Conciliazione lavoro-famiglia, maternità più flessibile

di Barbara Weisz

Pubblicato 24 Febbraio 2015
Aggiornato 22 Aprile 2015 21:29

Novità per la maternità di lavoratrici dipendenti, autonome e libere professioniste, ampliato il congedo di paternità in alternativa a quello della madre: il decreto sulla conciliazione lavoro-famiglia.

Diventano più flessibili i congedi di maternità obbligatoria per le lavoratrici e vengono ampliate le possibilità di ricorrere al congedo anche da parte delle libere professioniste, nonché a quello di paternità in alternativa alla madre per i lavoratori: sono parecchie le novità a sostegno della genitorialità inserite nel decreto del Governo sui tempi di conciliazione lavoro-famiglia, in esercizio della delega prevista dal Jobs Act, la Riforma del Lavoro. Vediamo tutto.

=> Jobs Act: come cambiano contratti e lavoro

Maternità lavoratrici dipendenti

  • Parto anticipato: nel caso in cui il bambino nasca prima del previsto, i giorni di maternità obbligatoria che la lavoratrice non ha goduto prima del parto, possono essere aggiunti a quelli successivi alla nascita, anche se la somma dei due periodi supera il limite complessivo dei cinque mesi. Già prima era possibile aggiungere questi giorni al periodo successivo al parto, la novità consiste nel fatto che ora il periodo totale può superare i cinque mesi. Lo prevede l’articolo 2, comma 1, lettera a, del decreto, che va a modificare l’articolo 16, comma 1, lettera d, del Dlgs 151/2001.
  • Ricovero del neonato: se il neonato viene ricoverato in una struttura pubblica o privata, la madre può chiedere la sospensione della maternità per il periodo compreso nei primi tre mesi dopo il parto (maggiorato degli eventuali giorni non goduti prima della nascita in caso di parto anticipato). Questo, una sola volta per ogni figlio, e previa presentazione di certificato medico che attesti la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa. Lo prevede l’articolo 2, comma 1, lettera b, del decreto, che aggiunge l’articolo 16 bis al sopra citato Dlgs 151/2001. Il successivo articolo 4 del decreto attuativo del Jobs Act sulla conciliazione lavoro-famiglia prevede poi che questa possibilità valga anche nel caso in cui il congedo di maternità sia preso per adozione o affidamento.
  • Indennità di maternità: è corriposta anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro che si verifichi durante i periodi di congedo di maternità per colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro. Prima, invece, il diritto all’indennità piena restava solo nel caso di cessazione dell’attività da parte dell’azienda e di scadenza del termine del contratto.
  • Dimissioni: se la lavoratrice si dimette nel corso del periodo in cui è vietato il licenziamento (tutto il primo anno di vita del bambino), non è tenuta al preavviso. Lo stesso discroso vale per il padre che prenda il congedo di paternità in alternativa a quello obbligatorio di maternità della madre, nei casi in cui è previsto.

=> Vai allo speciale sul congedo di maternità

Congedo di paternità

La possibilità per il padre di usufruire del congedo di paternità al posto della madre, nel caso in cui quest’ultima debba rinunciare al congedo di maternità (per grave malattia o per decesso) oppure nel caso di abbandono o di affidamento esclusivo del bambino, viene riconosciuta anche se la madre è una lavoratrice autonoma, con diritto alla maternità. E spetta anche al padre autonomo, nella stessa misura prevista per la madre (regolaemntata dall’articolo 66 del Testo Unico a tutela della genitorialità), previa domanda all’INPS, per tutta la durata del congedo o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. L’indennità spetta anche al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla mdre libera professionista, nel caso in cui quest’ultima non ne usufruisca.

Il padre che intenda avvalersi della paternità al posto della madre (nei casi in cui è prevista questa possibilità) deve presentare al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Il congedo di maternità non retribuito previsto per la lavoratrice inel periodo di residenza all’estero richiesto dalle adozioni internazionali può essere utilizzato, in alternativa, dal padre, anche se la madre non è una lavoratrice (prima questo possibilità per il lavoratore era limitata al caso di madre lavoratrice che non prendeva questo congedo). L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore.

=> Leggi tutto sui congedi di paternità

Lavoratrici autonome

Le lavoratrici autonome (o i lavoratori che usufruiscano del congedo obbligatorio), iscritte alla gestione separata INPS hanno diritto all’indennità anche se il committente non ha versato i contributi previdenziali.

In caso di adozione internazionale, è istituita per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS, che non abbiano altre forme di previdenza obbligatorie, un’indennità di maternità per i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia, con condizoni stabilite da apposito decreto ministeriale.

Libere professioniste

Alle madri libere professioniste spetta l’indennità di maternità anche in caso di adozione e affidamento con le stesse regole previste per le dipendenti (prima, invece, era limitata al caso di minore fino a sei anni di età). La madre deve presentare domanda al suo ente di previdenza entro 180 giorni dall’ingresso del minore in famiglia.

=> Indennità di maternità per libere professioniste

del Jobs Act sui tempi di conciliazione lavoro-famiglia