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Mobilità nel pubblico impiego: guida INPS al TFR e TFS

di Teresa Barone

17 Settembre 2025 11:01

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L’INPS fa il punto sulla normativa che regola la gestione del TFS e del TFR in caso di mobilità volontaria o d’ufficio per i dipendenti pubblici.

Con una recente circolare, l’INPS fa il punto sulla normativa che regola la gestione del TFS e del TFR in caso di mobilità volontaria o d’ufficio per i dipendenti pubblici, che possono transitare tra diverse PA mantenendo comunque il regime previdenziale dell’amministrazione originaria.

Riepilogando la normativa e la casistica in materia di procedimenti di mobilità o di transito ad altro titolo, l’INPS chiarisce che sarà l’Ente subentrante a liquidare le prestazioni tenendo conto delle proprie regole, sebbene il trattamento non possa essere inferiore a quello maturato all’atto del trasferimento.

Per quanto riguarda il Trattamento di Fine Servizio (TFS), l’INPS espone i principi di carattere generale:

  • a partire dalla data di trasferimento al personale spetta il TFS previsto dall’ordinamento della PA di destinazione;
  • ai fini della liquidazione TFS e del TFR o dell’indennità di anzianità, il personale in mobilità ha diritto a far valere l’intera anzianità di servizio, in aggiunta a quella maturata dopo il trasferimento;
  • l’importo lordo dell’indennità maturata alla data di trasferimento deve essere versato dalla PA di provenienza a quella di destinazione, senza recupero di eventuali contributi o altri oneri addebitati al dipendente;
  • all’atto della cessazione dal servizio, infine, compete al dipendente l’eventuale eccedenza tra l’importo del trattamento calcolato alla data del trasferimento e quello dovuto alla cessazione, in base all’anzianità di servizio.