Tratto dallo speciale:

Lavoro a progetto: nuovi limiti e obblighi del contratto

di Nicola Santangelo

Pubblicato 17 Ottobre 2013
Aggiornato 24 Ottobre 2014 09:10

Vademecum per la stipula di un contratto di lavoro a progetto: come redigere un testo conforme alla normativa, senza il rischio di una trasformazione in assunzione subordinata a tempo indeterminato.

Per stipulare un contratto di lavoro a progetto – dopo l’entrata in vigore del Decreto (n. 76/2013 convertito in Legge 99/2013 – è necessaria la forma scritta e l’indicazione di durata, corrispettivo, forme di coordinamento e misure di sicurezza; diversamente scatta la trasformazione della collaborazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche se manca la connessione del progetto al conseguimento di un risultato finale (che non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale dell’impresa committente né in compiti meramente ripetitivi).

=> Contratti di collaborazione a progetto: regole e novità

Mansioni

La trasformazione si configura anche se la tipologia dell’attività svolta dal collaboratore a progetto è assimilabile a quella subordinata o è analoga a quella dei colleghi dipendenti: agli occhi della legge sarà considerata un rapporto di lavoro subordinato fin dall’inizio, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, come prescritto da una recentissima sentenza della Cassazione (Quinta Sezione Lavoro, sentenza n. 22289 del 25 giugno, depositata il 21 ottobre 2014), se la prestazione lavorativa svolta risulta o troppo elementare, ripetitiva e predeterminata o al contrario troppo complessa e creativa, se ne ricava che non è possibile prescindere da un assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare, ragion per cui non si configurano neppure in questo caso i presupposti di un contratto a progetto. 

=> Contratto a progetto: le attività non ammissibili

Contratto

In generale, per disincentivare l’utilizzo improprio di questo strumento prevedendo contributi più onerosi, la Riforma del Lavoro Fornero ha introdotto modifiche rispetto alla Legge Biagi. L’imminente Riforma Renzi (Jobs Act), prevede un ulteriore giro di vite, con l’ipotesi di abolire del tutto questa tipologia di contratto, considerato troppo precario. Intanto, in attesa di una Riforma 2015, sul contratto di collaborazione a progetto vigente sono disponibili specifiche indicazioni ministeriali nelle circolari n. 29/2012 e n.7/2013 e n. 14/2013. Ad oggi, per stipulare correttamente un contratto di collaborazione a progetto è per prima cosa necessario che siano espressamente indicati:

  • durata della prestazione di lavoro;
  • descrizione del progetto, contenuto caratterizzante e risultato finale che si intende conseguire;
  • corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese;
  •  forme di coordinamento tra lavoratore e committente sulla prestazione che, in ogni caso, non possono pregiudicare l’autonomia nell’esecuzione lavorativa;
  • misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore.

=> Guida semplice ai contratti a progetto

Il compenso

Il compenso dei collaboratori a progetto non può essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per relativi profili professionali e sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale di categoria o, su loro delega, ai livelli decentrati.

=>Istruzioni ministeriali sui compensi minimi

In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime applicate nel settore di riferimento alle figure con competenza ed esperienza analoga.