Si è aperta la “fase due” per accedere al credito d’imposta ZES unica destinato ai settori agricolo, forestale, pesca e acquacoltura: dal 20 novembre al 2 dicembre le imprese possono trasmettere la comunicazione integrativa che attesta la realizzazione effettiva degli investimenti sostenuti tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025, già indicati come effettuati o programmati nella comunicazione inviata tra il 31 marzo e il 30 maggio.
Si tratta di un passaggio obbligatorio per confermare l’ammissibilità al contributo previsto dall’articolo 16-bis del Dl 124/2023.
Modello, software e procedura
Il modello e le istruzioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia insieme al software ZES_AGRICOLTURA_2025. La comunicazione deve essere inviata esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il software dedicato ZES UNICA AGRICOLA INTEGRATIVA 2025. È possibile trasmettere la comunicazione anche tramite intermediari abilitati.
Fino al 2 dicembre, è anche possibile sostituire una comunicazione già inviata, inviandone una nuova. Vale sempre l’ultimo invio. È anche possibile annullarla del tutto: in questo caso l’impresa decade dal beneficio.
Le comunicazioni inviate tra il 28 novembre e il 2 dicembre e scartate dai sistemi dell’Agenzia si considerano comunque inviate nei termini se ritrasmesse entro il 7 dicembre. La deroga non vale in caso di scarto dell’intero file: errori come codice di autenticazione non valido, codice fiscale incoerente o file non elaborabile comportano la decadenza immediata dai termini.
Cosa finanzia il tax credit ZES Unica
La Legge di Bilancio 2025 ha esteso il credito d’imposta ZES unica alle imprese agricole, forestali e della pesca anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Sono agevolabili le spese per beni strumentali destinati a strutture produttive già attive nella ZES unica e nuove unità produttive ubicate nelle aree ammesse. Rientrano le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (deroga art. 107, par. 3, lett. a, TFUE) e parte dell’Abruzzo (deroga art. 107, par. 3, lett. c, TFUE). Non sono agevolabili i progetti sotto i 50.000 euro.
Il credito è concesso nei limiti dei costi effettivamente sostenuti, nel rispetto delle norme UE, ed è cumulabile con aiuti de minimis e altri incentivi non qualificabili come aiuti di Stato. Per il 2025 è previsto un tetto massimo di spesa pari a 50 milioni di euro. Se le richieste superano le risorse disponibili, ogni beneficiario riceverà un credito proporzionale calcolato mediante una percentuale fissata dall’Agenzia delle Entrate. Se le richieste saranno inferiori al plafond, la percentuale sarà pari al 100%.
Quando si può utilizzare il credito
Il credito è fruibile esclusivamente tramite modello F24 inviato con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo 7035. Il credito diventa utilizzabile:
- per gli investimenti con fattura elettronica: dal primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di agevolazione e al rilascio della seconda ricevuta dell’Agenzia, che conferma il diritto all’uso del credito;
- per gli investimenti senza fatture elettroniche o con leasing: dal primo giorno lavorativo successivo alla ricevuta dell’Agenzia che certifica l’esito positivo della verifica documentale effettuata dal Centro operativo Servizi fiscali di Cagliari.
Per questa seconda categoria è obbligatorio inviare la certificazione tramite PEC, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento percentuale, all’indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.