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Sanzioni e atti fiscali con firma digitale

di Anna Fabi

Pubblicato 16 Gennaio 2018
Aggiornato 28 Settembre 2023 19:14

Atti di riscossione, sanzioni fiscali e verbali di accertamento validi se inviati con firma digitale: le modifiche al CAD.

Atti di riscossione, sanzioni fiscali e verbali di accertamento inviati elettronicamente con firma digitale sono validi a tutti gli effetti, come fossero raccomandate con ricevuta di ritorno. Lo prevede il correttivo del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) in vigore dal 27 gennaio 2018.

Il CAD prevedeva già la validità dei documenti informatici, delineando criteri per la loro trasmissione e conservazione e in tema di firma elettronica, con specifici riferimenti al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario. Il correttivo ne chiarisce la validità anche in relazione agli atti fiscali (articolo 2 dlgs 217/2017), stabilendo l’applicabilità delle disposizioni del CAD a tutti gli atti:

«di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria».

Quindi non ci sono più dubbi sulla validità di una notifica tributaria digitale. Non solo: il precedente testo escludeva dall’applicazione del CAD le attività ispettive e di controllo fiscale, che invece ora vengono ricomprese anche se con modalità applicative da definire attraverso apposito decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le comunicazioni vanno inviate al domicilio digitale, come definito dall’articolo 3 bis del Cad (Dl 82/2005), anch’esso riformulato in alcune parti dal correttivo (con l’articolo 5). La PEC (Posta Elettronica Certificata), ad esempio, può fungere da domicilio digitale.

Le comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (comprese quelle fiscali) inviate al domicilio digitale (o PEC nel periodo transitorio):

«producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno», «si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo».

Fanno fede la data e l’ora di trasmissione e ricezione del documento informatico.

Dunque, il Fisco notifica direttamente al domicilio digitale – del quale fanno parte gli indirizzi PEC registrati nell’indice INI-PEC (che obbligatoriamente hanno imprese e professionisti) – i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica di un documento notificato è attestata dal responsabile del procedimento.