Pause dal videoterminale, le mansioni alternative

di Barbara Weisz

29 Marzo 2017 09:31

Il datore di lavoro può sostituire le pause dal videoterminale prescritte dalle leggi sulla sicurezza con mansioni alternative senza uso del pc: normativa e sentenze.

Il datore di lavoro può sostituire le pause dal videoterminale, obbligatorie per i dipendenti che trascorrono continuativamente tempo davanti al pc, con mansioni differenti che non prevedano l’uso del computer: lo stabilisce la Cassazione (cfr: sentenza n. 2679/2015). Il punto è il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro, che prescrivono una pausa di un quarto d’ora ogni 120 minuti (due ore) passati davanti al monitor.

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Sostituire le pause al PC

La legge di riferimento per quanto riguarda i lavori davanti al videoterminale è oggi l’articolo 175 del Dlgs, decreto legislativo 81/2008. L’azienda deve riconoscere queste pause, sfruttando l’opportunità di ulteriori mansioni di back-office che non richiedono l’utilizzo del PC. La violazione delle norme può comportare anche un indennizzo economico per il lavoratore non tutelato.

Anche la vecchia 626 prevedeva che il lavoratore che svolgeva la sua attività al PC per almeno quattro ore consecutive avesse diritto a un’interruzione «mediante pause ovvero cambiamento di attività». Modalità da stabilire dalla contrattazione collettiva o aziendale. In mancanza di accordi contrattuali, la norma prescriveva una pausa di 15 minuti ogni 120 trascorsi al videoterminale (come prevede anche la nuova legge). Ieri come oggi, quindi, il punto è la possibilità di sostituire le pause con diverse mansioni, che rappresentassero un cambiamento di attività.

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Nella sentenza 2015 si stabilisce tuttavia un punto importante: se l’attività del lavoratore comporta anche mansioni che non prevedono l’uso esclusivo del pc, allora il discorso cambia. Il precedente è importante, perché sancisce che una diversa mansione, che non preveda l’uso del PC, possa essere considerata alla stregua delle pause.

Normativa

Si tratta di un punto sul quale la vecchia e la nuova normativa sono simili, nel senso che anche il citato articolo 175 della legge 81/2008 prevede per il lavoratore il diritto

«ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività».

Le modalità delle interruzioni devono essere stabilite dai contratti di lavoro e, in caso contrario, vale la pausa di 15 minuti ogni due ore davanti al computer.

Sottolineiamo che nei tempi di interruzione non sono compresi quelli di attesa della risposta da parte del sistema elettronico (considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro) e che la pausa è considerata parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.