Cedolare secca e locazioni: i codici tributo in F24

di Anna Fabi

Pubblicato 26 Maggio 2021
Aggiornato 15 Febbraio 2023 09:51

Agenzia delle Entrate: codici tributo 1840, 1841 e 1842 in F24 per proprietari di immobili in affitto con tassazione agevolata (cedolare secca).

Sono tre i codici tributo (1840, 1841 e 1842) da utilizzare per chi ha scelto la tassazione semplificata dei canoni d’affitto. Possono optare per l’agevolazione fiscale denominata cedolare secca i proprietari di immobili posti in affitto per uso abitativo e al di fuori dall’attività di impresa o di lavoro autonomo.

Cedolare secca: come compilare il modello F24

I codici tributo vanno inseriti nella “Sezione Erario”, alla colonna “Importi a debito versati” del Modello F24. In particolare:

  • 1840” è valido per la prima rata dell’acconto;
  • 1841” per la seconda rata dell’acconto o per l’acconto in unica soluzione;
  • 1842“, da indicare per il saldo, anche nella colonna “Importi a credito compensati”.

In questo modo, è possibile utilizzare l’F24 per versare un’unica imposta sostitutiva (con la stessa scadenza fissata per le imposte sui redditi) dell’IRPEF e delle addizionali comunale e regionale, nonché delle imposte di registro e di bollo, sui canoni di locazione di immobili abitativi.

Codice Tributo 1841 per la cedolare secca

Usano il codice tributo 1841 i contribuenti tenuti al versamento della seconda o unica rata dell’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, tramite F24 telematico oppure, per i non titolari di partita IVA anche con modello cartaceo presso Banche, Poste e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti in compensazione o debbano pagare F24 precompilati dall’ente impositore

Codici Tributo 1841: a cosa serve

Il codice tributo 1841 indica il versamento in F24 dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione (Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – Acconto seconda rata o acconto unica soluzione).