Con l’avvio a regime del meccanismo CBAM dal 1° gennaio 2026, per le imprese che importano merci da Paesi extra UE il meccanismo entra nella quotidianità operativa. Non si tratta più di un obbligo sperimentale ma di un insieme strutturato di adempimenti amministrativi, autorizzazioni e scadenze che accompagnano l’attività di importazione.
Il 2026 è quindi l’anno in cui le imprese devono iniziare a organizzarsi sul piano pratico, per evitare irregolarità e criticità nella gestione delle importazioni soggette al meccanismo UE, con i primi obblighi fissati per il 2027.
Chi è soggetto agli obblighi CBAM
Gli obblighi CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) riguardano gli importatori che immettono in libera pratica nel mercato UE determinate categorie di merci provenienti da Paesi terzi. Il perimetro resta circoscritto ai settori a maggiore intensità carbonica, tra cui acciaio, ferro, alluminio, cemento, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno.
Le imprese coinvolte devono verificare la propria posizione già in fase di pianificazione degli acquisti, poiché l’assoggettamento al CBAM dipende dalla natura della merce importata e non dal volume complessivo dell’attività.
Cosa è cambiato dal 1° gennaio 2026
Dal 2026 il CBAM supera la logica delle sole comunicazioni trimestrali prevista nella fase transitoria. Le importazioni soggette al meccanismo richiedono una gestione più strutturata, che comprende l’autorizzazione come dichiarante CBAM e la capacità di adempiere agli obblighi previsti dal regolamento europeo.
In questa fase, importare una merce e dichiararla ai fini CBAM diventano due attività distinte ma strettamente collegate, che coinvolgono non solo la dogana ma anche l’organizzazione amministrativa interna dell’impresa.
Calendario adempimenti e prima dichiarazione
Un elemento centrale del nuovo regime è la tempistica. Le merci importate nel corso dell’anno civile 2026 rientrano a pieno titolo nella fase definitiva del CBAM.
La prima dichiarazione CBAM relativa a tali importazioni dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2027. Il sistema prevede quindi uno sfasamento temporale tra il momento dell’importazione e quello della dichiarazione annuale, che richiede una corretta conservazione e organizzazione dei dati lungo tutto l’anno.
Autorizzazioni e gestione dei dati
Per adempiere correttamente agli obblighi CBAM, le imprese devono dotarsi di procedure interne in grado di raccogliere e gestire le informazioni sulle emissioni incorporate nelle merci importate. Ciò implica un coordinamento con i fornitori extra UE e una maggiore attenzione alla documentazione ambientale associata ai prodotti.
Oltre al costo dei certificati, peraltro, il nuovo regime richiede una maggiore precisione nella raccolta dei dati sulle emissioni incorporate e un coordinamento più stretto lungo le catene di fornitura internazionali.
L’assenza o l’incompletezza dei dati può generare criticità nella fase dichiarativa, con il rischio di rettifiche o contestazioni successive.
Istruzioni ADM per gli importatori
Nel passaggio alla fase definitiva del CBAM, le imprese possono fare riferimento alle indicazioni operative fornite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In particolare, la circolare n. 36 del 24 dicembre 2025 chiarisce gli adeguamenti dei sistemi doganali nazionali e il coordinamento con le piattaforme europee, a supporto dell’applicazione del meccanismo dal 2026.
La circolare non introduce nuovi obblighi sostanziali rispetto a quanto previsto dal regolamento UE sul CBAM, ma fornisce un quadro di riferimento tecnico per la gestione delle dichiarazioni doganali e per l’interoperabilità tra i sistemi informativi, utile agli operatori coinvolti nelle importazioni soggette al meccanismo.