RAEE: tutti gli obblighi per le imprese

di Nicola Santangelo

29 Luglio 2014 07:00

Quadro normativo sul trattamento, recupero e smaltimento apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Normativa

A livello europeo la gestione di rifiuti speciali, o meglio dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), sanitari, veicoli fuori uso e contenenti amianto è disciplinata dalla Direttiva 2012/19/EU  che sostituisce le precedenti 2002/96/EU e 2003/108/EU. Tali direttive europee sono state recepite in Italia dapprima dal Decreto Legislativo 151 del 25 novembre 2005, con il quale è stato introdotto il sistema di gestione RAEE fondato su raccolta differenziata, trattamento, recupero e smaltimento con oneri accessori a carico di produttori e distributori. Successivamente quest’ultimo decreto è stato sostituito dal Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014, il quale ha sostituito in parte anche i seguenti decreti attuativi:

  • Decreto ministeriale 25 settembre 2007 (Istituzione del Comitato di Vigilanza e Controllo);
  • Decreto ministeriale 185/2007 (Istituzione del Registro Nazionale dei Produttori, del Centro di Coordinamento RAEE e del Comitato di Indirizzo);
  • Decreto ministeriale 65/2010 (regolamento di introduzione delle semplificazione per il ritiro “1 contro1”).

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Le responsabilità

Il Decreto RAEE si ispira al sistema Ue multi-consortile, che incarica non i Comuni ma i produttori stessi della gestione di tali rifiuti, con responsabilità dalla raccolta fino allo smaltimento finale con l’obiettivo di motivarli a realizzare prodotti a minor impatto ambientale al fine di ridurne i costi di gestione e smaltimento.

La direttiva 2008/98/CE ha introdotto un più preciso impianto per quanto concerne responsabilità e costi di gestione con la responsabilità estesa del produttore (EPR – Extended Producer responsibility) applicata ai RAEE, che comporta l’obbligo per i produttori di gestire la fase finale della vita dei prodotti immessi sul mercato sia attraverso l’assunzione dell’onere economico relativo al loro smaltimento sia curando direttamente il ritiro degli stessi prodotti.

Produttore e detentore dei rifiuti (indipendentemente che siano costituite come imprese, enti o privati ovvero persone giuridiche o fisiche) devono gestire gli stessi prodotti in modo da garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute e provvedere personalmente al loro trattamento, o consegnarli a commerciante, ente, impresa o altro soggetto che effettua operazioni di raccolta o trattamento rifiuti.

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Raccolta

I consumatori possono disfarsi gratuitamente dei RAEE: portandoli presso le cosiddette eco-piazzole (centri di raccolta organizzati dai Comuni) o presso i distributori (negozi rivenditori) in caso di acquisto di nuovo prodotto analogo; avvalendosi di sistemi di raccolta organizzati direttamente dai produttori.

Tra le novità del D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49 l’obbligo per i distributori con superficie di vendita superiore a 400mq di ritirare gratuitamente RAEE di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori, senza obbligo di acquisto di AEE equivalente.

I distributori che raccolgono i RAEE hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico mediante compilazione, all’atto del ritiro, di uno schedario numerato progressivamente, dal quale risultino nominativo e indirizzo del consumatore e la tipologia dell’apparecchio. Lo schedario, integrato con i documenti di trasporto, dovrà essere tenuto almeno per 3 anni dalla data dell’ultima registrazione.

In più entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49 i produttori dovranno apporre sulle apparecchiature un marchio che consenta di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che indichi che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.

Albo Nazionale gestori ambientali

Il DM 65 dell’8 marzo 2010 ha avviato un processo di snellimento degli adempimenti amministrativi per distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica: il trasporto di RAEE può essere affidato a soggetti terzi, previa iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali; i trasportatori RAEE per conto terzi devono conservare per cinque anni i documenti di trasporto.

Per iscriversi all’Albo territorialmente competente, i distributori presentano una comunicazione che attesta sede dell’impresa, indirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa di trasporto, tipologie di RAEE e versamento del diritto annuale di iscrizione, che deve essere rinnovata ogni cinque anni.

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Registro nazionale RAEE

In attuazione del D.Lgs. 151/2005, il Ministero dell’Ambiente ha emanato il D.M. n. 185 del 25 settembre 2007 con il quale è stato istituito il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione RAEE.

