 263/2025, l’Agenzia ha affrontato il caso di un lavoratore che rientra in Italia con un nuovo contratto di lavoro dipendente presso un datore diverso da quello estero, mantenendo però attiva una collaborazione con l’ex datore estero. Il regime impatriati si applica ai redditi del nuovo rapporto di lavoro dipendente, mentre la collaborazione mantenuta con l’ex datore estero è tassata ordinariamente. Le due posizioni restano fiscalmente separate e la presenza della collaborazione non inficia il beneficio sul reddito principale.

Ex dipendenti di organismi internazionali

Con la risposta a interpello 264/2025, l’Agenzia ha chiarito che gli ex dipendenti della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo non rientrano nella categoria dei funzionari UE esclusi dal regime impatriati, e possono quindi accedere all’agevolazione in presenza di tutti gli altri requisiti. La distinzione tra organismi internazionali soggetti a statuto fiscale speciale e organismi che non lo sono va verificata caso per caso: non è sufficiente la natura sopranazionale dell’ente per determinare l’esclusione.

Il beneficio del 40% spetta a entrambi i genitori

Con le risposte a interpello 53/E e 55/E del 28 febbraio 2025, l’Agenzia ha confermato che la riduzione dell’imponibile al 40% in presenza di figli minorenni spetta a entrambi i genitori, a condizione che ciascuno rispetti autonomamente i requisiti di accesso al regime e che il figlio minorenne risieda in Italia nel corso del periodo agevolato. Il beneficio si mantiene fino al termine del quinquennio anche se il figlio raggiunge la maggiore età durante il periodo di fruizione.

Elevata qualificazione senza laurea

Le risposte a interpello 71/E e 74/E del 12 marzo 2025 hanno confermato che il requisito di elevata qualificazione può essere soddisfatto anche da chi non è in possesso di un titolo di laurea, purché abbia maturato una significativa esperienza professionale in settori tecnico-specialistici riconducibili alle categorie dell’articolo 27-quater del Testo unico immigrazione. La valutazione è sostanziale e richiede documentazione adeguata: non conta il titolo in sé ma la capacità di dimostrare la natura qualificata e specialistica del profilo professionale.

Come si accede al regime: la procedura

La procedura di accesso varia a seconda del tipo di reddito prodotto. In nessun caso è prevista un’istanza preventiva all’Agenzia delle Entrate o un provvedimento formale di ammissione: l’agevolazione si applica su iniziativa del contribuente, sotto la propria responsabilità.

Lavoratori dipendenti

Il lavoratore dipendente presenta al proprio datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in carta libera, in cui dichiara di possedere i requisiti di accesso e si impegna a mantenere la residenza fiscale in Italia per il periodo richiesto. Il datore applica l’agevolazione direttamente in busta paga, calcolando le ritenute IRPEF sull’imponibile ridotto a partire dal primo cedolino utile. Se il trasferimento in Italia è avvenuto nel 2025, il regime si applica per la prima volta nella dichiarazione dei redditi 2026.

Lavoratori autonomi

Il lavoratore autonomo che esercita arti o professioni non presenta alcuna richiesta alla controparte contrattuale: l’agevolazione si applica direttamente nella dichiarazione dei redditi annuale. Il reddito da lavoro autonomo viene indicato nella misura agevolata nel quadro RE o nel quadro LM, e l’IRPEF è calcolata su quella base ridotta. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che per i lavoratori autonomi non è mai stata necessaria una richiesta preventiva.

Datore di lavoro estero: come si recupera l’agevolazione

Quando il datore di lavoro è una società estera senza struttura fiscale in Italia, non è in grado di operare come sostituto d’imposta italiano e non applica le ritenute IRPEF agevolate in busta paga. In questo caso il lavoratore riceve lo stipendio lordo — eventualmente al netto delle ritenute applicate nel Paese del datore — e recupera il beneficio del regime impatriati nella dichiarazione dei redditi italiana annuale. Le eventuali imposte pagate all’estero sullo stesso reddito generano un credito d’imposta da scomputare nell’IRPEF italiana, secondo le convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili.

