Fondo di garanzia polizze vita: tutela assicurativa fino a 100mila euro

di Teresa Barone

26 Febbraio 2026 16:02

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Approvato lo statuto che regola il Fondo Garanzia per le Polizze Vita volto a tutelare i consumatori: ecco chi sono i soggetti obbligati ad aderire e le sanzioni previste.

Con l’approvazione IVASS dello statuto, il Fondo di garanzia per le polizze vita prevista dalla Legge di Bilancio 2024 entra finalmente nella fase attuativa. Lo strumento rafforza le tutele per gli assicurati, definendo quali compagnie devono aderire obbligatoriamente e quando il Fondo può intervenire. La copertura standard viene fissata fino a 100.000 euro per ciascun avente diritto, nei limiti previsti dalla disciplina sulle prestazioni protette.

Nel mercato delle polizze vita, la novità si inserisce in un quadro di attenzione crescente verso gli strumenti di tutela dei risparmiatori, soprattutto nei casi di liquidazione o difficoltà finanziaria delle imprese assicurative.

Cos’è il Fondo di garanzia per le polizze vita

Il Fondo è stato istituito per tutelare gli aventi diritto alle prestazioni protette dei rami vita nei confronti delle imprese aderenti, intervenendo quando la compagnia non è più in grado di far fronte agli obblighi verso i contraenti e i beneficiari. Lo statuto approvato disciplina regole di funzionamento, governance, contribuzione e procedure per l’autorizzazione degli interventi.

Quando interviene il Fondo

L’intervento è collegato alle procedure di crisi previste per le imprese assicurative, in particolare nei casi di liquidazione coatta amministrativa. In concreto, il Fondo viene chiamato a coprire le prestazioni protette nei limiti stabiliti, sulla base delle autorizzazioni e dei controlli di competenza IVASS.

Copertura fino a 100mila euro

La disciplina stabilisce che il Fondo liquida le prestazioni protette entro l’importo massimo di 100.000 euro per ciascun avente diritto, fermo restando quanto previsto per specifiche tipologie di prodotti e casi particolari, per i quali il limite può non operare secondo le regole del Codice delle assicurazioni.

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Soggetti obbligati ad aderire

Lo statuto disciplina l’adesione obbligatoria al Fondo per le imprese che operano nei rami vita e per i soggetti individuati dalla normativa. In sintesi, rientrano tra gli obbligati:

  • le imprese di assicurazione italiane autorizzate a operare in uno o più rami vita;
  • le succursali in Italia di imprese di assicurazione extracomunitarie nei casi previsti dalla disciplina, in assenza di un sistema di garanzia estero equivalente;
  • gli intermediari iscritti al RUI al superamento della soglia di premi annui nei rami vita indicata dalla normativa di riferimento.

Adesione, controlli e sanzioni

L’assetto definito dallo statuto prevede poteri di verifica e supervisione in capo a IVASS, sia sul rispetto degli obblighi di adesione sia sulla corretta gestione del Fondo. In caso di inadempimento, la disciplina prevede conseguenze rilevanti:

  • per le imprese, il rischio di provvedimenti che possono arrivare fino alla perdita dell’autorizzazione a operare nei rami vita;
  • per gli intermediari, misure che possono condurre alla cancellazione dal RUI.

I passaggi dopo l’approvazione dello statuto

Con l’approvazione IVASS dello statuto, il percorso prosegue con gli adempimenti societari e organizzativi previsti, inclusa la piena operatività degli organi del Fondo e l’avvio delle attività di gestione. Nel frattempo, l’attenzione resta alta per i risparmiatori coinvolti in situazioni di crisi già emerse nel settore, come indicato anche nei casi oggetto di iniziative collettive, tra cui la class action FWU.