Licenziamento legittimo per insubordinazione

di Noemi Ricci

18 Settembre 2015 10:30

Sentenza della Corte di Cassazione legittima il licenziamento del lavoratore che si rifiuti di eseguire gli ordini dei superiori.

Licenziamento

Con la sentenza n. 22152/2014 la Cassazione, sezione lavoro, ha stabilito la legittimità del licenziamento nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di eseguire i compiti affidati dai superiori, soprattutto in caso di recidiva. Il motivo è che tale comportamento può essere considerato un’insubordinazione e pertanto è da ritenersi non idoneo a consentire il protrarsi, anche temporaneo, del rapporto di lavoro.

Nel caso in esame la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un dipendente condannandolo al pagamento delle spese processuali, osservando che il licenziamento:

“Sin dall’indicazione dell’oggetto, è stato irrogato non solo ex art. 20, comma 2, lettera e) del c.c.n.l., bensì anche ex art. 2119 c.c. per giusta causa, ravvisata nella impossibilità intrinseca di prosecuzione del rapporto per recisione del vincolo fiduciario, chiaramente riconducibile alla condotta d’insubordinazione del lavoratore rispetto alle direttive impartite dal suo superiore corroborata nella sua efficacia rescindente dal pregresso comportamento recidivante del lavoratore”.

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Ricordiamo che l’articolo 2119 del Codice Civile regolamenta il recesso per giusta causa e prevede che:

“Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda”.

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Per i giudici:

“Tale motivazione, senz’altro congrua, resiste alla censura del ricorrente, e ciò non solo a seguito del mancato accoglimento del motivo precedente (rivolto contro l’efficacia dei provvedimenti disciplinari pregressi), bensì anche (con riguardo, in specie, alla irrogazione ex art. 2119 c.c.) per la valenza ai fini della valutazione della gravità della insubordinazione e della conseguente sussistenza della giusta causa, del comportamento pregresso del lavoratore, a prescindere anche dalla rilevanza autonoma della recidiva (nella specie ex art. 20, comma 2, lettera e) del c.c.n.l., pure richiamato) (cfr. Cass. 19-12-2006 n. 27104, Cass. 20-10-2009 n. 22162)”.

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