L’Agenzia delle Entrate, con l’Interpello n. 67/2025, ha chiarito un aspetto relativo al calcolo del reddito del ricercatore rientrato in Italia in regime agevolato, nell’ambito delle detrazioni familiari.
Secondo il Fisco, infatti, un ricercatore rientrato in Italia che fruisce del regime agevolato può essere considerato fiscalmente a carico di terzi se titolare di un reddito complessivo non superiore a 2840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Come si legge nel documento, precisamente, la quota di reddito esente da imposizione non concorre alla formazione della base imponibile, pertanto non rileva ai fini della determinazione del reddito complessivo del familiare.
Per quanto riguarda i riferimenti normativi, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento alla disposizione sugli incentivi per docenti e ricercatori impatriati che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti all’estero, con titolo di studio universitario e svolgendo docenze presso Enti di ricerca o università per almeno due anni.
In merito alla disciplina sui familiari a carico, invece, l’Articolo 12 del TUIR afferma che:
Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.