Vengono pertanto definite le modalità di iscrizione e di funzionamento del Registro e le modalità di costituzione e di funzionamento del centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e l’istituzione del comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE.

Il Registro è istituito presso il Ministero dell’Ambiente ed è gestito dal Comitato di Vigilanza e Controllo. I dati del Registro sono raccolti dalle Camere di Commercio che garantiscono la trasmissione telematica delle informazioni raccolte.

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Qual è la funzione del Registro nazionale? Serve per poter immettere sul mercato AEE e ottenere la qualifica di produttore ai fini di gestione RAEE. L’iscrizione deve essere corredata da una dichiarazione in merito al sistema con il quale si intende adempiere all’obbligo di finanziamento della gestione RAEE.

L’iscrizione al Registro è effettuata dal produttore presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell’impresa, esclusivamente per via telematica, sottoscritta mediante firma elettronica.

Al momento dell’iscrizione il produttore deve indicare, fra le altre informazioni, anche il numero e il peso effettivo delle apparecchiature immesse sul mercato nell’anno solare precedente, suddivise tra domestiche e professionali, nonché le informazioni sui centri di raccolta organizzati e gestiti e sul sistema con cui si adempie agli obblighi di finanziamento dei RAEE. Completata la procedura verrà rilasciato al produttore un numero di iscrizione che dovrà essere indicato in tutti i documenti commerciali.

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Con la pubblicazione del D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49 le modalità per il funzionamento del Registro sono rimaste quelle fissate dal regolamento 25 settembre 2007, n. 185, così le imprese già iscritte hanno dovuto semplicemente aggiornare le informazioni comunicate in base a quanto stabilito dall’allegato X al Decreto: oltre ad informazioni che già venivano trasmesse i produttori ora devono comunicare il marchio delle apparecchiature, le tecniche di vendita utilizzate (per il momento solo la vendita a distanza), e le AEE che vengono solo esportate.

Una delle modifiche più rilevanti introdotte dal D.lgs. prevede la possibilità per i produttori di AEE domestiche di scegliere di finanziare individualmente la raccolta e la gestione ambientalmente compatibile dei rifiuti derivanti dalle proprie apparecchiature a seguito del riconoscimento accordato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Pertanto all’atto dell’iscrizione, il produttore dovrà indicare il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE e di garanzia, specificando se si avvarrà di un sistema collettivo di finanziamento (al quale dovrà avere precedentemente aderito) o di un sistema individuale.

Le agevolazioni

Ai fini Iva la risoluzione 55/E del 20 marzo 2007 dell’Agenzia delle Entrate ammette l’applicabilità dell’aliquota ridotta all’attività di recupero e smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dal punto di vista operativo è previsto un processo sintetizzabile nelle seguenti operazioni: Ritiro, Trasporto, Conferimento, Stoccaggio, Smontaggio, Selezione.

Il ciclo dei rifiuti

I produttori dovranno avviare le operazioni di trasferimento dei beni a un centro di trattamento, processo che implica il carico su automezzi, il trasporto, lo scarico e lo stoccaggio, organizzato in aree distinte per tipologia di attrezzatura in locali idonei (riparo da acque piovane, pavimentazione in leggera pendenza per convogliare eventuali perdite di liquidi in appositi pozzetti).

I rifiuti vengono inviati ai centri di trattamento che provvedono al recupero delle materie riciclabili (metallo, plastica, componenti e vetro) e al corretto smaltimento degli elementi non recuperabili. Verranno quindi asportate le parti mobili delle apparecchiature come sportelli, guarnizioni, parti in acciaio o in vetro nonché i fluidi, i materiali pericolosi e quelli facilmente infiammabili quali condensatori contenenti difenili policlorurati, componenti contenenti mercurio, pile, circuiti stampati dei telefoni mobili e di altri dispositivi se la superficie del circuito è superiore a 10 cm2, cartucce di toner, plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati, rifiuti di amianto, tubi catodici e così via.

I componenti recuperati dovranno essere marcati dall’azienda che li ripone sul mercato. La marcatura deve essere ben visibile, indelebile e tale da consentire la rintracciabilità del responsabile del reinserimento sul mercato.