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Split Payment per forniture alla PA

di Barbara Weisz

Pubblicato 12 Gennaio 2015
Aggiornato 2 Febbraio 2015 17:01

Lo split payment per le operazioni fra fornitori privati e Pubblica Amministrazione parte con le fatture dal primo gennaio: ecco le regole definitive e i chiarimenti sul periodo transitorio.

Lo split payment si applica a partire dal primo gennaio 2015, anche se non è ancora perfezionato il decreto attuativo, che comunque è in dirittura d’arrivo: le Pubbliche Amministrazioni fino al 31 marzo possono accantonare le somme dovute, che andranno comunque poi versate all’Erario non oltre il 16 aprile 2015. Le scadenze sono comunicate dal Ministero dell’Economia, in attuazione dell’articolo 1, comma 629, lettera b, della legge 190/2014, Legge di Stabilità 2015. Innanzitutto, specifica il MEF, il relativo decreto di attuazione «è in fase di perfezionamento». Nel frattempo, viene specificato quali sono le regole e le scadenze da rispettare.

=> Professionisti e PA: rivalsa IVA senza split payment

Split payment

La norma prevede che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi paghino direttamente all’Erario l’IVA che viene addebitata loro dai fornitori. Ricordiamo che ci sono alcune categorie di fornitori della PA, esclusi dall’applicazione dello split payment: coloro che sono soggetti a ritenuta alla fonte sulle prestazioni (i professionisti), e coloro che già applicano il reverse charge (che quindi prevale sullo split payment).

=> Novità IVA 2015: split payment e reverse charge

Esigibilità dell’imposta

Il decreto attuativo che il ministro sta preparando conferma che la regola è valida per tutte le operazioni fatturate dal primo gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data. Viene precisato che per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l’imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura oppure, su opzione dell’Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.

Versamento IVA

Per quanto riguarda invece il versamento dell’IVA, vengono anticipate le modalità, che sono le seguenti:

  • si può utilizzare un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
  • in ciascun giorno del mese, si può effettuare un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
  • entro il giorno 16 di ciascun mese, è possibile fare un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Ci saranno però dei tempi tecnici dovuti sia all’emanazione del decreto attuativo sia al necessario adeguamento dei sistemi informativi di gestione amministrativo contabile delle Pubbliche Amministrazioni. In considerazione di questo, le amministrazioni fino al 31 marzo accantoneranno le somme corrispondenti al successivo versamento dell’imposta che, in ogni caso, sarà dovuta entro il 16 aprile 2015. A quel punto, il meccanismo sopra descritto sarà completamente a regime. (Fonte: Ministero delle Finanze)