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Canone RAI in bolletta senza arretrati

di Barbara Weisz

Pubblicato 3 Febbraio 2016
Aggiornato 29 Marzo 2016 09:19

Canone RAI in bolletta e presunzione di possesso del televisore dal 2016: per gli arretrati valgono le vecchie regole sull'evasione dell'imposta, compresi solleciti e cartelle Equitalia.

Il pagamento del canone RAI in bolletta dal 2016 non ha valore retroattivo: dunque, il contribuente non corre il rischio di vedersi recapitare dal fornitore di energia elettrica eventuali arretrati non pagati, sulla base del presunto possesso del televisore. La precisazione arriva da Luigi Coldagelli, responsabile ufficio stampa RAI, in risposta ai dubbi sollevati in materia sulle ultime dieci annualità di canone (termine massimo prima della prescrizione).

=> Canone RAI in bolletta: scadenze, sanzioni, rimborsi

Le norme che sanzionano l’evasione del canone RAI modificate dalla Legge di Stabilità si applicano dal 2016: dunque, per le annualità trascorse, saranno inviati solleciti e poi le eventuali cartelle esattoriali.

Il dubbio nasce dall’applicazione del principio di presunzione (relativo al possesso di un apparecchio televisivo in tutte le prime case che hanno la fornitura di elettricità) in base al quale i fornitori di energia invieranno la richiesta di canone RAI ai loro clienti: se non si effettua richiesta di esenzione tramite apposita comunicazione scritta, il gestore presupporrà il possesso del televisore anche negli anni passati? Ne scaturirà la richiesta in bolletta dei canoni arretrati? La risposta è negativa: il contribuente che non nega di avere un televisore nel 2016, infatti, non ammette automaticamente di averla acquistata in anni precedenti: dal punto di vista giuridico, la presunzione retroattiva sarebbe difficile.

=> Canone RAI in bolletta, il modulo di esenzione

E comunque il legislatore si è posto il problema, perché la legge (comma 153, lettera a, legge 208/2015) specifica quanto segue:

«La  detenzione di un apparecchio si presume», nel caso in cui «esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la  sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall’anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione» rilasciata ai sensi della legge 445/2000 «la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all’articolo 76 del medesimo testo unico».

Ricordando che la falsa dichiarazione comporta sanzioni anche penali, la dichiarazione di non possedere il televisore è necessaria solo a partire dal 2016: per gli anni precedenti la riscossione del canone segue le procedure precedenti, che non applicano di principio di presunzione collegato al contratto di fornitura elettrica.  Per gli anni arretrati, dunque, vale il “vecchio meccanismo” (e il vecchio costo della tassa), per cui gli evasori (o presunto tali), si aspettino la consueta missiva di sollecito e le possibili cartelle di pagamento Equitalia, con il rischio di subire le relative procedure esecutive.

=> Canone RAI in bolletta: domande e risposte

Concludiamo sottolineando che la TV di Stato  mette a disposizione del contribuente un portale web sul Canone RAI in bolletta completo di risposte alle domande più frequenti, un numero verde (800938362) attivo dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 21:00, il servizio gratuito Pronto la RAI che consente di prendere un appuntamento telefonico per risolvere eventuali problemi.