Social lending: stop dal Ministero a Zopa

di Alessandra Gualtieri

13 Luglio 2009 12:30

Mentre in Italia esplode il boom del credito individuale, il più noto operatore, Zopa, viene "escluso dai giochi" da un decreto ministeriale

Sconcerto nel mercato italiano del credito individuale (social lending): la più nota tra le società di intermediazione di prestiti personali, Zopa, è stata interdetta nella sua attività a seguito di contestazioni da parte della Banca d’Italia ancora da chiarirsi.

A darne conferma è la stessa Zopa Italia che, nella nota inviata oggi ai propri utenti, annuncia lo stop con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che la cancella dall’elenco degli intermediari finanziari ex art. 106.

Un duro colpo per il mondo del microcredito e del prestito sociale via Web in Italia, proprio in un momento in cui la crisi rilancia questa realtà presente ne Paese da alcuni anni e oggi in forte crescita.

Il social lending offre di per sè grandi potenzialità: nessuna intermediazione bancaria, niente tempi biblici di valutazione prestiti, niente ostacoli logistici all’incontro fra domanda e offerta ma piuttosto un meccanismo virtuoso trasparente e competitivo volto a stabilire di volta in volta il tasso di interesse più vantaggioso.

Il tutto, con la supervisione di un intermediario esecutivo per garantire l’effettivo “passaggio” di denaro tra le parti e verificare l’affidabilità di richiedenti e prestatori, nonché curando la contabilità degli utenti a monte di una percentuale sui prestiti.

Un sistema che funziona, ma a cui Zopa al momento non potrà più accedere. Lo stop ministeriale non bloccherà comunque il meccanismo dei prestiti.
Per tutti i fruitori, è online una pagina FAQ e una nota informativa sulla vicenda, che non si fermerà qui ma di certo procederà ancora per vie legali.

Aggiornamento – L’approfondimento su Webnews illustra in dettaglio le motivazioni della sospensione: le somme in attesa di prestito configurano un deposito.

In pratica, il vizio strutturale consiste nel fatto che le somme depositate a motivo delle intermediazioni portavano di fatto a creare un fondo di giacenza (sul Conto Prestatori Zopa): in quesato modo, le somme fungevano in sostanza da raccolta risparmio non consentita per queste operazioni dai requisiti richiesti dalla Banca d’Italia.