Agevolazioni premi di produttività e benefit 2016

di Nicola Santangelo

Pubblicato 6 Settembre 2016
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:37

La legge di stabilità 2016 ha ripristinato la defiscalizzazione delle retribuzioni premiali. La tassazione agevolata al 10% è applicata ai premi di risultato e alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa entro il tetto massimo di 2.000 euro (2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione). Interessanti anche le nuove disposizioni per lo sviluppo del welfare aziendale, inteso come attribuzione di opere, servizi e benefit di rilevanza sociale.

=> Detassazione premi produttività 2016

Dal 2016 sono nuovamente operative le agevolazioni fiscali per le retribuzioni premiali e lo sviluppo del welfare aziendale. La legge di stabilità per il 2016 ha, infatti, ripristinato il sistema di tassazione agevolata consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 10% su tutti i premi di risultato del settore privato corrisposti nel limite di 2.000 euro lordi, ovvero 2.500 euro per le aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con reddito inferiore a 50.000 euro. In effetti, quest’anno non si può parlare di defiscalizzazione dei premi di produttività ma di una detassazione dei soli premi di risultato poiché il concetto di beneficio fiscale dal 2016 è più ristretto in quanto vengono, di fatto, esclusi dal regime agevolato alcune voci retributive come ad esempio le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari corrisposti a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro.

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Il beneficio fiscale, pertanto, riguarda l’ammontare complessivo del premio di risultato erogato, a condizione che nell’arco di un periodo stabilito dall’accordo sia stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e che tale incremento possa essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva. Si ricorda, inoltre, che per beneficiare dell’ imposta sostitutiva è necessario che i contratti collettivi aziendali e territoriali che prevedono l’erogazione di premi di risultato e di somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa siano depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità dei contratti alle disposizioni riportate nel decreto interministeriale del 25 marzo 2016. Ma la grande novità di quest’anno, tuttavia, è relativa all’estensione del beneficio alla partecipazione agli utili da parte dei lavoratori e alla possibilità, a richiesta del lavoratore, di ricevere premi sotto forma di benefit detassati.