Il titolo III del Codice Ambientale (d. lgs. n.152/2006) disciplina la gestione di rifiuti speciali. L’articolo 227 richiama le disposizioni sui rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), sanitari, veicoli fuori uso e contenenti amianto. La materia è disciplinata dalla direttiva 2000/53/CE e 2003/108/CE, con dl 151 del 2005 di attuazione, con il quale viene introdotto il nuovo sistema di gestione RAEE fondato su raccolta differenziata, trattamento, recupero e smaltimento con oneri accessori a carico di produttori e distributori.
La direttiva 2002/96/CE stabilisce poi una serie di obblighi in capo al produttore da osservare prima, durante e dopo la produzione di rifuti speciali.
Il trattamento dei rifiuti RAEE trova la sua specifica disciplina nel D.Lgs. n. 151/2005, il cosiddetto Decreto RAEE, che ha provveduto ad attuare le direttive comunitarie 2002/95/CE, la citata 2002/96/CE e 2003/108/CE per la riduzione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e sullo smaltimento dei relativi rifiuti.
Il Decreto RAEE si ispira al sistema Ue multi-consortile, che incarica non i Comuni ma i produttori stessi della gestione di tali rifiuti, con responsabilità dalla raccolta fino allo smaltimento finale. obiettivo, motivarli a realizzare prodotti a minor impatto ambientale al fine di ridurne i costi di gestione e smaltimento.
La direttiva 2008/98/CE introduce un più preciso impianto per quanto concerne responsabilità e costi di gestione: la vera innovazione è la responsabilità estesa del produttore (EPR – Extended Producer responsibility) applicata ai RAEE, che comporta l’obbligo per i produttori di gestire la fase finale della vita dei prodotti immessi sul mercato sia attraverso l’assunzione dell’onere economico relativo al loro smaltimento sia curando direttamente il ritiro degli stessi prodotti.
Produttore e detentore dei rifiuti (indipendentemente che siano costituite come imprese, enti o privati ovvero persone giuridiche o fisiche) devono gestire gli stessi prodotti in modo da garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute e provvedere personalmente al loro trattamento, o consegnarli a commerciante, ente, impresa o altro sogggetto che effettua operazioni di raccolta o trattamento rifiuti.
I consumatori possono disfarsi gratuitamente dei RAEE: portandoli presso le cosiddette eco-piazzole (centri di raccolta organizzati dai Comuni) o presso i distributori (negozi rivenditori) in caso di acquisto di nuovo prodotto analogo; avvalendosi di sistemi di raccolta organizzati direttamente dai produttori.
I distributori che raccolgono i RAEE hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico mediante compilazione, all’atto del ritiro, di uno schedario numerato progressivamente, dal quale risultino nominativo e indirizzo del consumatore e la tipologia dell’apaprecchio. Lo schedario, integrato con i documenti di trasporto, dovrà essere tenuto almeno per 3 anni dalla data dell’ultima registrazione.