Ho un dubbio sulla possibilità di accedere all’APE Sociale pur non essendo più in servizio (mi sono dimessa un anno fa): sul sito INPS si dice che sono ammessi i “dipendenti che al momento della decorrenza dell’indennità sono in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva”. Tale formulazione implica che si debba essere ancora dipendenti al momento della domanda o della decorrenza dell’APE?
Temo che la legge richieda all momento della domanda di APE Sociale un rapporto di lavoro dipendente in essere. Il lavoro gravoso può invece essere cessato in un momento precedente.
Non ci sono riferimenti di prassi che consentano la presentazione della domanda da parte di lavoratori che non hanno più alcun contratto di lavoro in essere. Non essere più dipendente potrebbe quindi rappresentare un ostacolo all’accesso a questa forma di flessibilità in uscita.
Per l’attività gravosa, invece, la formulazione della norma richiede solo che, al momento della decorrenza del trattamento, la mansione debba essere stata svolta per almeno sette anni negli ultimi dieci oppure per almeno sei anni negli ultimi sette. Questo significa che il diritto sussiste anche se il contratto in essere non è più relativo a una delle mansioni gravose ammesse, purché queste siano state svolte in via continuativa per l’intero periodo indicato.
Anche nelle FAQ INPS sull’APE Sociale si specifica che, «nel caso in cui l’attività c.d. gravosa sia ancora in essere, al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso, nel campo relativo alla fine del rapporto di lavoro c.d. gravoso (nella pagina dichiarazioni periodo di lavoro) dovrà essere indicata la data in cui viene presentata la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio».
=> APE Sociale 2025: requisiti e beneficiari
Si tratta di un’indicazione per la domanda, che indica con chiarezza il fatto che l’attività gravosa possa essere già stata interrotta in un periodo precedente.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz