Polizza catastrofale obbligatoria, dal 31 marzo obbligo pieno per le imprese: regole e costi

di Anna Fabi

31 Marzo 2026 10:08

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Con il 31 marzo si chiude il calendario delle polizze Cat Nat: obbligo pieno anche per turismo, ristorazione e pesca. Regole, coperture e costi.

Si chiude oggi il calendario a scaglioni costruito in questi mesi attorno alle polizze catastrofali obbligatorie. Dopo grandi, medie e gran parte delle piccole imprese, il 31 marzo 2026 porta dentro l’obbligo anche le ultime attività che avevano beneficiato del rinvio selettivo deciso dal Milleproroghe. Da questa data il quadro è ormai completo e per le imprese rimaste finora ai margini il tema non è più rinviabile.

La base normativa resta quella fissata dalla legge di Bilancio 2024 e dalle regole attuative del DM n. 18/2025, che ha tradotto l’obbligo in uno schema assicurativo definito con indicazione dei beni da includere, il calcolo del premio e gli scoperti. Chi non si adegua resta fuori da contributi e agevolazioni pubbliche.

Polizza CatNat: i soggetti obbligati al 31 marzo 2026

La scadenza del 31 marzo 2026 riguarda tutte le imprese pesca e acquacoltura e le micro e piccole imprese dei settori turistico-ricettivo e somministrazione di alimenti e bevande (tradotto: piccoli alberghi, ristoranti e bar). Per tutte le altre realtà l’obbligo era già scattato nei mesi precedenti.

L’obbligo interessa le imprese con sede legale in Italia e quelle estere con stabile organizzazione nel Paese, purché tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese. Il criterio, quindi, non dipende dal settore in senso lato ma dal fatto che si tratti di attività d’impresa registrata.

Non sono tenute alla stipula neanche le attività che non hanno in proprietà e non impiegano, per la propria attività, terreni, fabbricati, impianti, macchinari o attrezzature industriali e commerciali rientranti nelle voci B-II 1), 2) e 3) dell’attivo di bilancio. Restano inoltre escluse le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile.

Nei casi di affitto o leasing, non essere proprietari del bene non fa venir meno l’obbligo, salvo che quel bene sia già assistito da una copertura analoga stipulata da un altro soggetto. Se l’attività si svolge in casa, la copertura riguarda la sola porzione di immobile usata per l’impresa.

Beni coperti ed eventi assicurati

La polizza deve coprire i danni direttamente cagionati da eventi catastrofali ai beni impiegati nell’attività d’impresa. Il riferimento normativo comprende:

  • i terreni utilizzati nell’esercizio dell’attività;
  • i fabbricati impiegati dall’impresa;
  • gli impianti e i macchinari iscritti tra le immobilizzazioni materiali;
  • le attrezzature industriali e commerciali utilizzate per l’attività.

Gli eventi da assicurare sono sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Il decreto attuativo non include automaticamente altri fenomeni che molte imprese associano al maltempo, come grandine o trombe d’aria, che possono rientrare soltanto in garanzie ulteriori pattuite con la compagnia.

Premi franchigie e massimali

Il decreto non fissa un tariffario unico. Il premio assicurativo viene determinato in base al rischio e tiene conto, fra l’altro, dell’ubicazione geografica dei beni, della loro vulnerabilità e delle misure adottate dall’impresa per ridurre l’esposizione ai danni.

Per le coperture fino a 30 milioni di euro la polizza può prevedere uno scoperto a carico dell’assicurato fino al 15%, se concordato tra le parti. Oltre questa soglia, e per le grandi imprese, la quota di danno lasciata all’assicurato può essere definita con maggiore libertà negoziale.

Anche i massimali di indennizzo seguono una griglia precisa. Fino a 1 milione di euro la copertura può arrivare all’intero importo assicurato; fra 1 e 30 milioni deve coprire almeno il 70% della somma; oltre i 30 milioni i limiti sono rimessi alla trattativa tra impresa e compagnia. Per i terreni la copertura resta a primo rischio assoluto, con massimali collegati alla superficie assicurata.

Polizze già attive e adesione collettiva

Chi ha già una copertura assicurativa non deve per forza ripartire da zero. Le polizze già in essere si adeguano alle nuove regole dal primo rinnovo o dal primo quietanzamento utile, secondo quanto chiarito dal decreto attuativo e dalle FAQ del MIMIT.

Resta inoltre ammessa la possibilità di adempiere attraverso polizze collettive. È una strada che può risultare utile soprattutto per reti, associazioni o categorie che cercano condizioni più ordinate sul piano dei costi e delle clausole contrattuali.

Quanto costa una polizza CatNat

Il costo reale dipende dal valore dei beni, dal territorio in cui si trova l’impresa e dal livello di esposizione al rischio. Non esiste quindi un prezzo standard valido per tutti. Esistono però stime di mercato che aiutano a collocare l’ordine di grandezza della spesa.

In base a recenti simulazioni di mercato, per un ristorante-tipo con terreno da 10mila euro, fabbricato da 500mila euro, attrezzature per 150mila euro e impianti e macchinari per altri 150mila euro, il premio annuo parte da 272 euro a Milano, sale a 776 euro a Roma e si attesta a 628 euro a Palermo.

Per un hotel-tipo, con terreno da 30mila euro, immobile da 1,5 milioni di euro, attrezzature per 200mila euro e impianti e macchinari per 300mila euro, il costo annuo parte da 556 euro a Milano, arriva a 835 euro a Roma e tocca 2.111 euro a Palermo.

Il dato che emerge con più chiarezza è la forte incidenza della localizzazione geografica, che può spostare in modo sensibile il costo finale della copertura. Secondo un’analisi di Unimpresa, prendendo a riferimento una PMI con sede di 500 metri quadrati e 15 dipendenti, il premio annuo può muoversi in questa fascia:

  • nelle zone a basso rischio, fra 1.500 e 3.000 euro;
  • nelle zone a medio rischio, fra 3.000 e 6.000 euro;
  • nelle zone ad alto rischio, fra 6.000 e 12.000 euro.

Per le aziende con più sedi o con una base patrimoniale più ampia la spesa può salire molto oltre questi livelli. È il motivo per cui, nella fase di scelta, il premio va letto insieme a franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, che spesso pesano quanto il prezzo in sé.

Effetti per chi resta scoperto

La legge non prevede una multa automatica in cifra fissa ma non lascia senza conseguenze chi resta fuori dall’obbligo. Dell’inadempimento si deve tenere conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, anche quando si tratta di misure attivate dopo eventi calamitosi. Questo effetto non scatta in modo identico per ogni incentivo, perché ciascuna amministrazione deve recepire la regola nelle proprie misure. Per le imprese, però, il messaggio è già chiaro: arrivare senza copertura davanti a un bando o a un aiuto pubblico può trasformarsi in un ostacolo reale, soprattutto ora che anche gli ultimi rinvii sono finiti.