Riforma ammortizzatori: differenze fra NASpI e ASpI

di Barbara Weisz

Pubblicato 11 Marzo 2015
Aggiornato 30 Marzo 2015 20:47

Analisi comparata della NASpI introdotta dalla Riforma ammortizzatori sociali del Jobs Act con l'ASpI: analogie e differenze su requisiti, erogazione, calcolo dell'indennità.

Cambiano i requisiti di accesso al sussidio, il calcolo e la durata dell’indennità, i termini di presentazione della domanda, le regole sulla compatibilità con un nuovo lavoro o attività: sono le novità della NASpI, la nuova assicurazione per l’impiego che prende il posto dell’ASpI in base al decreto sugli ammortizzatori sociali 22/2015, attuativo del Jobs Act, e ormai operativo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Vediamo un’analisi comparata del nuovo e del vecchio sussidio di disoccupazione, mettendo in luce le principali modifiche, ricordando innanzitutto che la NASpI dal primo maggio 2015 sostituisce ASpI e mini ASpI.

=> Riforma ammortizzatori sociali in Gazzetta Ufficiale

Requisiti di accesso alla NASpI

L’indennità spetta ai dipendenti licenziati, dimessi per giusta causa, oppure che hanno perso il lavoro in seguito a risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione istituita dalla riforma Fornero 2012 (comma 40, articolo 1, legge 92/2012), esclusi i dipendenti pubblici e gli operai agricoli. Fin qui, non cambia nulla rispetto all’ASpI. Ci sono invece differenze che riguardano i seguenti requisiti:

  • per la NASpI bisogna avere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti alla risoluzione del rapporto di lavoro, mentre per l’ASpI ci volevano due anni di assicurazione e un anno di contributi nel biennio precedente e per la mini ASpI 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi;
  • il lavoratore deve avere almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, un requisito che non era previsto per ASpI o mini ASpI;
  • l’erogazione della NASpI, in base all’articolo 7 del decreto, è condizionata alla partecipazione del disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti: questo non era previsto per l’ASpI.

=> NASpI: regole per la nuova indennità di disoccupazione

Misura dell’indennità

La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. L’ASpI, invece, è rapportata alla retribuzione degli ultimi 2 anni, sempre divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.

Il calcolo è uguale per i primi mesi. Per questo 2015, la NASpI è pari al 75% della retribuzione se lo stipendio era inferiore a 1.195 euro, mentre per le retribuzioni superiori bisogna aggiungere il 25% della differenza fra stipendio e 1195. Cambiano però i massimali: la NASpI non può comunuqe superare 1300 euro al mese, mentre il testto dell’ASpI era l’importo massimo annualmente rivalutato della cassa integrazione. Ed è diversa anche la progressione nel tempo: la NASpI scende del 3% ogni mese successivo al terzo, l’ASpI scendeva del 15% dopo i primi sei mesi e di un altro 15% dopo il primo anno.

=> Guida alla nuova NASpI

Durata della prestazione

La NASpI è corrisposta per un periodo pari alla metà di settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, e dal gennaio 2017 la durata massima sarà di 78 settimane. L’ASpI invece è parametrata all’etrà anagrafica del lavoratore (12 mesi per gli under 55, 18 mesi per gli over 55), mentre la mini ASpI dura per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione dell’ultimo anno.

=> Guida alla trasformazione ASpI in indennità di mobilità

Termini per la domanda

La richiesta di accesso alla NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, quella per l’ASpI entro due mesi dall’inizio del periodo indennizzabile (l’ottavo giorno dalla cessazine del rapporto, termine rimasto uguale).

Compatibilità con nuovo lavoro

La NASpI può proseguire, con importo ridotto in proporzione al reddito, nel caso in cui il lavoratore trovi nuova occupazione, anche come dipendente, entro determinati limiti di stipendio (il reddito minimo escluso da imposizione fiscale, intorno agli 8mila euro annui), mentre l’ASpI può esser sospesa nel caso di occupazione a tempo determinato fino a sei mesi, se invece il contratto è più lungo decade. La NASpI è compatibile anche con una nuova attività autonoma o di impresa, sempre nei limiti del reddito minimo: bisogna infore l’INPS entro un mese, per determinare la riduzione della prestazione. (Fonte: il decreto ammortizzatori sociali 22/2015)