Assegni di mantenimento: normativa e casi particolari

di Filippo Davide Martucci

Pubblicato 13 Gennaio 2016
Aggiornato 19 Dicembre 2022 19:10

Assegni di mantenimento in caso di disoccupazione, eredità, disabilità ed altri casi particolari: le sentenze della Corte di Cassazione.

In caso di separazione e divorzio spetta al partner economicamente più forte versare gli assegni di mantenimento all’ex-coniuge che dispone di minori guadagni ed entrate, garantendogli una qualità della vita equivalente a quella durante il matrimonio.

La normativa in materia è tuttavia segnata da non pochi casi particolari, analizzati da altrettante sentenze emesse dalla Corte di Cassazione che forniscono un quadro ampio e articolato su questa tematica.

Lavoro part-time

La Corte di Cassazione (sentenza n. 9660 del 6 maggio 2014) ha stabilito che l’importo dell’assegno di mantenimento non deve essere ridotto se il coniuge rifiuta la modifica del contratto di lavoro da part-time a full-time, proprio perché la ratio della norma deriva dalla necessità di garantire al partner svantaggiato lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio. Al contrario, la perdita di un lavoro part-time non implica l’aumento dell’assegno (ordinanza n. 12346 del 3 giugno 2014):

«la capacità reddituale del coniuge richiedente un contributo al proprio mantenimento non deve essere valutata in astratto e in generale ma sul piano dell’effettività e della concretezza delle possibilità di occupazione, in considerazione di tutti i fattori (età, titolo di studio, competenze specifiche, mercato, collocazione geografica, ecc) incidenti sulla prospettiva di una idonea collocazione lavorativa».

Eredità

L’assegno può essere rivisto se il partner economicamente più debole riceva un’eredità. È quanto afferma la Cassazione a sezioni riunite (ordinanza n. 11797 del 27 maggio 2014) in merito al caso di un ex-coniuge divenuta nel tempo beneficiaria di una grossa eredità, garantendole un tenore di vita superiore a quello in vigenza di matrimonio. La Corte ha stabilito che:

il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali”. Nella determinazione dell’assegno divorzile, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorché non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale, perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato.

Prole

Il genitore separato o divorziato non convivente è obbligato a versare un assegno di mantenimento non solo all’ex-coniuge, ma anche al figli fino al compimento della maggiore età, a meno che abbiano concluso gli studi o raggiunto l’indipendenza economica. Come illustrato dalla Cassazione (sentenza n. 7970/13), l’assegno per il figlio maggiorenne continua a essere erogato solo se il mancato impiego non è imputabile alla sua volontà.

Figli maggiorenni

Con sentenza n. 20137/2013, la Cassazione si è anche occupata del caso di mantenimento di un figlio maggiorenne riconosciuto tardivamente. Per far scattare il diritto all’assegno, secondo la Suprema Corte è necessario dimostrare i reali propositi del figlio circa l’incremento dei propri titoli di studio: solo in questo caso avrebbe senso concedere un sussidio che vada a colmare la perdita di chances legata alla più modesta condizione sociale rispetto a quella che avrebbe avuto se avesse potuto ottenere titoli professionali equivalenti a quelli della famiglia di origine. Dunque:

il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne gravante, sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno, sul genitore non convivente, cessa all’atto del conseguimento, da parte del figlio, di uno ‘status’ di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato.

Figli con disabilità

Con sentenza n. 23581 del 30 maggio 2013, la Cassazione ha approfondito il caso di un genitore separato che non versava l’assegno di mantenimento alla figlia maggiorenne ma inabile permanente nella misura del 46%: condannato in appello, aveva presentato ricorso (sostenendo che la figlia era solo parzialmente inabile) accolto solo dal punto di vista penale e non da quello civile dalla Suprema Corte. L’inabilità che limita la capacità lavorativa è pari o superiore al 74%, solo in tal caso viene meno l’obbligo di concorrere al mantenimento.

Tenore di vita

La sentenza n. 12764 del 23 maggio 2013 riguarda il caso del mantenimento dell’ex-coniuge in grado di garantirsi il medesimo tenore di vita pre-separazione con fondi propri. Per la Corte di Appello l’assegno non  deve essere riconosciuto se non è necessario ai fini del riequilibrio delle condizioni patrimoniali delle parti.

Pensione anticipata

Un altro caso analizzato dagli ermellini ha riguardato la riduzione del mantenimento per la ex coniuge in pensione anticipata, richiesta prima della separazione:  secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 4178 del 20 febbraio 2013) non è possibile decurtare l’assegno per “riduzione volontaria delle proprie entrate”; per farlo dovrebbero sussistere delle prove che dimostrino l’allora contrarietà al pensionamento anticipato del consorte.

Omesso versamento

L’ultimo caso analizzato riguarda un ex-coniuge disoccupato condannato per non aver pagato per sei mesi l’assegno di mantenimento al figlio minorenne. Non dipendendo dalla sua volontà ma da una oggettiva condizione aggravatasi nel corso del tempo (la sola indennità di disoccupazione non gli consentiva di ottemperare ai propri obblighi), la Suprema Corte  (sentenza 7372/2013) ha stabilito la disapplicazione di quanto previsto dall’art. 45 del Codice Penale e ribadito che una condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare non può essere slegata dall’analisi approfondita dell’incidenza del riscontrato stato di disoccupazione. Tuttavia è necessario produrre documentazione che comprovi l’esistenza di effettive difficoltà economiche tali da rappresentare un vero e proprio stato di indigenza.