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Canone RAI in bolletta: il modulo di esenzione

di Chiara Basciano

Pubblicato 16 Dicembre 2015
Aggiornato 19 Aprile 2016 17:59

Riforma del canone RAI: come evitare l'addebito in bolletta elettrica se ci si ritiene esenti dal versamento del tributo, le cause di esclusione e le nuove sanzioni per evasione fiscale.

Per effetto dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 dal prossimo anno entrerà nel vivo anche la riforma del canone RAI, che a partire dal 2016 verrà pagato insieme alla bolletta elettrica. Nel caso in cui si sia sicuri di non dover versare il tributo sarà ancora possibile, come avviene oggi, dichiarare all’Agenzia delle Entrate il possesso dei requisiti che danno accesso all’esenzione dal canone RAI.

=> Scarica il modulo di esenzione dal canone RAI

Modulo di esenzione

Tra le novità introdotte da uno degli emendamenti alla Legge di Stabilità, approvati dalla Commissione Bilancio della Camera, l’esclusione a partire dal 2016 della possibilità di denunciare la cessazione dell’abbonamento per suggellamento, impacchettando il televisore e dimostrando in questo modo di non usufruire del servizio. Questo perché il canone RAI il tributo deve essere versato in tutti i casi in cui si sia in possesso di un apparecchio che abilita alla visione dei contenuti televisivi, indipendentemente dal fatto che se ne faccia o meno uso.

=> Canone RAI 2016: cosa cambia 

Qualora si voglia dichiarare di rientrare in uno dei casi di esenzione dal canone RAI è necessario presentare, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale I di Torino, da sempre deputata alla gestione del canone televisivo. In alternativa la dichiarazione può essere presentata a mano presso l’Ufficio delle Entrate più vicino al luogo della propria residenza. Per presentare tale dichiarazione sarà necessario utilizzare il modello predisposto dalla stessa Agenzia delle Entrate:

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

 

1) Spettle. Agenzia delle Entrate, ufficio Torino 1, SAT Sportello Abbonamento TV

Cas. Postale n. 22, 10121 Torino

2) Spett.le Società dell’Energia Elettrica ………………

Oggetto: autocertificazione di non possesso del televisore; esenzione dal pagamento del canone Rai

La/Il sottoscritta/o ……………… residente in ………………, (cap) ………………, (città/Prov.) ………………, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

di non avere il possesso di alcuna televisione con riferimento all’utenza di energia elettrica di cui al contratto n. ……………… stipulato in data ……………… con la società ……………… relativo all’immobile sito in ……………… via ……………… (cap) ……………… (prov) ………………

oppure:

che l’utenza di energia elettrica di cui al contratto n. ……………… stipulato in data ……………… con la società ……………… relativo all’immobile sito in ……………… via ……………… (cap) ……………… (prov) ……………… si riferisce a [a seconda del caso]:

– immobile adibito a seconda casa

– residenza estiva

– immobile dato in locazione

e che, pertanto, non è dovuto alcun canone Rai, essendo lo stesso già collegato al contratto n. ……………… stipulato in data ……………… con la società ……………… relativo all’immobile sito in ……………… via ……………… (cap) ……………… (prov) ………………

Casi di esenzione

Tra le cause che esentano dal versamento del canone RAI rientrano i seguenti casi:

  • i soggetti con almeno 75 anni di età e un reddito, sommato a quello del proprio coniuge, non superiore a 6.713,98 euro l’anno, non convivente con altri soggetti;
  • soggetti il cui canone sia già stato versato dall’altro coniuge;
  • casa data in affitto in cui la disponibilità del televisore sia solo degli inquilini anche se l’utenza della luce è rimasta intestata al titolare dell’immobile;
  • immobile privo di televisione;
  • seconda casa, il canone RAI dovrebbe essere addebitato automaticamente solo sulle bollette elettriche relative ad abitazioni principali adibite a residenza del nucleo familiare, ricordando che il tributo è dovuto una sola volta per ciascuna famiglia, a prescindere dal numero di apparecchi televisivi o di immobili posseduti.

=> Canone RAI 2016 in bolletta: le novità

Sanzioni

A chi non pagherà il canone RAI, pur non rientrando nei casi di esenzione e quindi rientrando nei casi di evasione fiscale, non potrà essere imposta l’interruzione della fornitura del servizio elettrico. L’evasore che paghi la bolletta elettrica scorporando l’importo dovuto a titolo di canone RAI potrà tuttavia essere sottoposto ad accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, eventualmente previo controllo da parte della Guardia di Finanza. Nel caso in cui venga confermata l’evasione fiscale, potrà essere applicata una sanzione pari a cinque volte il canone stesso e, in caso di ulteriore inadempimento, l’importo viene iscritto a ruolo e la riscossione affidata a Equitalia.

=> Ganasce fiscali con rateazione Equitalia

Quest’ultima potrà procedere con i consueti metodi di riscossione come il pignoramento dello stipendio, della pensione, del conto corrente, ecc. e/o il fermo auto.