Con una recente circolare, l’INPS fa il punto sulla normativa che regola la gestione del TFS e del TFR in caso di mobilità volontaria o d’ufficio per i dipendenti pubblici, che possono transitare tra diverse PA mantenendo comunque il regime previdenziale dell’amministrazione originaria.
Riepilogando la normativa e la casistica in materia di procedimenti di mobilità o di transito ad altro titolo, l’INPS chiarisce che sarà l’Ente subentrante a liquidare le prestazioni tenendo conto delle proprie regole, sebbene il trattamento non possa essere inferiore a quello maturato all’atto del trasferimento.
Per quanto riguarda il Trattamento di Fine Servizio (TFS), l’INPS espone i principi di carattere generale:
- a partire dalla data di trasferimento al personale spetta il TFS previsto dall’ordinamento della PA di destinazione;
- ai fini della liquidazione TFS e del TFR o dell’indennità di anzianità, il personale in mobilità ha diritto a far valere l’intera anzianità di servizio, in aggiunta a quella maturata dopo il trasferimento;
- l’importo lordo dell’indennità maturata alla data di trasferimento deve essere versato dalla PA di provenienza a quella di destinazione, senza recupero di eventuali contributi o altri oneri addebitati al dipendente;
- all’atto della cessazione dal servizio, infine, compete al dipendente l’eventuale eccedenza tra l’importo del trattamento calcolato alla data del trasferimento e quello dovuto alla cessazione, in base all’anzianità di servizio.