Rinuncia eredità: si perde la pensione di reversibilità?

Risposta di Barbara Weisz

23 Aprile 2026 08:10

Cesare chiede:

Nel caso di rinuncia all’eredità del marito defunto, la moglie rinuncia anche alla pensione di reversibilità?

La rinuncia all’eredità del marito defunto non comporta la perdita della pensione di reversibilità. I due istituti sono giuridicamente distinti e indipendenti: la reversibilità è una prestazione previdenziale che spetta al coniuge superstite in quanto tale e non in quanto erede. La scelta di non accettare il patrimonio — e i debiti — del defunto non ha quindi alcun effetto sul diritto alla pensione.

Reversibilità e successione: due istituti separati

La separazione tra eredità e reversibilità è una posizione consolidata della giurisprudenza costituzionale. Con la sentenza n. 268 del 1987, la Corte Costituzionale ha stabilito che la pensione ai superstiti non ha natura successoria, in quanto spetta anche in caso di rinuncia all’eredità ed è regolata da specifiche leggi previdenziali, che disciplinano autonomamente i requisiti, il concorso tra aventi diritto e la perdita del diritto stesso.

La reversibilità appartiene alla categoria delle prestazioni assistenziali: entra in gioco per effetto del decesso del coniuge come fatto naturale e non è correlata all’apertura della successione.

Il quadro normativo di riferimento include il Regio Decreto 636/1939, che istituisce il trattamento ai superstiti, e la Legge 335/1995 (Riforma Dini), che lo estende a tutte le forme previdenziali e introduce le regole di cumulabilità con altri redditi.

Nessuna di queste disposizioni subordina il diritto alla reversibilità all’accettazione dell’eredità. Lo stesso vale per la Circolare INPS n. 32 del 1991, che chiarisce come la rinuncia all’eredità non incida sulla prestazione previdenziale ai superstiti. Vale anche il principio inverso: il coniuge superstite non può rinunciare alla reversibilità per cederla a un figlio o a un altro familiare. La tutela è infatti personale e non trasferibile.

Gli altri diritti economici del coniuge

La rinuncia all’eredità lascia intatti anche altri diritti di natura economica che derivano dal vincolo matrimoniale, non dal fenomeno successorio. Il coniuge superstite mantiene il diritto di abitazione e di uso della casa familiare, previsto dall’articolo 540 del Codice Civile, nonché il diritto a percepire le rendite derivanti da eventuali polizze vita stipulate dal defunto a suo favore, in quanto i beneficiari designati nelle polizze non rientrano nell’asse ereditario.

La rinuncia all’eredità è spesso una scelta razionale quando il defunto aveva contratto debiti rilevanti: consente di escludersi dalla successione passiva senza perdere alcuna delle tutele previdenziali o degli altri diritti economici personali.

Cosa succede ai ratei non riscossi

La reversibilità decorre dal mese successivo al decesso e non rientra nell’asse ereditario: riscuoterla è del tutto compatibile con la rinuncia. Diverso è il caso dei ratei di pensione diretta già maturati dal defunto ma non ancora riscossi al momento del decesso: incassare quelle somme configura accettazione tacita dell’eredità, con le conseguenze che ne derivano in termini di responsabilità per i debiti.

Chi ha scelto di rinunciare deve quindi astenersi da qualsiasi atto di riscossione su ratei spettanti al de cuius, rivolgendosi a un notaio o a un patronato prima di procedere con qualsiasi incasso.

Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?

Chiedi all'esperto

Risposta di Barbara Weisz