Decadenza e recupero delle imposte

Il regime decade con effetto sull’intero periodo di fruizione se il lavoratore trasferisce la residenza fiscale all’estero prima del compimento del quarto anno dall’ingresso in Italia. In quel caso l’Amministrazione finanziaria recupera le imposte non versate nel corso degli anni di fruizione, con l’aggiunta di interessi calcolati dalla data in cui le imposte avrebbero dovuto essere versate e delle sanzioni previste per il tardivo versamento.

Il regime non decade per il mero cambio di datore di lavoro o per la variazione della tipologia di reddito prodotto — da dipendente ad autonomo o viceversa — purché siano soddisfatti continuativamente tutti gli altri requisiti: residenza fiscale in Italia, attività prevalentemente svolta sul territorio, qualificazione professionale. L’agevolazione è soggettiva e segue il lavoratore, non il contratto.

L’Agenzia delle Entrate effettua con crescente frequenza controlli a posteriori, in particolare nei casi di smart working transnazionale, rapporti con datori esteri e strutture contrattuali atipiche. La documentazione della residenza fiscale estera e della prevalenza territoriale dell’attività lavorativa deve essere raccolta fin dall’ingresso in Italia e conservata per almeno cinque anni dall’ultima dichiarazione in cui è stato applicato il regime.

Il vecchio regime per chi era già rientrato entro il 2023

Chi ha trasferito la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2023 continua ad applicare il vecchio regime dell’articolo 16 del decreto legislativo 147/2015, con condizioni più favorevoli rispetto al regime attuale: riduzione dell’imponibile al 70% — che saliva al 90% per chi trasferiva la residenza in una regione del Mezzogiorno — senza limite di reddito, per un quinquennio. Proprio su questo assetto l’Agenzia delle Entrate ha ribadito nel 2026 che il beneficio rafforzato segue la regione in cui il contribuente fissa la residenza subito dopo il rimpatrio e si conserva solo se quella residenza viene mantenuta per tutto il periodo richiesto dalla norma. :

=> Proroga Regime Impatriati: calcolo e versamento

Residenza nel Mezzogiorno e perdita del 90%

Con la risposta a interpello n. 76 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto delicato del vecchio regime impatriati: per stabilire se spetta l’agevolazione potenziata del 90% prevista per alcune regioni del Mezzogiorno, conta il luogo in cui il contribuente trasferisce la propria residenza in Italia subito dopo il rimpatrio. Non rileva invece la sede del datore di lavoro né il comune in cui viene svolta l’attività, se diverso dalla dimora abituale.

Nel caso esaminato, il contribuente era rientrato nel 2023 trasferendo la residenza in Puglia e aveva applicato il regime maggiorato previsto dal comma 5-bis dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015. Il successivo trasferimento della residenza nel Lazio, avvenuto durante il quinquennio agevolato, ha però fatto venir meno il requisito della permanenza nella regione agevolata. Secondo l’Agenzia, in questa situazione non è possibile conservare il 90% fino alla data del trasferimento e poi passare semplicemente al 70% per gli anni successivi: il contribuente deve invece applicare il regime ordinario del 70% fin dal primo anno di fruizione, con recupero della differenza d’imposta non versata.

Il chiarimento è rilevante per tutti i rimpatriati rientrati entro il 2023: chi ha scelto una regione del Sud per beneficiare dell’abbattimento più ampio deve mantenervi la residenza per almeno cinque anni. In caso contrario, il beneficio potenziato non regge e l’Agenzia può recuperare la maggiore imposta dovuta già a partire dal primo periodo agevolato.

La proroga: come funziona e quanto costa

Il vecchio regime prevede la possibilità di estendere il beneficio per un ulteriore quinquennio, a condizione di versare un’imposta sostitutiva calcolata sul reddito dell’anno precedente alla richiesta. L’importo è pari al 10% del reddito da lavoro dipendente e autonomo prodotto in Italia nell’anno precedente, oppure al 5% per chi ha almeno tre figli minorenni e ha acquistato un’unità immobiliare residenziale in Italia. Il versamento avviene in un’unica soluzione tramite modello F24 e coincide con l’esercizio dell’opzione: non è necessaria alcuna comunicazione separata all’Agenzia delle Entrate. Al termine del secondo quinquennio nessun’altra proroga è disponibile.