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Ditte individuali senza PEC: niente sanzioni

di Francesca Vinciarelli

1 Luglio 2013 09:00

L'interpretazione delle disposizioni sugli adempimenti PEC secondo due punti di vista: sanzioni solo per ditte individuali di nuova costituzione o anche per quelle già esistenti?

Scade il primo luglio il termine ultimo imposto alle ditte individuali per comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), se già iscritte e non soggette a procedure concorsuali.

Il termine era stato fissato al 30 giugno, ma cadendo di domenica la scadenza è slittata automaticamente al 1° luglio.

In caso di mancato adempimento non verrà tuttavia applicata alcuna sanzione.

=> Leggi di più sulla PEC

La normativa

L’obbligo di PEC è stato esteso anche alle imprese individuali dal comma 1, dell’art. 5, dl 179/2012 convertito in legge 221/2012.

Con due circolari il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che in caso di omessa o mancata comunicazione entro il termine indicato della PEC alle Camere di Commercio competenti sul territorio «l’ufficio del Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino a integrazione della domanda con l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata».

Ditte individuali => Scopri come assolvere all’obbligo PEC

PEC e sanzioni

Le disposizioni sugli adempimenti e relative sanzioni in merito alla PEC da parte delle ditte individuali possono tuttavia essere lette secondo due differenti punti di vista.

  1. Da una parte c’è l’interpretazione che prevede l’applicabilità delle sanzioni in caso di mancata comunicazione dell’indirizzo PEC solo alle imprese che presentano domanda di iscrizione al Registro delle Imprese per la prima volta (di nuova costituzione).
  2. Dall’altra, invece, c’è quella che riguarda l’applicabilità per le ditte individuali non di nuova costituzione che presentino qualcunque forma di domanda (anche di variazione), che rimarrebbe sospesa fino a che l’azienda non comunica il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

In ogni caso, se non avviene entro 45 giorni, la domanda viene considerata non presentata.

=> Leggi nel Decreto Sviluppo Bis gli obblighi PEC

Riguardo agli adempimenti PEC da parte delle ditte individuali restano dunque da chiarire almeno due aspetti:

  • se la comunicazione della PEC oltre il 45° giorno possa rimettere in bonis l’impresa, con l’acquisizione della domanda (di iscrizione o variazione dati) e senza sanzioni;
  • se gli aggiornamenti normativi determinano l’inapplicabilità delle sanzioni ex art. 2630 cc (da 206 a 2065 euro) alle imprese già iscritte per il ritardo nella comunicazione PEC, poiché non prescritte.