Status Disoccupazione: APe e casi particolari

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 13 Luglio 2017
Aggiornato 26 Ottobre 2017 09:52

Antonio M. chiede:

Sono un lavoratore precoce, attualmente prosecutore volontario dalla scadenza della mobilità e maturerò 41 anni di contributi ad agosto 2017. Nel periodo di fruizione ho sospeso la mobilità per un contratto a tempo determinato (6+6 mesi) poi ho ripreso la mobilità fino a scadenza. In questo caso, ai fini del beneficio in oggetto, lo stato di disoccupazione viene considerato derivante dalla mobilità o dal contratto a termine intermedio? Non riuscendo ad avere informazioni al riguardo ho fatto comunque la domanda telematica poiché l’elemento determinante mi sembra quello di aver percepito integralmente la prestazione per la disoccupazione che, nel mio caso, era dovuta al licenziamento che ha dato seguito alla mobilità.

La sua domanda è interessante perché pone l’attenzione su un tema controverso: l’esclusione dall’APe Social per i lavoratori che, dopo aver esaurito il trattamento di disoccupazione spettante, hanno accettato contratti a termine. Premesso che è in corso una trattativa governo sindacati per modificare le regole rendendole più flessibili, la norma prevede che abbiano diritto alla pensione anticipata precoci coloro che mantengono lo status della disoccupazione, pur con la sospensione dovuta a contratti a termine.

=> APe Social, requisiti pensione per disoccupati

Il suo caso in realtà è diverso e, secondo me, il problema non si pone perché lei ha poi ripreso la mobilità fino a scadenza, quindi senz’altro il suo stato di disoccupazione deriva dalla mobilità. Pertanto, direi che ha diritto alla pensione anticipata precoci in qualità di lavoratore disoccupato. Maturando il requisito contributivo il prossimo agosto, lei ha correttamente presentato la domanda entro i termini 2017.

Nel caso in cui invece un lavoratore accetti il contratto a termine dopo la fine della mobilità o della disoccupazione, un aspetto rilevante è la durata del contratto: se è contenuta all’interno dei sei mesi, si mantiene lo stato di disoccupazione, e di conseguenza si conserva il diritto alla pensione anticipata precoci.

A chiarire meglio la normativa è il nuovo messaggio INPS numero 2884 del 12 luglio 2017 (veda al punto 1).

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