Tratto dallo speciale:

RC auto: clausole vessatorie se lesive della libertà di mercato

di Redazione PMI.it

27 Aprile 2026 16:48

logo PMI+ logo PMI+
La Cassazione interviene sulle clausole RC auto che penalizzano chi sceglie una carrozzeria non convenzionata: violano il principio di libero accesso al mercato.

Le clausole delle polizze RC auto che vincolano l’automobilista a scegliere una carrozzeria convenzionata con la compagnia assicurativa sono potenzialmente abusive. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10797/2026 depositata il 23 aprile. La decisione non dichiara automaticamente nulle tutte le clausole di questo tipo ma fissa un principio: vanno valutate nel contesto dell’intero contratto e, se limitano la libertà di scelta dell’assicurato, possono essere considerate clausole vessatorie.

Clausole RC auto: il parere della Cassazione

Il caso nasce dal ricorso di un assicurato contro la propria compagnia assicurativa, nel cui contratto di RC auto prevedeva una franchigia  sul costo della riparazione più elevata se si fosse rivolto ad una carrozzeria non convenzionata rispetto alle officine indicate. In prima istanza il Tribunale aveva dichiarato la clausola nulla, considerandola abusiva; la Corte d’Appello aveva poi ribaltato la decisione mentre la Cassazione ha infine ordinato un nuovo esame davanti alla stessa Corte ma in diversa composizione. La corte di merito, nel caso specifico, non aveva infatti verificato il contratto del suo complesso e per questo la sentenza era stata annullata.

Il principio fissato dalla Cassazione è che una clausola di questo tipo «va considerata non già isolatamente ma in relazione anche alle altre clausole» del contratto, al fine di verificare se produca «un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto assicurativo».

=> Quali sono i fattori che incidono sul prezzo della RC Auto

Riparazioni auto solo in convenzione: quando è abuso

Le clausole oggetto della sentenza appartengono a una tipologia diffusa nel mercato assicurativo italiano. Funzionano così: la polizza copre integralmente il danno — o con una franchigia ridotta — se l’automobilista porta l’auto in una delle carrozzerie convenzionate con la compagnia; se invece sceglie un’officina esterna alla rete, scatta uno scoperto più alto. Il risultato è che l’assicurato paga di tasca propria una quota del danno solo perché ha scelto un carrozziere diverso da quelli selezionati dalla compagnia.

Ebbene, per la Corte va accertato caso per caso se una clausola di questo tipo «venga a configurarsi come abusiva in quanto volta a limitare la possibilità per il consumatore di esplicare pienamente la propria autonomia contrattuale nella fondamentale espressione rappresentata dal libero accesso al mercato».

Cosa cambia per chi ha una polizza RC auto

L’ordinanza non produce effetti automatici sulle polizze in circolazione: non basta che un contratto RC auto contenga una clausola simile per considerarla già nulla. Serve una verifica caso per caso, che terrà conto dell’equilibrio complessivo del contratto. Il nuovo giudizio della Corte d’Appello di Milano dirà se nel caso specifico la clausola è abusiva; se la risposta sarà sì, si aprirà la strada a contestazioni analoghe su contratti con clausole simili.

A rendere pubblica l’ordinanza è Federcarrozzieri, l’associazione nazionale delle autocarrozzerie che da anni contesta queste pratiche. Il presidente Davide Galli ha definito la decisione «importantissima», sottolineando il paradosso di un sistema in cui «le imprese assicuratrici pagano in maniera differente il medesimo danno a seconda di chi quel danno ripara».