I datori di lavoro devono trasmettere all’INPS, entro il termine perentorio del 28 febbraio, i dati relativi ai fringe benefit e alle stock option erogati nel corso del 2025 ai dipendenti cessati dal servizio. L’adempimento, disciplinato dal Messaggio INPS n. 536 del 13 febbraio 2026, permette all’Istituto di integrare i valori nella Certificazione Unica 2026 e operare i conguagli fiscali in qualità di sostituto d’imposta.
Chi sono i soggetti obbligati alla comunicazione
L’obbligo riguarda i sostituti d’imposta che hanno corrisposto somme o valori a titolo di compensi in natura a lavoratori il cui rapporto è terminato prima delle operazioni di conguaglio di fine anno. La trasmissione dei dati è necessaria affinché l’INPS possa calcolare l’imponibile complessivo per i soggetti che, dopo la cessazione, hanno percepito prestazioni previdenziali o assistenziali. Il flusso informativo deve comprendere:
- valore dei fringe benefit eccedenti le soglie di esenzione;
- differenziale di prezzo derivante dall’esercizio di diritti di opzione (stock option);
- importi relativi ai premi di risultato soggetti a imposta sostitutiva.
Procedura di invio tramite portale INPS
La comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica tramite il servizio Comunicazione Benefit Aziendali, disponibile sul portale istituzionale. I datori di lavoro o gli intermediari abilitati devono inserire i codici fiscali dei percipienti e i relativi importi maturati nell’anno d’imposta 2025. Nella determinazione dei valori, occorre scorporare le quote esenti previste dalla normativa vigente per i fringe benefit 2025:
- soglia ordinaria fissata a 1.000 euro;
- soglia maggiorata a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico;
- valore normale delle azioni determinato alla data di esercizio dell’opzione per i piani equity.
Effetti sulla Certificazione Unica 2026 e sui conguagli
I flussi inviati entro il 28 febbraio confluiscono direttamente nella Certificazione Unica elaborata dall’INPS. Qualora la trasmissione avvenga oltre tale data, l’Istituto non potrà gestire il conguaglio fiscale automatizzato. In questa circostanza, il recupero delle imposte o il riconoscimento di eventuali crediti sarà a carico del lavoratore, che dovrà regolarizzare la propria posizione esclusivamente tramite la presentazione del Modello 730 o del Modello Redditi Persone Fisiche. Le aziende sono tenute a monitorare la ricevuta di trasmissione per evitare discordanze tra i flussi inviati all’INPS e quelli trasmessi all’Agenzia delle Entrate.